Corte IV
D-1571/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Bruno Huber, Fulvio Haefeli,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Bosnia e Erzegovina,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1571/2009
Fatti:
A.
Il 24 gennaio 2001, l'interessato, cittadino della Bosnia e
Erzegovina - unitamente alla sua attuale ex moglie e alle loro figlie (la
prima nata nel 1996 e la seconda nata nel 2000]) - ha presentato una
prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 30 marzo 2001,
l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente, e di seguito UFM) ha
respinto la menzionata domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. In data 3 agosto 2004,
l'allora Commissione di ricorso in materia di asilo (CRA) ha respinto il
ricorso presentato dai richiedenti contro la suddetta decisione.
B.
Dopo la separazione dei coniugi nell'ottobre 2004 ed il ritorno in Patria
dell'interessato nel gennaio 2005, il (...), alla moglie e alle figlie del
ricorrente è stata concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera.
C.
Il 3 aprile 2006, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Con decisione del 26 aprile 2006, l'UFM ha
respinto tale domanda ed ha pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera. Il 10 luglio 2006, la CRA ha respinto il
ricorso presentato dal richiedente contro la suddetta decisione
dell'UFM.
D.
Dopo la conclusione della seconda procedura d'asilo, secondo le
dichiarazione dell'interessato, egli sarebbe rimasto in Svizzera e
sarebbe rientrato in Patria solo alla fine di luglio 2008 (cfr. verbale
d'audizione del 3 febbraio 2009).
E.
L'(...) è stato pronunciato dal Tribunale di B._______, il divorzio del
ricorrente dalla moglie. Quest'ultima e le figlie sono ad oggi al
beneficio di un permesso di dimora tipo B.
F.
Il 13 gennaio 2009, l'interessato ha presentato una terza domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 e del 25 febbraio 2009), di essere
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rimasto in Svizzera dopo la conclusione infruttosa della sua seconda
procedura d'asilo terminata nel luglio 2006. Egli sarebbe rientrato in
Patria, al suo domicilio insieme alla madre, nel mese di luglio 2008.
Nell'ottobre 2008, all'interessato sarebbe stato rifiutato il visto per la
Svizzera per vedere le sue figlie. A comprova, egli avrebbe presentato
in questa procedura copia della risposta dell'Ambasciata di Svizzera a
C._______. Nel novembre 2008, egli avrebbe fatto visita per qualche
tempo ai suoi familiari in D._______. Nel gennaio 2009, l'interessato
sarebbe nuovamente espatriato per migliorare la sua situazione
personale e rivedere le sue figlie, rispettivamente a causa della
situazione politica vigente in Bosnia e di piccoli problemi legati alle
elezioni.
G.
L'11 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Bosnia-Erzegovina siccome lecita,
esigibile e possibile.
H.
Lo stesso giorno, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha
chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito e, in via sussidiaria, il riconoscimento della
qualità di rifugiato o la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
I.
Il 20 marzo 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso.
J.
Il 31 marzo 2009, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
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K.
Il 2 aprile 2009, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà di introdurre
l'atto di replica.
L.
Il ricorrente non ha presentato ad oggi alcun atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108
cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato che le
precedenti procedure d'asilo sono definitivamente concluse. Per di più,
i fatti posteriori alla conclusione delle precedenti procedure d'asilo
addotti dal ricorrente, non sarebbero propri a motivare la qualità di
rifugiato o determinati per la concessione della protezione provvisoria.
Infatti, le allegazioni dell'insorgente - le quali si riferirebbero alla
situazione politica nel suo Paese, alle sue difficili condizioni di vita
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nonché al desiderio di poter rivedere le sue figlie - non sarebbero
concrete e rilevanti secondo l'art. 3 LAsi. D'altronde, l'UFM ha rilevato,
da un lato, che il ricorrente non avrebbe ricorso contro la decisione di
rifiuto per il rilascio del visto per la Svizzera e, dall'altro lato che, se
fosse stato veramente necessario, egli avrebbe potuto depositare la
sua domanda d'asilo all'Ambasciata di Svizzera a C._______. Infine,
l'autorità inferiore ha considerato che né la situazione politica o
economica del Paese d'origine, né altri motivi relativi alla persona del
ricorrente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
5.
Nel gravame, l'insorgente ha fatto valere che la sua domanda d'asilo si
fonderebbe su fatti nuovi che avrebbero dovuto portare ad una
decisione nel merito. Egli ha, altresì, asserito di trovarsi in una
situazione di disperazione. Infatti, la situazione sarebbe terribile in
Bosnia, dove - sebbene egli abbia combattuto in guerra e rischiato la
sua vita per quelli che governavano - oggi non vorrebbero
riconoscergli alcun diritto. Inoltre, in detto Paese, egli non avrebbe più
nulla e nessuno, tranne sua madre. In Svizzera - dove egli avrebbe
trascorso molti anni - vi sarebbero per lui gli affetti più cari, ovvero le
sue figlie, alle quali sarebbe molto attaccato, e la cui lontananza lo
farebbe soffrire terribilmente. L'ammissione provvisoria gli
permetterebbe di prendersi cura di loro e di assumere le sue
responsabilità di padre. Infine, il ricorrente ha allegato - per il tramite di
un certificato rilasciatogli dal Centro (recte: ORS service ag,
assistenza dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati) - di avere problemi
psichici, a causa della guerra e della situazione di lontananza dalle
sue figlie.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. In
aggiunta, l'autorità inferiore ha rilevato che il ricorrente ha allegato di
avere problemi psichici, ovvero una depressione reattiva. Secondo
detto Ufficio, il trattamento di tali disturbi sarebbe generalmente
assicurato in Bosnia e Erzegovina, dove potrebbe usufruire delle
infrastrutture mediche presenti.
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7.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con una decisione negativa o se, mentre
era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
7.1 Preliminarmente, il TAF osserva che le precedenti procedure
d'asilo si sono definitivamente concluse con la crescita in giudicato
della decisione dell'UFR del 30 marzo 2001, rispettivamente del
26 aprile 2006.
7.2 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni già indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF
in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti rilevare, da un lato, che
il ricorrente non è stato in grado di concretizzare gli asseriti
problemi - legati a questioni politiche o alla situazione politica del suo
Paese - che avrebbe avuto tornando in Patria (cfr. verbali d'audizione
del 3 febbraio 2009 pag. 5 e del 25 febbraio 2009 D6 pag. 3). Egli ha
asserito di essere stato trattato in malo modo come se non avesse
nessun diritto, quando si rivolgeva per un problema, un documento,
facendo riferimento alla presenza di una persona dirigente
nell'amministrazione (cfr. verbale d'audizione del 3 febbraio 2009
pag. 5). In occasione dell'audizione federale del 25 febbraio 2009, egli
ha poi riferito di aver avuto piccoli problemi che l'avrebbero indotto a
scappare, in particolare legati alle elezioni comunali, in cui egli
sarebbe stato l'unico a non votare (cfr. D14-15 pag. 4 e D26 pag. 5);
egli ha affermato altresì di non poter ritornare in Bosnia perché non gli
piace né la politica, né la comunità e non avrebbe amici (cfr. D13),
come pure perché avrebbe paura di se stesso, in quanto potrebbe
uccidere qualcuno, avendo egli fatto la guerra e avendo così dato ad
altri la possibilità di studiare (cfr. D7-12 pagg. 3-4). In sede di ricorso,
l'insorgente non ha fornito alcuna precisazione sui suoi problemi in
Patria, limitandosi ancora ad una semplice allegazione circa la guerra
che avrebbe combattuto e la mancanza di riconoscimento dei suoi
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diritti (cfr. ricorso pag. 2). Le sopraevocate dichiarazioni del ricorrente
si limitano manifestamente a semplici allegazioni di parte vaghe,
incoerenti e senza alcuna logica, di modo che non v'è che concludere
all'inverosimiglianza, nonché all'irrilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi dei
fatti addotti dal medesimo, tanto più che ha dichiarato di non avere
avuto problemi con terze persone o con le autorità del suo Paese (cfr.
verbale d'audizione del 3 febbraio 2009 pag. 5). Dall'altro lato,
l'insorgente ha espressamente dichiarato che il motivo principale per
cui è ritornato in Svizzera è rivedere e stare vicino alle sue figlie (cfr.
verbali d'audizione del 3 febbraio 2009 pag. 5 e del 25 febbraio 2009
D6 pag. 3 e D30 pag. 5), ciò che ha altresì ribadito in sede di ricorso
(cfr. ricorso pag. 2); tale argomento tuttavia - come rettamente
evidenziato dall'UFM - non rientra palesemente nella nozione di seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. In conclusione, quindi, tutti i motivi
fatti valere dal ricorrente - come facilmente riconoscibili, inverosimili e
irrilevanti - non costituiscono di per sé un indizio proprio a giustificare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante
per la concessione della protezione provvisoria.
8.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
9.1 A titolo preliminare, questo Tribunale osserva che il diritto di
soggiorno in base al principio dell'unità della famiglia espresso
all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101)
presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con un membro
della famiglia presente in Svizzera, il quale - inoltre - dev'essere
titolare di un diritto di soggiorno certo in Svizzera (ein "gefestigtes
Anwesenheitsrecht") ovvero in caso di cittadinanza svizzera, ma anche
di possesso di un permesso di dimora o di soggiorno basato su una
pretesa giuridica (v. Sentenza del Tribunale federale 2C_758/2007
consid. 5.1 del 10 marzo 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 del
25 luglio 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 del 13 febbraio 2007,
2A.621/2006 consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; Decisioni del Tribunale
federale [DTF] 130 II 281 consid. 3.1 pag. 261, DTF 126 II 335 consid.
2a pag. 339 e pag. 382 e segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639,
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DTF 124 II 361 consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 23 consid. 3.1-3.3; GICRA 2002
n. 7 consid. 5b/bb, GICRA 2001 n. 21 consid. 8c/bb; sentenza del TAF
D-6582/2006 del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Alla protezione giusta
l'art. 8 CEDU possono appellarsi i membri del nucleo familiare, il
coniuge ed i figli minorenni. Secondo la giurisprudenza di codesto
Tribunale, anche il concubino che forma con il rifugiato una comunità
durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione (cfr.
GICRA 1993 n. 24; inoltre art. 1a lett. e dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner
registrati). Inoltre, vengono compresi dall'art. 8 CEDU anche i rapporti
tra tutti i familiari prossimi, i quali potrebbero rivestire un ruolo
importante in seno alla famiglia. Come vita familiare estesa, gli organi
di Strasburgo hanno altresì riconosciuto il rapporto tra nonni e abiatici,
zii e nipoti nonché tra fratelli. Nei rapporti dei familiari all'infuori del
nucleo familiare, l'appello al principio dell'unità della famiglia
presuppone - oltre ad un rapporto prossimo, vero e vissuto - un
rapporto di dipendenza (cfr. la Sentenza del Tribunale federale
2A.145/2002 del 24 ottobre 2002 consid. 3.2-3.5, DTF 129 II 11
consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1d-f pag. 26 segg.).
9.2 La questione a sapere se una persona può prevalersi dell'art.
8 CEDU sopraevocato è, per principio, competenza dell'autorità
cantonale di polizia degli stranieri, alla quale la persona interessata è
tenuta ad avanzare la domanda per il rilascio di un permesso di
dimora. Infatti, è all'autorità di polizia degli stranieri che spetta l'esame
dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di suddetto permesso (v.
DTF 122 II 1 e relativi riferimenti; GICRA 2001 n. 21 consid. 8d,
GICRA 2001 n. 24 consid. 6, GICRA 2000 n. 30 consid. 4; sentenza
del TAF D-8007/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 7.2; D-6582/2006
del 27 aprile 2009 consid. 5.3). Se il richiedente ha già inoltrato
dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza per il rilascio di
dimora, dopo il respingimento della domanda d'asilo, l'UFM non deve
pronunciare l'allontanamento; se è invece già stato il caso, il Tribunale
può annullare la decisione, in seguito ad un esame pregiudiziale sulla
sussistenza, di massima, di un diritto al rilascio di un permesso di
dimora ai sensi dell'art. 8 CEDU (v. GICRA 2001 n. 24 consid. 9-11).
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9.3 Nella fattispecie, dagli atti di causa non risulta che il ricorrente
abbia inoltrato un'istanza dinanzi all'autorità competente di polizia
degli stranieri tendente al rilascio di un permesso di dimora in
applicazione dell'art. 8 CEDU. In siffatte circostanze, e conto tenuto di
quanto esposto ai considerandi precedenti (consid. 9- 9.1/ 9.2),
l'esame dell'applicazione dell'art. 8 CEDU esula dalla competenza di
codesto Tribunale, il quale nel caso di specie non è, di principio,
nemmeno tenuto ad esaminare se per il ricorrente sussiste in generale
un diritto ai sensi della suddetta norma.
9.4 A titolo abbondanziale, tuttavia, il TAF osserva che dagli atti si
evince che il ricorrente si è separato dalla moglie nell'ottobre 2004 e il
divorzio è stato legalmente pronunciato l'(...), mentre che l'ex-moglie e
le loro due figlie (la prima nata nel 1996 e la seconda nel 2002) hanno
ottenuto nell' (...) l'ammissione provvisoria in Svizzera ed ora sono al
beneficio di un permesso di dimora tipo B. Insomma, l'insorgente non
vive più con la moglie e le figlie già dal 2004. Per di più, dagli atti di
causa, non vi sono indizi che il ricorrente, negli anni successivi, abbia
intrattenuto una relazione con le figlie, malgrado egli abbia dichiarato
di essere rimasto in Svizzera dopo la conclusione della seconda
procedura d'asilo, tra il 2006 e il 2008 rispettivamente di essere
entrato in Svizzera per vedere le sue figlie (cfr. verbale d'audizione del
3 febbraio 2009 pag. 5) e, sebbene abbia asserito di essere, dal punto
di vista affettivo, molto legato alle figlie (cfr. ricorso pag. 2), di sentirle
al telefono nonché di essere in buoni rapporti con le stesse e l'ex-
moglie, tanto che sarebbe stato da loro dieci giorni (cfr. verbale
d'audizione del 25 febbraio 2009 D27 pag. 5). Allo stato attuale delle
cose, non si può partire dal presupposto che vi sia un rapporto
prossimo, vissuto e intatto tra il ricorrente e le sue figlie,
rispettivamente con la madre delle stesse. Infine, aggiungasi che, se
l'insorgente - come da egli affermato - è al beneficio di un diritto di
visita illimitato, secondo la sentenza di divorzio (cfr. verbale
d'audizione del 3 febbraio 2009 pag. 5), egli potrà esercitare tale diritto
segnatamente attraverso dei soggiorni turistici in Svizzera (v. Sentenza
del Tribunale federale 2c_80/2007). D'altronde, il ricorrente avrebbe
usufruito di tale possibilità solo una volta nel 2005 e una volta nel
2008 (cfr. verbale d'audizione del 3 febbraio 2009 pagg. 3-4) - a
distanza di tre anni - senza tuttavia utilizzare le possibili vie di ricorso
contro le decisioni negative ottenute (cfr. verbale d'audizione del
25 febbraio 2009 D23 pag. 5). Visto quanto precede, di conseguenza,
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la pronuncia dell'allontanamento nei confronti dell'insorgente non lede
il principio dell'unità della famiglia espresso all'art. 44 cpv. 1 LAsi.
10.
Ritenuto quanto precede, il ricorrente non adempie le condizioni in
virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare
l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1
LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.2 Dalle carte processuali - per gli stessi motivi citati al
considerando 7 del presente giudizio - non emergono elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Bosnia e Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
11.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.
12.
12.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che in Bosnia e Erzegovina non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
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12.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF rileva che
egli è ancora giovane, ha delle conoscenze delle lingue, nonché gode
di un'esperienza professionale nell'attività di (...), (...) e (...) (cfr.
verbale d'audizione del 3 febbraio 2009 pag. 2). Inoltre, l'autore del
gravame può beneficiare, in Patria, di un'importante rete sociale,
ritenuto che sua madre si trova ancora in loco, così come le sue
sorelle, di cui non v'è motivo di credere che egli non conosca l'indirizzo
(cfr. ibidem pag. 3). Infine, i problemi medici di cui l'insorgente ha
preteso soffrire nel gravame, in particolare problemi psichici
(depressione reattiva) - ritenuto oltretutto che non sono stati né
concretizzati né corroborati da un rapporto medico dettagliato - non
costituiscono gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, non v'è nemmeno motivo di credere che il trattamento di
simili disturbi psichici non possa essere, se necessario, assicurato nel
Paese d'origine del ricorrente.
12.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
13.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
14.
Pertanto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza,
anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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