Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1569/2011
Sentenza del 18 marzo 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Italia e Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 marzo 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) 2011 in
Svizzera,
i verbali di audizione del 12 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
10 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 7 marzo 2011, notificata al ricorrente il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dal ricorrente l'11 marzo 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 14 marzo 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
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che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha
dichiarato di essere cittadino tunisino e italiano, originario di B._______
(Tunisia),
che l'insorgente avrebbe vissuto in Tunisia fino al 1995 e, in seguito,
sarebbe partito per l'Italia al fine di trovare un lavoro; che avrebbe vissuto
in Italia dal 1998 fino al 2008, quando sarebbe tornato in Tunisia, per
assistere suo padre malato, e vi sarebbe rimasto fino al (…) 2010; che,
sarebbe poi andato a C._______ (Francia), a D._______ (Svezia) e a
E._______ (Danimarca), alla ricerca di un lavoro; che, infine, sarebbe
tornato in Italia, prima di recarsi a F._______, dove ha depositato la sua
domanda di asilo,
che il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato l'Italia, rispettivamente di
aver richiesto l'asilo in Svizzera, al fine di trovare un lavoro e un alloggio
(cfr. verbale 1, pag. 5),
che, nella decisione del 7 marzo 2011, l'UFM ha considerato, da un lato,
che il ricorrente non ha inoltrato domanda di asilo ai sensi
dell'art. 18 LAsi, in quanto egli non ha espresso la volontà di cercare dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che con la sua domanda di asilo,
egli avrebbe comunque inteso domandare protezione alla Svizzera; che,
d'altronde, come risulterebbe dai verbali, la sua domanda dovrebbe
essere considerata una vera e propria domanda di protezione in quanto
avrebbe spiegato di "aver esaurito le sue riserve economiche" e di "non
essere disposto a commettere dei crimini"; il ricorrente afferma che, a
causa dei servizi sociali italiani, egli si sarebbe ritrovato in una situazione
di estrema povertà; che per tale motivo sarebbe venuto in Svizzera
erroneamente convinto che con una domanda di asilo avrebbe potuto
cominciare subito a lavorare; che, peraltro, nell'ipotesi di un suo
allontanamento in Italia, l'insorgente fa valere di non potersi stabilire a
casa di sua suocera, dove vivrebbe sua moglie, in quanto la suocera non
lo accetterebbe; che ciò implicherebbe la concreta probabilità di essere
costretto a vivere per strada e, viste le sue condizioni fisiche, porterebbe
pregiudizio alla sua integrità fisica, con grave rischio per la sua stessa
vita; che, inoltre, egli soffrirebbe di problemi medici, segnatamente
avrebbe riportato gravi ferite ad una (…) che avrebbero reso necessario
un intervento chirurgico; che si muoverebbe a stento e solo con l'ausilio di
stampelle; che dovrebbe presentarsi dal suo medico a (…) per un
controllo e una valutazione delle condizioni della sua gamba, motivo
aggiuntivo per il quale la decisione impugnata dovrebbe essere annullata,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di
asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi,
che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo
ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza
di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi
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dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti
all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 2003 n. 18),
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così
come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude
tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita
precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti)
o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da
problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può
essere confrontata,
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di
origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi),
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico,
ovvero alla sua situazione di grave precarietà economica (cfr. verbale 1,
pag. 5; verbale 2, pag. 2 D5), rispettivamente al fatto che "avrebbe finito
le sue riserve economiche" (cfr. ricorso pag. 2); che tali motivi, come
manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella
definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi,
che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad asserire in modo generico che, in
caso di rientro in Patria, rischierebbe di essere "costretto a vivere per
strada" (cfr. ricorso, pag. 2),
che, peraltro, dalle carte processuali non emergono elementi da cui
desumere che l'insorgente in Italia possa essere confrontato al rischio
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reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, per di più, la situazione, in Italia, non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nell’integralità del territorio nazionale,
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente
riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di
diritto internazionale assunti dalla Svizzera (v. GICRA 1996 n. 18
consid. 14b lett. e pag. 186 e ivi riferimenti),
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli vanta una
formazione quale (…) nonché un'esperienza professionale di (…) (cfr.
verbale 1, pag. 2); che, inoltre, secondo le sue dichiarazioni, il ricorrente
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dispone in Italia di una rete familiare, segnatamente sua moglie, i suoi
due figli e i genitori di sua moglie (cfr. verbale 2, pag. 3, D12),
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici; che, infatti, le eventuali cure necessarie
all'insorgente per la sua frattura (…) sono senza dubbio ottenibili in Italia,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia è ragionevolmente
esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr),
che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (DTAF 2008/34
consid. 12 pagg. 513-515),
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: