B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1572/2018
Sen t en z a d e l 2 0 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
con la moglie
B._______, nata il (…), ed il figlio
C._______, nato il (…),
Iraq,
(…),
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 1 marzo 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo presentata in Svizzera dagli interessati
l’8 gennaio 2018,
i verbali relativi alle audizioni del 12 gennaio 2018, con contestuale
concessione del diritto di essere sentito in merito ad un’eventuale
competenza della Germania per la trattazione della loro domanda d’asilo,
il confronto dattiloscopico che ha rivelato il pregresso rilascio di un visto in
favore dei richiedenti da parte della Germania,
la domanda di ammissione inoltrata il 6 febbraio 2018 all’attenzione delle
autorità tedesche sulla base dell’art. 12 del regolamento (UE) n. 604/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce
i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide
(rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del
29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III),
l’accettazione della summenzionata richiesta da parte delle autorità
tedesche, avvenuta il 21 febbraio 2018,
la decisione della SEM del 1° marzo 2018 (notificata il 14 marzo 2018),
mediante la quale la Segreteria di stato della migrazione (di seguito: SEM)
non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1
lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso la
Germania,
il ricorso del 14 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata 15 marzo 2018) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione e per il cui
tramite gli insorgenti hanno espresso la loro volontà quanto alla trattazione
della loro domanda d’asilo in Svizzera,
la ricezione dell’incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
16 marzo 2018,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento Regolamento Dublino III,
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato responsabile
per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel
merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del
richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione,
che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati
all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal
Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della
gerarchia dei criteri),
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che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di
determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr.
DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al
capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato
come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è
tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21,
22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato
membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che nel caso in disamina, fermo considerati i fatti esposti a margine e
segnatamente l’avvenuta accettazione della domanda di ammissione, la
competenza della Germania per la trattazione della domanda d’asilo degli
interessati è di principio data; che negli stessi termini nemmeno vi sono
fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche
nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino
III),
che del resto, la competenza della Germania non è stata espressamente
contestata dai ricorrenti,
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che nel proprio gravame essi ritengono però che la SEM avrebbe potuto
prendere in considerazione la trattazione della loro domanda d’asilo
siccome B._______ parlerebbe italiano e sarebbe incinta; che invero, i
genitori di quest’ultima vivrebbero in Ticino e la potrebbero sostenere,
giacché avrebbe sofferto di depressione in precedenza,
che così facendo, i ricorrenti fanno implicito riferimento alla clausola di
sovranità (17 par. 1 Regolamento Dublino III) secondo il cui tenore, in
deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può
decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che tuttavia, gli argomenti invocati non permettono di concludere che
l’autorità di prima istanza non abbia, a torto, applicato la clausola
discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III,
che invero, gli insorgenti non hanno fatto valere l’esistenza di motivi
umanitari ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell’art. 29a
cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11
agosto 1999 (OA-si1, RS 142.311) e dagli atti non appaiono elementi per
ritenere che l’autorità inferiore non abbia esercitato o abbia esercitato in
maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9
consid. 7 seg.),
che inoltre tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato
membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte
proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»)
di cui parte delle considerazione esposte in sede ricorsuale paiono poter
essere espressione,
che, di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Germania è competente dell’esame della domanda di
asilo dei ricorrenti,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della
domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Germania
conformemente all’art. 44 LAsi, posto che essi non possiedono
un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
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che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2 e relativi riferimenti),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: