Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1553/2008
Sentenza del 27 giugno 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo, (presidente del collegio)
Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 febbraio 2008 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessato, di origine irachena e di etnia curda, è nato a B._______,
nella provincia di C._______, con ultimo domicilio a C._______, quartiere
D._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 30 marzo 2007.
Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, di essere stato minacciato, in quanto responsabile di
un'associazione studentesca legata al Partito Democratico del Kurdistan
(Partîya Demokrata Kurdistanê [PDK]), da membri di un partito islamico,
"Yek Ghertu Islami" di B._______, perché da questi considerato, a torto,
colpevole dell'uccisione di due membri del gruppo medesimo durante una
manifestazione che si sarebbe svolta il 13 dicembre del 2005, ma alla
quale non avrebbe partecipato. Avrebbe lasciato l'Iraq il 5 gennaio 2006,
poichè non avrebbe potuto ottenere un'adeguata protezione dal PDK,
contro l'agire di membri del menzionato gruppo islamico. Si sarebbe
trasferito in Turchia, dove avrebbe soggiornato presso una cugina fino al
23 marzo 2007.
A sostegno della sua domanda d'asilo l'interessato ha esibito una
fotocopia di una carta d'identità.
B.
Con decisione del 9 maggio 2007, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM) non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32
cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 15 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e,
in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
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D.
Il 6 novembre 2007, il richiedente ha esibito una carta d'identità in
originale e sollecitato una decisione da parte del Tribunale sul ricorso da
lui interposto.
E.
Con sentenza D-3418/2007 del 17 dicembre 2007, il Tribunale ha accolto
il ricorso inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione dell'UFM
ed ha rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento
dell'istruttoria ed l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
F.
Il 5 febbraio 2008, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha
nuovamente pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e
possibile.
G.
Il 7 marzo 2008, l'interessato è insorto contro detta decisione dinanzi al
Tribunale. Egli ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato,
che gli atti di causa siano restituiti all'UFM affinché proceda a completare
l'istruttoria e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto un
telefax contenente una traduzione in inglese di una lettera del padre
datata 25 febbraio 2008 ed un articolo pubblicato sul sito
in data 5 marzo 2008 sulla situazione attuale nella zona
di confine tra il Curdistan iracheno e la Turchia.
H.
Con ordinanza del 6 agosto 2008, il Tribunale ha invitato l'UFM ad
inoltrare una risposta al ricorso entro l'8 settembre 2008. Con risposta del
22 agosto 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame.
I.
Il 22 settembre 2008, l'autore del gravame ha inoltrato l'atto di replica.
J.
Il 7 gennaio 2011, l'Ufficio dello stato civile di E._______ ha chiesto di
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visionare gli atti di causa all'UFM per poter trattare la procedura di
riconoscimento di un figlio del ricorrente.
K.
Con ordinanza del 5 aprile 2011, il Tribunale ha chiesto al ricorrente di
esprimersi entro il 26 aprile 2011 circa l'eventuale riconoscimento del o
dei pretesi figli dello stesso, alle relazioni ch'egli ha con essi e la di loro
madre, dal punto di vista affettivo ed economico, come pure in merito
all'eventuale propria attività professionale o questioni legate al suo stato
di salute.
L.
Con scritto del 26 aprile 2011 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 27
aprile 2011), l'insorgente ha preso posizione in merito alla succitata
ordinanza del 5 aprile 2011.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art.
5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
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(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana, senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua, così
come ulteriori altri atti procedurali. L'autorità inferiore è organizzata in
modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali. Di
principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla
fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua,
per il che anche la presente sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato quali contraddittorie, contrarie alla logica
dell'agire, insufficientemente sostanziate ed inverosimili. In particolare, il
richiedente avrebbe dichiarato che suo padre si sarebbe recato diverse
volte alla sede della sezione otto del PDK per trovare una soluzione al
conflitto. In quest'ambito avrebbe asserito durante la prima audizione che
suo padre gli avrebbe comunicato che il PDK non sarebbe in grado di
intervenire, in quanto si tratterrebbe di una questione legata all'uso della
vendetta nel contesto di faide tra tribù. Per contro, nella seconda
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audizione avrebbe dapprima allegato che il suo partito gli avrebbe riferito
che non avrebbe risolto la faccenda. In seguito avrebbe poi asserito che
lo stesso partito gli avrebbe fatto sapere che avrebbe l'intenzione di
discutere il caso internamente e che gli avrebbe poi comunicato una
decisione in merito. In seguito, nell'audizione complementare, avrebbe
segnalato di non aver mai ricevuto alcuna risposta da parte del PDK circa
la sua richiesta. Esisterebbero quindi numerose versioni dello stesso
argomento e ciò sarebbe sorprendente trattandosi proprio del motivo
centrale per il quale sarebbe espatriato. Inoltre, l'interessato si sarebbe
contraddetto in merito agli avvistamenti dei membri del succitato partito
islamico davanti a casa sua, dichiarando, secondo le versioni, di averli
visti davanti alla sua abitazione, di averli visti due o tre volte, oppure di
non averli visti personalmente. L'autorità inferiore critica poi il modo di
agire del richiedente rispettivamente della sua famiglia. Infatti, non
sarebbe condivisibile il fatto che, dopo che suo padre si sia recato varie
volte all'ottava sede del PDK infruttuosamente, nessuno abbia tentato di
contattare un altro ufficio dello stesso partito, come ad esempio la sede
principale a C._______. In merito a ciò sarebbe altresì sorprendente il
fatto che l'interessato stesso abbia dichiarato nell'audizione
complementare che la PDK di regola interverrebbe direttamente pure in
casi gravi, come i delitti di uccisione, ed avrebbe sempre successo. Di
conseguenza, non solo sarebbe sorprendente che il suo partito non abbia
avuto alcun successo nel suo caso, ma stupirebbe tutt'alpiù il fatto che
non si sia rivolto ad un'istanza più alta del PDK. Peraltro, l'intero racconto
si baserebbe sul sentito dire. Infatti, avrebbe saputo da un amico di
essere ritenuto colpevole e di essere ricercato dal partito islamico, che
avrebbe saputo da altre persone che dei membri di tale partito sarebbero
apparsi davanti a casa sua, oppure che sarebbe stato informato
esclusivamente da suo padre sull'andamento delle sue richieste d'aiuto
presso il PDK. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dal richiedente non
sarebbero adeguati a reggere l'esame sulla verosimiglianza giusta l'art. 7
LAsi per il che non vi sarebbe la necessità di esaminare la loro rilevanza
in materia d'asilo. Di conseguenza, l'interessato non adempierebbe ai
requisiti della qualità di rifugiato e la domanda d'asilo andrebbe respinta.
Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile,
esigibile e possibile.
4.2. Con ricorso, l'insorgente ha contestato le contraddizioni evidenziate
dall'UFM. In particolare, emergerebbe con chiarezza dalle tre audizioni
che il ricorrente, dopo aver vanamente atteso una soluzione al suo
problema, avrebbe deciso di lasciare la Turchia e chiedere asilo in
Svizzera. Inoltre, quo all'atteggiamento del PDK, ha affermato che
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dall'insieme delle dichiarazioni rilasciate in merito non risulterebbero
contraddizioni rilevanti, tali da rendere inverosimile l'intero racconto.
Inoltre, per quanto concerne il fatto che avrebbe visto personalmente o
meno i membri del partito islamico, occorrerebbe ricordare che avrebbe
già avuto modo di rispondere ai dubbi sollevati nella decisione impugnata.
Egli avrebbe ben spiegato che, visto ciò che era successo ed il fatto che
era stato ritenuto responsabile per la morte dei due membri del partito
islamico, ogni persona che lo vedeva per strada avrebbe fatto nascere in
lui il sospetto che fossero membri delle famiglie degli uccisi che lo
spiavano. Inoltre, circa la logica dell'agire ha riferito che sia lui che suo
padre sarebbero stati semplici membri del PDK senza compiti particolari
e che nessun membro influente della famiglia sarebbe membro del partito
e non ne conoscerebbe nessun membro influente. Peraltro, la zona in cui
egli abiterebbe, sarebbe sotto il controllo del PDK e quindi non avrebbe
avuto senso rivolgersi ad altra sezione perché "se il Party non mette
d'accordo le famiglie, chi allora dovrebbe farlo?". Oltrecciò, la sezione
numero otto avrebbe contatti con tutte le sezioni, compresa quella
presidenziale. Avrebbe quindi ben spiegato per quale motivo la famiglia
non si sarebbe rivolta ad altra sezione del partito. Inoltre, la dichiarazione
del padre allegata al ricorso racconterebbe un episodio occorso il 15
febbraio 2008, allorquando un piccolo furgone condotto dagli islamisti si
sarebbe scontrato, deliberatamente, contro l'auto del padre del ricorrente.
Infine, afferma che la situazione nel nord dell'Iraq non potrebbe essere
considerata tranquilla e sicura, in quanto le truppe turche sarebbero
sconfinate oltre il confine iracheno in data 22 febbraio 2008 per
combattere i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya
Karkerén Kurdîstan [PKK]) e che in data 5 marzo 2008 sarebbe stata
bombardata una vallata a nord di F._______ da elicotteri turchi. Di
conseguenza, il ricorrente sarebbe esposto ad un pericolo concreto in
caso d'allontanamento verso l'Iraq per il che il suo rimpatrio non sarebbe
ragionevolmente esigibile.
4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM, ha osservato che lo scritto presentato
in sede di ricorso proverrebbe dal padre del ricorrente e che il contenuto
dello stesso non sarebbe corroborato in alcun modo da altre fonti per il
che non sarebbe in grado di sviluppare alcun effetto probante. Per il
resto, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso rinviando ai
considerandi della querelata decisione.
4.4. Nella replica l'insorgente ha ammesso che la lettera di suo padre non
sarebbe un valido mezzo di prova, bensì un elemento indiziario il quale,
in aggiunta a quanto già rilevato in sede di ricorso, dimostrerebbe la non
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conformità al diritto federale della decisione impugnata, in quanto carente
di motivazione.
4.5. Nelle successive osservazioni, l'autore del gravame ha dichiarato che
quo al riconoscimento dei figli non avrebbe potuto procurarsi la
documentazione richiesta dallo stato civile. Egli vivrebbe insieme alla
compagna "more uxorio" da tempo ed avrebbe intenzione di formalizzare
questa unione con un matrimonio non appena in possesso di tutti i
documenti necessari. Inoltre, sia la compagna che il ricorrente
svolgerebbero attività lucrativa retribuita e provvederebbero al loro
sostentamento e a quello dei figli. Per il resto, ha rinviato alle conclusioni
presentate nel gravame.
5.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone
in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il
diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le
persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
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materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il
frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al
minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il
giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica,
semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di
cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità
quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di
rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo
Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione
internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta
e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (cfr. GICRA 1996 n. 18). Tuttavia,
tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo
Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e
sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste
e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di
protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere
la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è
suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti
ed efficienti (cfr.
GICRA 2006 n. 18).
6.
6.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
Va avantutto rilevato che il ricorrente si è contraddetto su più punti in
merito alla reazione del PDK di fronte alla sua richiesta di aiuto: nella
prima audizione egli ha dichiarato che suo padre gli avrebbe riferito che il
PDK non sarebbe intervenuto, in quanto sarebbe una questione non di
competenza del partito (cfr. verbale d'audizione del 16 aprile 2007 [di
seguito: verbale 1], pag. 6); nella seconda audizione ha ribadito in un
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primo momento che il partito non avrebbe risolto niente, per poi dichiarare
che lo stesso partito gli avrebbe comunicato che avrebbe discusso il caso
internamente e che gli avrebbe poi presentato una decisione in merito
(cfr. verbale d'audizione del 20 aprile 2007 [di seguito: verbale 2], pagg.
5-6). Nell'audizione complementare ha poi addirittura affermato di non
aver mai ricevuto alcuna risposta da parte del PDK (cfr. verbale
d'audizione del 22 gennaio 2008 [di seguito: verbale 3], pag. 4).
Confrontato con queste divergenze, il ricorrente ha fornito un'ulteriore
variante, dichiarando che nella seconda audizione avrebbe detto che il
partito non riuscirebbe a risolvere il problema e che direbbe soltanto di
aspettare senza però intervenire (cfr. verbale 3, pag. 4). Anche la
spiegazione fornita in sede di ricorso, ossia il fatto che il ricorrente abbia
aspettato una soluzione al suo problema in Turchia prima di chiedere
asilo in Svizzera, non lo soccorre, in quanto non chiarisce in nessun
modo le divergenze evidenziate dall'UFM (cfr. ricorso, pag. 3).
Il ricorrente è poi rimasto incoerente circa il numero delle persone che
avrebbero sporto denuncia in suo nome: egli dapprima ha dichiarato che
suo padre si sarebbe presentato insieme a suo fratello dinanzi alla
sezione otto del PDK a B._______ per sporgere denuncia, per poi
affermare che sarebbe andato solo il padre (cfr. verbale 1, pag. 6 e
verbale 2, pag. 5). Egli si è pure contraddetto sul numero delle denunce
sporte fino al suo arrivo in Svizzera. A tal riguardo si è limitato a
descriverne solo una nella prima audizione ed in seguito ha sempre
dichiarato che suo padre avrebbe sporto denuncia in due occasioni (cfr.
verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5 e verbale 3, pag. 4). Va poi osservato
che tali denunce sarebbero state solamente sporte in gennaio e febbraio
2006, ossia poco dopo il suo espatrio, dopo di che suo padre non si
sarebbe più rivolto al partito PDK fino a conclusione delle prime due
audizioni e ciò nonostante il fatto che l'insorgente abbia aspettato per più
di un anno in Turchia (cfr. verbale 2, pagg. 5-6 e verbale 3, pag. 4). Ciò
appare per lo meno poco logico, potendosi aspettare che lui o suo padre
si informino dello stato delle denuncie o che ne solleciti la trattazione.
Non di meno, il ricorrente ha deciso di espatriare senza più preoccuparsi
dell'esito delle sue denuncie. A questo proposito non lo soccorre poi
neanche l'allegazione ripresentata in sede di ricorso (cfr. verbale 3, pag. 5
e ricorso, pag. 4), secondo cui la sezione otto avrebbe contatti con tutte le
altre sezioni, compresa quella presidenziale, senza aver tentato di
contattare la sede direttamente, soprattutto dopo aver aspettato
vanamente la risoluzione al suo problema. D'altronde il suo amico e
vicino di casa, G._______, il quale aveva avvertito il ricorrente di essere
in pericolo (cfr. verbale 1, pag. 5), avrebbe senz'altro potuto costituire una
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prova a suo favore, essendo egli al corrente del fatto che l'insorgente non
era nemmeno stato presente alla manifestazione. A ciò si aggiunga che
quest'ultimo è pure un membro del suddetto gruppo islamico e quindi
avrebbe potuto essere di aiuto per regolare la faccenda con il suo partito
e le famiglie implicate, ad esempio in veste di intermediario. Non appare
poi verosimile che il ricorrente, il quale rivestiva un ruolo importante nel
comitato direttivo dell'associazione studentesca della sua scuola (cfr.
verbale 1, pag. 5), la quale era legata al partito PDK, non sia stato
sentito, oppure che non gli sia stato dato l'aiuto necessario avendo egli
stesso dichiarato che "se vieni appoggiato dal PDK la polizia fa quello che
deve", oppure che in "molti casi di uccisioni o faide tra famiglie, gente del
partito cercano di risolvere questi problemi tra i vari famigliari e riescono
poi a risolverli" (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pag. 3). Per il resto,
come fa anche osservare l'autorità inferiore, l'intero racconto si basa sul
sentito dire senza né fornire elementi vissuti direttamente né senza
validamente contestare la valutazione dell'autorità inferiore (cfr. ricorso,
pag. 3).
Per quanto riguarda il mezzo di prova presentato in sede di ricorso,
codesto Tribunale, considera che, al di là del fatto che la lettera sia una
copia inviata tramite fax, e quindi suscettibile di manipolazioni e di
conseguenza con un grado probatorio ridotto, lo scritto contiene
affermazioni di parte, come peraltro il ricorrente stesso afferma.
Sia come sia, va osservato che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie
delle tre province curde del nord dell'Iraq hanno di principio, la capacità e
la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle
persecuzioni (cfr. sulla tematica DTAF 2008/4 consid. 6.1-6.7). Essendo
egli un uomo membro del partito PDK, ossia uno dei due partiti curdi più
importanti del Curdistan iracheno, e non avendo presentato dei problemi
con un partito islamico attivo nella zona di confine con l'Iran, non v'è
dubbio che potrà ottenere una protezione adeguata dalle autorità statali,
se adeguatamente richiesta.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione
globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM
ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come
inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste
dall'art. 3 LAsi.
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6.2. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
7.
7.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
L'UFM deve astenersi dal pronunciare l'allontanamento, per quanto il
richiedente, in virtù del principio dell'unità della famiglia sancito all'art. 13
cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost, RS 101) e all'art. 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ha diritto al rilascio di un permesso
di dimora secondo la legislazione sugli stranieri (art. 44 cpv. 1 in relazione
all'art. 14 cpv. 1 LAsi) oppure se egli adempie le condizioni di cui
all'art. 14 cpv. 2 LAsi o all'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF
2009/50 consid. 9).
In casu, il ricorrente non ha invocato esplicitamente il principio dell'unità
della famiglia né in relazione alla pronuncia dell'allontanamento, né quale
ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento. Egli si è espresso in
merito alla relazione con i suoi figli e la compagna solo quando codesto
Tribunale l'ha intimato di farlo dopo che era venuto a conoscenza di una
procedura di riconoscimento di un figlio (cfr. scritto dell'Ufficio di stato
civile di E._______ del 7 gennaio 2011 agli atti).
La questione può non di meno rimanere aperta, non potendosi egli
appellare a tale principio, e meglio per le ragioni qui di seguito esposte.
7.2. L'art. 13 cpv. 1 Cost. non accorda una protezione più estesa di quella
sancita all'art. 8 CEDU, nell'ambito del diritto al rispetto della propria vita
privata e familiare (cfr. sentenze del Tribunale federale 2P.272/2006
consid. 5.1 del 24 maggio 2007, 2P.42/2005 consid. 5.1 del 26 maggio
2005; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-7710/2008 del 12
luglio 2010 pag. 4, D-4982/2006 del 26 maggio 2010 consid. 4.2 come
pure C-7307/2007 del 24 marzo 2010 consid. 6.2 e relativi riferimenti).
Il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, in virtù del diritto al
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rispetto della vita privata e familiare sancito all'art. 8 CEDU, presuppone
un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia
presente in Svizzera, il quale, inoltre, dev'essere titolare di un diritto di
residenza certo in Svizzera (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero
in caso di cittadinanza svizzera, di un permesso di domicilio oppure di un
permesso di dimora il quale si basa su un diritto certo ("gefestigter
Rechtsanspruch") o, eccezionalmente, allorquando lo straniero può
prevalersi di un'integrazione sociale e professionale particolarmente
intensa (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.1-3.2 pag. 261, DTF 129 II 193
consid. 5.3.1, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 126 II 335 consid. 2a
pagg. 339 e 382 segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II
361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti, DTF 122 II 1 consid. 1e pag.
5; sentenze del Tribunale federale 2C_758/2007 del 10 marzo 2008
consid. 5.1, 2C_80/2007 del 25 luglio 2007 consid. 2.2, 2A.421/2006 del
13 febbraio 2007 consid. 1.2, 2A.621/2006 del 3 gennaio 2007 consid.
4.1; GICRA 2005 n. 3 consid. 3.1-3.3; GICRA 2002 n. 7 consid. 5b/bb,
GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/aa-bb; sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de Droit
Fiscal [RDAF] 1997, pag. 285). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU
possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli
minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 129 II 193 consid. 5.3.1,
DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 122 II 289 consid. 1c). Secondo la
giurisprudenza, anche il concubino che forma con il rifugiato una
comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale
protezione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1; GICRA 1993 n. 24; art. 2
cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr,
RS 142.20] in relazione all'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1], secondo la quale
sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Inoltre, vengono
compresi dall'art. 8 CEDU anche i rapporti tra tutti i familiari prossimi, i
quali potrebbero rivestire un ruolo importante in seno alla famiglia. Come
vita familiare estesa, gli organi di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il
rapporto tra nonni e abiatici, zii e nipoti nonché tra fratelli. Nei rapporti dei
familiari all'infuori del nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della
famiglia presuppone – oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto – un
rapporto di dipendenza (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib
257 consid. 1d-f pag. 26 segg.; sentenza del Tribunale federale
2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 consid. 3.2-3.5). Ciò presuppone ad
esempio che lo straniero sia affetto da un grave handicap fisico o
mentale, oppure da una malattia grave tale da rendere necessaria in
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Pagina 14
permanenza l'assistenza da parte dei familiari in Svizzera (cfr. DTF 125 II
521 consid. 5, DTF 120 Ib 257 consid. 7 pag. 227 seg.; GICRA 1995 n.
24 consid. 7 pag. 227 seg., GICRA 1994 n. 7 consid. 3d pag. 63 seg.).
In casu, il ricorrente non può far valere un diritto di soggiorno in Svizzera,
in base al principio dell'unità della famiglia ai sensi della sopra evocata
giurisprudenza.
In primo luogo vi è da ritenere che codesto Tribunale è a tuttora all'oscuro
dell'identità della sua compagna nonché dei presunti figli come pure dei
loro rispettivi statuti in Svizzera. D'altra parte dalle carte processuali non
emergono elementi atti a comprovare né il rapporto di filiazione dei
medesimi con l'insorgente, né una comunità durevole la quale
rappresenta un rapporto prossimo, vero e vissuto nonché di dipendenza
con la sua concubina di cui si è limitato a dichiarare di conviverci "more
uxorio" da tempo e che avrebbe intenzione di sposarla non appena in
possesso di tutti i documenti di stato civile (cfr. scritto del 26 aprile 2011).
Non spetta quindi a questa autorità indagare oltre onde arrivare a
raccogliere elementi probatori più di quanto gli venga imposta dalla
massima d'ufficio a comprova di quanto egli asserisce in maniera non
ulteriormente sostanziata, obbligo che, a distanza di ben quattro anni
dalla presentazione della sua domanda d'asilo e ben due mesi dopo
l'ultima intimazione da parte di codesto Tribunale (cfr. ordinanza del
Tribunale del 5 aprile 2011), avrebbe potuto ossequiare (cfr. DTF 126 II
335 consid. 2.cc pag. 342, DTF 124 II 361 consid. 2b pag. 365). Del
resto, nemmeno si evince dagli atti, al di la delle sue mere affermazioni,
se l'insorgente intrattiene effettivamente un rapporto prossimo, vero e
vissuto nonché un rapporto di dipendenza con la concubina, tale da
opporsi all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTF 122 II 1 consid. 1
pag. 5).
In siffatte circostanze, l'insorgente non ha alcun diritto di prevalersi
dell'art. 8 CEDU e, di conseguenza, di dedurne un diritto al rilascio di un
permesso di dimora nei confronti dell'autorità di polizia degli stranieri che
ne sarebbe competente (cfr. art. 2 cpv. 1 LStr in relazione con l'art. 14
cpv. 1 LAsi, NICCOLÒ RASELLI/CHRISTINA HAUSAMMANN/URS PETER
MÖCKLI/DAVID URWYLER, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige,
in: Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea
2009, n. 16.62).
Visto quanto precede, non v'è una violazione del principio dell'unità della
famiglia ai sensi dell'art. 8 CEDU.
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Pagina 15
8.
8.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste
condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv.
1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità
dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del
Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag.
262).
8.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10
dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23).
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui egli
potrebbe essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini,
egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo
d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme
legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese
non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni
della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid.
10a pagg. 110 segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile
situazione generale dei diritti umani in Iraq, come la denuncia il ricorrente
nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione
dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
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8.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti;
GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215).
Quo alla sicurezza in Iraq, la giurisprudenza di codesto Tribunale ha già
avuto modo di analizzare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq
(Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di
violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente,
lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del
Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle
zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione
dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per
gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che
la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un
lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia,
parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF
2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Ciò posto, a mente di
questo Tribunale, a nulla giova nemmeno l'articolo presentato in sede di
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ricorso, in quanto non rispecchia la situazione attuale nel Curdistan
iracheno.
Quo alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane, ha
una formazione scolastica (quarta media superiore) e dispone di
un'importante rete sociale in patria, segnatamente i genitori, tre sorelle e
sei fratelli a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3), sufficiente come sostegno
e substrato al suo rientro in patria.
Inoltre, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in
Svizzera per motivi medici.
Ciò detto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, siccome adempiti, i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel
suo Paese d'origine.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
8.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr; DTAF 2008/34
consid. 513-515). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.5. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza,
anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
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10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali restanti, di CHF 600.–, sono poste a carico del
ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: