B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1551/2015
Sen t en z a d e l 2 9 agos t o 201 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yanick Felley, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…),
Gibuti, alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
Somalia,
e sua figlia
D._______, nata il (…), alias
E._______, nata il (…),
Gibuti,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 4 febbraio 2015 / N (…).
D-1551/2015
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Fatti:
A.
A._______ è giunta in Svizzera in data 27 luglio 2014 depositandovi il me-
desimo giorno domanda d'asilo. La richiedente ha dichiarato di essere di
etnia e cittadinanza somala e di essere nata a Mogadiscio. All'età di sei
anni sarebbe espatriata con la famiglia in Etiopia dove avrebbe vissuto fino
al 2004 quando si sarebbe trasferita in Gibuti. In tale Paese avrebbe lavo-
rato quale domestica per dieci anni. In seguito avrebbe raggiunto l'Egitto e
la Libia da dove si sarebbe imbarcata per l'Italia (cfr. verbale d'audizione
del 29 luglio 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 2 seg.; verbale d'audizione
del 27 gennaio 2015 [di seguito: verbale 2], D32).
B.
Il 29 luglio 2014, in occasione dell'esercizio del diritto di essere sentito in
merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi,
RS 142.31), l'interessata è stata inoltre confrontata al riscontro dattilosco-
pico CS-VIS dal quale risulterebbe che ella avrebbe richiesto un visto fran-
cese presso l'Ambasciata francese di Gibuti presentando un passaporto
gibutiano con la sua identità. Ella ha dapprima negato di aver richiesto ed
ottenuto un passaporto salvo poi dichiarare di averlo comprato tramite delle
persone che la volevano aiutare.
C.
Con decisione del 4 febbraio 2015, notificata alla richiedente in data 6 feb-
braio 2015 (cfr. atto A25/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM,
già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata do-
manda d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento dell'interes-
sata dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissi-
bile, ragionevolmente esigibile e possibile.
D.
Il 9 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
11 marzo 2015), A._______ è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento
della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera ed in su-
bordine la concessione dell'ammissione provvisoria. Altresì, ha presentato
una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giusti-
zia.
D-1551/2015
Pagina 3
E.
Con scritto spontaneo del 24 marzo 2015 la ricorrente ha inoltrato al Tribu-
nale i seguenti mezzi di prova:
– Tre ecografie in originale accompagnate da un certificato medico della
Dr.ssa med. F._______ del 18 marzo 2015 il quale attesta lo stato di
gravidanza della ricorrente e rileva che si tratta di una gravidanza a ri-
schio a causa della presenza di un fibroma.
– Un rapporto di degenza dell'Ospedale di Giorno dell'Ospedale
G._______ del 26 novembre 2014 il quale attesta l'intervento di de-infi-
bulazione.
F.
Con ordinanza del 31 marzo 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM una
copia del ricorso e dello scritto del 24 marzo 2015 come pure i documenti
allegati, invitandola ad inoltrare una risposta.
G.
La SEM con risposta del 10 aprile 2015 ha rilevato che l'atto ricorsuale non
conterebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una mo-
difica della sua posizione ed ha proposto la reiezione del gravame. L'auto-
rità inferiore ha comunque colto l'occasione per presentare alcune osser-
vazioni.
H.
Con scritto del 13 maggio 2015, trasmesso dalla SEM al Tribunale, la ricor-
rente ha allegato un certificato medico della Dr.ssa med. F._______
dell'8 maggio 2015 attestante l'impossibilità di intraprendere un viaggio a
causa della gravidanza a rischio ed ha informato le autorità dell'imminente
matrimonio con il signor H._______ (N […]), residente nel cantone
I._______ e padre di sua figlia.
I.
Il (…) è nata la figlia della ricorrente D._______.
J.
Con ordinanza del 10 agosto 2016 l'insorgente è stata invitata a fornire un
aggiornamento sulla sua situazione famigliare producendo: il certificato di
nascita della figlia, l'atto di riconoscimento da parte del padre; ad indicare
il/i titolare/i dell'autorità parentale e la residenza famigliare ed infine ad in-
formare il Tribunale sulla sua situazione finanziaria.
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Pagina 4
K.
Con scritto del 22 agosto 2016 l'insorgente ha ottemperato alla richiesta
del Tribunale fornendo le informazioni necessarie ed allegando una copia
del suo permesso N e del certificato di nascita della figlia.
L.
Con osservazioni del 16 settembre 2016 la SEM ha preso posizione in me-
rito al summenzionato scritto della ricorrente e reiterato la proposta di re-
spingimento del ricorso.
M.
In data 5 ottobre 2016 all'insorgente è stata data facoltà di esprimersi in
merito alle osservazioni della SEM. Il termine è tuttavia trascorso infrut-
tuoso.
N.
Il 12 gennaio 2017 la ricorrente si è unita in matrimonio con H._______
(N […]), presso lo stato civile di J._______ e la SEM ha susseguentemente
accolto la domanda dei ricorrenti di cambiamento di cantone in data
11 maggio 2017.
O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tri-
bunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
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Pagina 5
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
1.2 La figlia D._______, nata dopo l'inoltro del ricorso, viene inclusa nella
presente procedura.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato che l'interessata
avrebbe palesemente tentato di ingannare le autorità in merito alla sua
identità e, di riflesso, ai suoi motivi d'asilo. Durante la prima audizione
avrebbe infatti indicato di essere cittadina somala e di aver lasciato il Paese
d'origine all'età di 6 anni a causa della guerra e di aver vissuto in Etiopia
dal 1990 al 2013 e dappoi in Sudan e Libia. In tale audizione non avrebbe
mai menzionato il fatto di aver soggiornato per qualche tempo in Gibuti. Nel
corso della seconda audizione tuttavia, ella avrebbe addotto di aver vissuto
per sei anni in Somalia e poi aver soggiornato in Etiopia fino al 2004, do-
podiché in Gibuti laddove avrebbe abitato per dieci anni fino all'espatrio.
Sennonché si sarebbe poi smentita affermando di aver fatto ritorno in Etio-
pia per dieci giorni nel mese di marzo del 2013. Invitata ad esprimersi in
merito all'inganno sull'identità la ricorrente avrebbe semplicemente addotto
di essere stata stanca durante la prima audizione e di non sapere perché
non avrebbe detto tutto. In seguito, le allegazioni in merito ai motivi di fuga
dal Gibuti sarebbero pure contraddittorie e dunque inverosimili. Durante il
racconto libero ella avrebbe indicato di essere stata picchiata diverse volte
dai famigliari del suo ragazzo, allorché in seguito avrebbe evocato unica-
mente una sola aggressione. Esortata a dettagliare tale episodio, ella
avrebbe eluso la domanda e raccontato unicamente dell'avvertimento pro-
ferito nei suoi confronti. Dipoi, la SEM ha pure considerato inverosimile,
poiché incompatibile con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire,
il comportamento adottato dall'interessata a seguito delle minacce ricevute.
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Pagina 6
Se l'interessata avesse effettivamente temuto la messa in atto di tali mi-
nacce non sarebbe rimasta a vivere per diversi anni presso la sua datrice
di lavoro dove sarebbe stata facilmente reperibile. Pertanto all'interessata
non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato. L'autorità di prime
cure, ha dunque pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ritenuto
che non vi sarebbero ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. In parti-
colare, non vi sarebbero elementi per ritenere che ella rischierebbe di es-
sere esposta concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento
vietati dall'art. 3 CEDU ed inoltre, né la situazione politica vigente nel suo
paese d'origine, né altri motivi si opporrebbero al suo ritorno. La richiedente
sarebbe giovane, in buona salute e disporrebbe di esperienza lavorativa
consolidata come domestica ed alla luce delle inverosimiglianze delle alle-
gazioni, non potrebbe essere esclusa la presenza di una solida e densa
rete famigliare in Patria.
3.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente
contesta l'inganno sull'identità e ritiene verosimili i suoi motivi d'asilo. Ella
sarebbe infatti cittadina somala e la SEM non sembrerebbe per altro aver
messo in dubbio la sua origine somala. Per quanto concerne il passaporto
del Gibuti, malgrado riportasse l'identità della ricorrente, non sarebbe stato
un vero passaporto e non corrisponderebbe alla realtà dei fatti. Circa i mo-
tivi d'asilo, l'insorgente ritiene che le piccole contraddizioni non andrebbero
interpretate come tali poiché non verterebbero su aspetti essenziali della
domanda d'asilo, ma bensì si tratterebbe di semplici precisazioni che
avrebbe menzionato nel corso della seconda audizione. Per quanto ri-
guarda l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM non avrebbe espresso al-
cuna considerazione in merito alla situazione in Somalia. Data la situazione
attuale in tale Paese, un suo eventuale allontanamento sarebbe contrario
alle disposizioni internazionali dal momento che rischierebbe di essere sot-
toposta a trattamenti inumani e degradanti. Pertanto, alla ricorrente an-
drebbe concessa l'ammissione provvisoria. Infine, l'autorità inferiore non
avrebbe tenuto in considerazione la presenza in Svizzera del marito. L'al-
lontanamento dell'insorgente violerebbe dunque il principio dell'unità della
famiglia.
3.3 Con risposta al ricorso la SEM rileva che l'infibulazione subita in pas-
sato dalla richiedente non costituirebbe un motivo atto a riconoscerle l'asilo
o un ostacolo al suo allontanamento giacché, essendosi tale pratica già
prodotta, non sussisterebbe più alcun timore oggettivo. Per quanto ri-
guarda invece lo stato di salute della ricorrente, l'autorità inferiore consi-
D-1551/2015
Pagina 7
dera che la richiedente potrebbe attivarsi per preparare il suo ritorno in Gi-
buti laddove vi sarebbero le strutture e le cure sanitarie adeguate per far
fronte alla personale situazione medica.
3.4 In sede di replica l'insorgente osserva che, come confermato dal certi-
ficato medico allegato, non potrebbe intraprendere alcun viaggio. A ciò l'in-
teressata aggiunge che a breve, ella fornirebbe i documenti relativi al ma-
trimonio con H._______, padre di sua figlia.
3.5 Su richiesta del Tribunale, la ricorrente indica che la figlia non sarebbe
stata riconosciuta dal padre e l'autorità parentale sarebbe esclusivamente
sua. D._______ vivrebbe inoltre con l'insorgente presso la K._______ di
L._______, la quale coprirebbe tute le spese necessarie.
3.6 Con osservazioni successive alle informazioni fornite dalle ricorrenti, la
SEM ritiene che la nascita in Svizzera di D._______, figlia della ricorrente,
non costituirebbe un ostacolo all'allontanamento giacché l'autorità paren-
tale sarebbe esclusivamente della madre. Per di più l'interessata potrebbe
attivarsi al fine di procurarsi e/o ottenere i documenti di viaggio per sé e per
la figlia dato che avrebbe già posseduto un passaporto. La bambina sa-
rebbe inoltre in età per poter viaggiare e non sarebbe stato sollevato alcun
problema di natura medica che impedirebbe il loro ritorno in Patria. Dipoi,
la SEM ritiene che non sussisterebbero nemmeno ostacoli maggiori che
impedirebbero l'allontanamento. Data l'inverosimiglianza delle dichiara-
zioni della ricorrente, in particolar modo sulla sua identità, sarebbe palese
che la stessa abbia deliberatamente tentato di fuorviare l'autorità per aggi-
rare un eventuale rimpatrio. Le interessate avrebbero una valida rete so-
ciale che potrà sostenerle durante il periodo di ricerca di un'attività lavora-
tiva nonché di inserimento in Gibuti.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine
o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
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comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc-
corre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem-
minile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
5.
Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente risultano anzitutto manife-
stamente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Per il resto, i suoi motivi d'a-
silo non risultano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
D-1551/2015
Pagina 9
5.1 Innanzitutto il Tribunale ritiene che l'insorgente abbia deliberatamente
tentato di ingannare le autorità dissimulando la sua vera origine. Segnata-
mente, ella ha asserito di essere di etnia e cittadinanza somala (cfr. ver-
bale 1, pag. 3; verbale 2, D4-D6). Tale affermazione è tuttavia risultata in
evidente contrasto con i riscontri dattiloscopici CS-VIS nonché con i docu-
menti consegnati allo Stato civile di J._______ e trasmessi alla SEM. Dai
riscontri dattiloscopici è infatti risultato che la ricorrente aveva richiesto con
un passaporto del Gibuti con la sua identità il rilascio di un visto all'Amba-
sciata francese (cfr. atto A5/1). Confrontata a tale fatto nell'ambito del diritto
di essere sentito, l'interessata ha acconsentito ad essere registrata quale
cittadina del Gibuti (cfr. atto A9/3). Mentre per quanto riguarda i documenti
presentati innanzi allo Stato civile, la ricorrente ha consegnato una carta
d'identità del Gibuti in originale e l'atto di nascita dal quale risulta che ella
è nata in Gibuti ed è cittadina di questo Paese. A ciò si aggiungono inoltre
delle dichiarazioni fortemente incongruenti in merito alla socializzazione
della ricorrente ed ai diversi luoghi in cui ha vissuto. L'interessata ha difatti
inizialmente allegato di aver vissuto in Somalia fino all'età di sei anni, di
essersi poi trasferita in Etiopia dal 1990 al 2003, dipoi in Sudan per alcuni
mesi ed infine, sempre nel 2003, in Libia (cfr. verbale 1, pag. 5). La stessa
ha tuttavia immediatamente rettificato le sue allegazioni, asserendo di aver
vissuto in Etiopia dal 1990 al 2013 ed infine, dopo aver transito dal Sudan,
in Libia fino a maggio 2014 (cfr. verbale 1, pag. 5). Nel corso della prima
audizione ella non ha tuttavia mai menzionato un soggiorno in Gibuti. Il
racconto risulta quindi in evidente contraddizione con quanto allegato in
sede di audizione federale, giacché l'interessata ha dichiarato di aver vis-
suto i primi sei anni della sua infanzia in Somalia, per poi risiedere in Etiopia
fino al 2004 ed in seguito in Gibuti fino all'espatrio (cfr. verbale 2, D32). Alla
luce del riscontro dattiloscopico e dei documenti d'identità presentati allo
Stato civile, nonché delle dichiarazioni contraddittorie, il Tribunale consi-
dera che è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la ricorrente
cittadina del Gibuti.
5.2 Proseguendo ora nell'analisi dei motivi d'asilo, le allegazioni della ricor-
rente risultano anzitutto tardive e contraddittorie e pertanto inverosimili. In
particolare, nel corso della prima audizione l'insorgente ha dichiarato di es-
sere espatriata dalla Somalia, suo asserito paese d'origine, in ragione della
guerra (cfr. verbale 1, pag. 9). Per contro, nel corso della seconda audi-
zione, ella ha allegato una versione divergente dei fatti, ovvero di aver la-
sciato il Gibuti a causa delle violenze e dei maltrattamenti subiti dai fami-
gliari del fidanzato M._______ i quali non approvavano la loro relazione
(cfr. verbale 2, D29, D81, D85). Interrogata in merito, la ricorrente non è
D-1551/2015
Pagina 10
stata in grado di giustificare in maniera convincente questa iniziale omis-
sione, limitandosi ad asserire di essere stata un po' stanca, ma di aver detto
sicuramente qualcosa (cfr. verbale 2, D103-D104). Ora, pur considerando
il carattere sommario dell'audizione sulle generalità, la contraddizione ri-
sulta su un punto talmente essenziale dei motivi d'asilo che la stessa può
essere ritenuta determinante (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 3).
Per quanto riguarda le vessazioni subite, le dichiarazioni dell'insorgente
rilasciate in sede d'audizione sui motivi d'asilo non risultano meno incon-
gruenti. Ella ha dapprima asserito di essere stata più volte vittima di per-
cosse da parte dei famigliari del fidanzato (cfr. verbale 2, D29), salvo poi
allegare a domanda specifica una sola aggressione (cfr. verbale 2, D76,
D85).
In seguito, risultano pure incoerenti le dichiarazioni inerenti alle visite del
fratello di M._______ La ricorrente ha infatti inizialmente asserito di essere
venuta a conoscenza dei problemi psichici del fidanzato e di essere stata
picchiata dal fratello nella medesima occasione nel 2011 (cfr. verbale 2,
D76), salvo poi indicare che il fratello aveva dapprima informato l'insor-
gente e la sua datrice di lavoro della malattia di M._______ e di averla
aggredita con un sasso ed un bastone solo due o tre giorni dopo tale visita
(cfr. verbale 2, D79-D83) ed infine contraddirsi nuovamente indicando di
non essere venuta direttamente a conoscenza della malattia del fidanzato
ma bensì di essere stata informata alla sua datrice di lavoro (cfr. verbale 2,
D96).
Infine, non collimanti risultano le dichiarazioni dell'insorgente in merito all'e-
spatrio. Ella ha in un primo tempo allegato di aver deciso di espatriare dopo
l'aggressione (cfr. verbale 2, D79), salvo poi allegare che la decisione di
espatriare è stata presa dalla sua datrice di lavoro la quale le ha preparato
i documenti dopo che la madre di M._______ le aveva chiesto di mandare
via la ricorrente (cfr. verbale 2, D87).
5.3 Proseguendo nell'analisi dei motivi dell'insorgente, per ciò che con-
cerne il rischio di subire un'infibulazione (D._______ per la prima volta e
nuovamente per la ricorrente), il Tribunale rileva anzitutto che delle perse-
cuzioni ad opera di terze persone non sono in principio rilevanti in materia
d'asilo. Esse lo sono unicamente qualora lo Stato non adempia il suo ob-
bligo di protezione oppure qualora non sia in grado di garantire protezione.
In casu, va innanzitutto osservato che tale pratica è proibita in Gibuti. In-
vero, il codice penale prevede una pena privativa di libertà fino ad un anno
D-1551/2015
Pagina 11
ed una multa di 100'000 franchi gibutiani (DJF) (cfr. United States [US], 23
May 2016, Central Intelligence Agency [CIA], "Djibouti", The World
Factbook, factbook/geos/dj.html >, citato in: IRB – Immigration and Refugee Board of
Canada: Djibouti: The practice of female genital mutilation [FGM], including
the legislation prohibiting the practice, state intervention and the preva-
lence among the general population, the Midgan [Gaboye] and other ethnic
groups or clans [2013-May 2016] [DJI105514.FE], cal_link/326371/452967_en.html > consultato il 20.07.2017). Lo Stato è
inoltre impegnato a combattere le mutilazioni genitali femminili in partico-
lare con una campagna pubblicitaria nazionale (cfr. Department of State,
13 April 2016, "Djibouti", Country Reports on Human Rights Practices for
2015, , con-
sultato il 20.07.2017). A ciò si aggiungono inoltre la campagna di promo-
zione e di protezione dei diritti dell'uomo dell'UNICEF in collaborazione con
l'UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione; cfr. Fédération
GAMS [Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, des mariages for-
cés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et
des enfants], 30 May 2016, citato nel rapporto dell'IRB; La Nation. 12 Ja-
nuary 2016. "Déclaration publique d'abandon de toutes formes d'excision :
Synergie et prise de décision collective des communautés parties-pre-
nantes.", toutes-formes-dexcision-synergie-et-prise-de-decision-collective-des-
communautes-parties-prenantes/# >, consultato il 20.07.2017). Alla luce di
ciò, si può ritenere che lo Stato gibutiano abbia la volontà e la capacità di
garantire loro una protezione. Di conseguenza, tali pratiche non risultano
nel caso di specie rilevanti in materia d'asilo.
5.4 Visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo
e di riconoscimento della qualità di rifugiato non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).
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Pagina 12
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr).
Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa.
Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giu-
dicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.4).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
8.
Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve pro-
cedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti.
D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si
fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un ac-
certamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circo-
stanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il prin-
cipio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA
ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008,
ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
9.
9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
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Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
9.2 Nella fattispecie, preso atto delle considerazioni della decisione
impugnata e dei successivi scambi di scritti, la SEM non ha in concreto
effettuato un esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
delle interessate. L'assenza di violenza generalizzata non costituisce infatti
l'unica condizione per ritenere l'esecuzione dell'allontanamento
ragionevolmente esigibile. L'autorità di prime cure non ha segnatamente
tenuto conto della situazione generale del Gibuti dal punto di vista socio-
economico né la situazione delle donne sole con figli. In particolare, non
ha determinato la possibilità concreta per le donne sole con figli di trovare
un lavoro, un alloggio, o di ottenere sostegno dallo Stato. Tali condizioni
sono fondamentali per poter effettuare l'analisi dell'esecuzione
dell'allontanamento. Il fatto che l'interessata abbia infatti mentito sulla
propria identità non impedisce all'autorità inferiore di effettuare un esame
concreto, ritenuta in più la presenza di una bambina di appena due anni.
L'interesse superiore del fanciullo risulta invero di importanza primordiale
e nella fattispecie non è stato preso in conto. Invero, l'argomentazione della
SEM secondo cui la madre detiene l'autorità parentale della bambina non
è in alcun modo rilevante e non ha nulla a che vedere con l'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
Di conseguenza, difettando questo esame, la SEM ha accertato in modo
incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Per il che il Tribunale ritiene giu-
dizioso rinviare la presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per
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l'emanazione di una nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed
in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente
rilevanti precludendo di conseguenza ai ricorrenti un'eventuale istanza di
ricorso.
10.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione
dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi
alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente
sull'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti verso il Gibuti,
analizzando dapprima la situazione generale delle donne sole con figli in
tale Paese per poi esaminare concretamente la situazione delle insorgenti
tenendo in debita considrerazione anche l'intersse superiore della
bambina. L'autorità inferiore non mancherà neppure di determinare
l'esistenza di una vita famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU tra le ricorrenti
ed il loro marito, rispettivamente padre.
11.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura che vede le ricorrenti soccombere sulla
questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione
dell'asilo, le spese processuali ridotte di CHF 375.– sono da porre a loro
carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.2 Alle ricorrenti, non patrocinate in questa sede e che non hanno sop-
portato spese indispensabili relativamente elevate, non viene assegnata
alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7
cpv. 1 TS-TAF).
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I
punti 4 e 5 della decisione della SEM del 4 febbraio 2015 sono annullati e
gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali ridotte di CHF 375.– sono poste a carico delle ricor-
renti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammi-
nistrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: