Corte IV
D-1558/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 l u g l i o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 marzo 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1558/2008
Fatti:
A.
L'8 gennaio 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
([...]), d'essere espatriato il 28 oppure il 29 dicembre 2007, per il
timore di dovere subire ulteriori pestaggi o di essere ucciso a causa di
avere nascosto suo cugino a casa sua innanzi a delle persone che lo
starebbero cercando per il fatto che egli conoscerebbe il colpevole di
un omicidio. Successivamente avrebbe raggiunto la Svizzera in un TIR
attraversando l'Italia e la Francia.
B.
Dal rapporto del 22 febbraio 2008, contenente i risultati dell'esame
Lingua effettuato in procedura, risulta che il luogo di socializzazione
primaria dell'interessato è la Georgia.
C.
Il 7 marzo 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile, esigibile e
possibile.
D.
Il 7 marzo 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha
chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato e che gli atti di
causa siano trasmessi all'UFM per una nuova decisione nel merito. Ha
altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
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art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie, in materia di
non entrata nel merito ed allontanamento, le condizioni d'ammissibilità
di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato da un lato che il
ricorrente non ha adotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, essendosi
egli limitato a fornire al riguardo allegazioni generiche, stereotipate e
discordanti, segnatamente sul fatto come avrebbe perso precisamente
la carta d'identità che sarebbe andata persa durante una sosta in
Francia nonostante egli la tenesse in tasca. Dall'altro lato, ha ritenuto
siccome manifestamente infondate le allegazioni decisive in materia
d'asilo presentate dall'insorgente. In particolare quest'ultimo non
avrebbe saputo identificare le persone che cercerebbero suo cugino,
né cosa vorebbero esattamente da quest'ultimo, né di cosa sarebbe a
conoscenza suo cugino. In particolare, quest'ultimo avrebbe dichiarato
di non essersi rivolto alle autorità statali perché saprebbero già tutto
sui fatti concernenti suo cugino. Inoltre, l'insorgente avrebbe reso
versioni divergenti sui momenti in cui sarebbe stato picchiato.
L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sarebbero necessari
degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di ostacoli alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento, anche in considerazione dell'età, dello stato di
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salute, della formazione e dell'esperienza professionale
dell'insorgente, il quale può contare in patria su una rete sociale.
5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per
la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, considerato
che non avrebbe mai posseduto il passaporto e che la carta d'identità
sarebbe andata persa durante il viaggio. Inoltre, non potrebbe farsi
spedire un qualche documento poiché dovrebbe presentarsi
personalmente presso le autorità competenti per il rilascio di nuovi
documenti. Sostiene, inoltre, che nel caso di specie sarebbero
necessari degli ulteriori chiarimenti, ragione per cui l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Infine,
allega che non potrebbe rivolgersi alle autorità per il timore di
aggravare la situazione.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
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accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già
l'8 gennaio 2008. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se
l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi
tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non
avrebbero potuto avere esito favorevole. A tale scopo, il ricorrente
avrebbe potuto rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese
all'estero, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali. Infine, se
un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007
del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
8.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed
all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non v'è ragione di ritenere che
le autorità statali georgiane non accorderebbero all'insorgente
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti. Infine, l'insorgente, tuttora, non ha presentato
alcun mezzo di prova relativo alla denuncia, come da egli allegato
([...]), sporta nel frattempo dai suoi famigliari in suo favore ai fini di
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corroborare i fatti da lui invocati. Per conseguenza, l'UFM ha
rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta irrilevanza delle allegazioni decisive presentate
dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano
elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto, altresì, che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
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10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione.
Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento
sociale in Georgia. Per sovrabbondanza, può essere rilevato che
secondo le dichiarazioni dell'insorgente, in patria risiedono ancora i
suoi genitori ([...]).
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata.
12.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
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dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto. Inoltre, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è respinta, ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di
successo.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso in materia di non entrata nel merito ed allontanamento è
respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno
(in copia; n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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