Corte IV
D-1580/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, alias B._______, alias C._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1580/2009
Visto:
la domanda d'asilo presentata dall'interessato in data 5 gennaio 2009
in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
loro domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 21 gennaio 2009 e del 13 febbraio 2009,
la decisione dell'UFM del 9 marzo 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e ricevuta sottoscritto
dall'interessato),
il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 marzo 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
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stessa (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/8),
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e vissuto
ad D._______, E._______ (Nigeria) fino al suo espatrio,
che, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato per paura di
essere ucciso da una società occulta di nome F._______, la quale
avrebbe precedentemente ucciso la madre ed il fratello a causa del
rifiuto del ricorrente di uccidere una persona,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 9 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
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pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito sostanzialmente di non aver
mai posseduto né un passaporto, né una carta d'identità, in quanto
dalle sue parti solo pochissime persone li utilizzano, e poiché, al
momento della sua fuga, non avrebbe avuto né il tempo, né sarebbe
stato nelle condizioni di procurarseli. Avrebbe quindi viaggiato senza
documenti e gli sarebbe oggettivamente impossibile far arrivare
qualsivoglia documento dalla Nigeria,
che, inoltre, il ricorrente ha addotto - come già riferito in corso di
procedura - che non potrebbe rientrare in Nigeria dove la sua vita
sarebbe in grave pericolo, in quanto sua madre e suo fratello
sarebbero già stati uccisi,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne,
che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la
durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al
raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di
fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente
l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante,
dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22
e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì
possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile
la dichiarata minore età. In particolare, nel corso dell'audizione del
21 gennaio 2009 si è contraddetto sulla sua data di nascita (pag. 1) e
si è espresso in modo vago ed esitante in merito alla domande sulla
sua età e su quella dei propri familiari (pag. 6). Dall'altro lato,
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dall'esame radiologico, effettuato l'(...), risulta un'età ossea del
ricorrente superiore ai 18 anni e nettamente maggiore all'allegata età
di 15 anni e 8 mesi. Per di più, non ha fornito valide giustificazioni per
la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato
impreciso sulla sua biografia e sull'età dei propri genitori (cfr. verbale
d'audizione del 21 gennaio 2009 pag. 6). Di conseguenza e conto
tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente
della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non
v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto
l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha allegato di esseresi recato a Lagos, dove avrebbe
trascorso quattro giorni da una persona a lui sconosciuta (cfr. verbale
d'audizione del 21 gennaio 2009 pag. 7) e si sarebbe imbarcato su
una nave mercantile, nascosto nella stiva (cfr. verbale d'audizione
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del 13 febbraio 2009 pag. 4) ed ha affermato in seguito di essere
sceso in un Paese a lui sconosciuto accompagnato dal passatore ed
altresì senza subire controlli (cfr. verbale d'audizione del
21 gennaio 2009 pag. 7 e 8),
che l'insorgente non è stato in grado di indicare né il Paese in cui
sarebbe sbarcato, né la persona che lo avrebbe accompagnato o la
durata del viaggio (cfr. verbali d'audizione del 21 gennaio 2009 pag. 7),
che non soccorrono l'insorgente nemmeno le dichiarazioni rese circa
la continuazione del viaggio di espatrio secondo cui, dal luogo in cui si
trovava, egli ha raggiunto in un camioncino la Svizzera grazie all'aiuto
del passatore, senza subire controlli (cfr. verbale d'audizione
del 13 febbraio 2009 pag. 4),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti
(cfr. ricorso pag. 2) ed essendo fuggito dal suo Paese, non avrebbe
avuto il tempo e non sarebbe stato nelle condizioni di procurarseli
(cfr. ibidem). Inoltre, il ricorrente ha affermato di avere voluto
procurarsi una carta d'identità durante il censimento del 2006, ma di
non averlo potuto fare, visto che in tale occasione durante una rissa
era stato distrutto il computer. In seguito e per motivi di lavoro non
avrebbe più tentato di procurarsi tale documento (cfr. verbale
d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 3). Tali asserzioni, infatti, non
costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi di legge,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere ucciso da membri di una società
occulta di nome F._______, alla quale avrebbe aderito
involontariamente nell'(...). Un suo cliente di nome G._______, di cui
non conosce il cognome, lo avrebbe, infatti, iscritto a tale società in
data (...). Lo stesso giorno, G._______ avrebbe preteso dal ricorrente
di uccidere una persona mostrandogli la foto. L'insorgente si sarebbe
rifiutato di eseguire tale compito e sarebbe, in seguito, stato
minacciato una prima volta nel mese di (...) e una seconda volta il (...),
giorno nel quale, tornando dalle compere avrebbe trovato in casa la
madre ed il fratello uccisi (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009
pag. 5 a 9),
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate
dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda
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raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
inverosimile. Basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in
modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a
lasciare il proprio Paese. A titolo d'esempio, non sarebbe stato al
corrente del nome esatto del cliente G._______, il quale lo avrebbe
iscritto alla summenzionata società di culto (cfr. verbale d'audizione
del 13 febbraio 2009 pag. 5) e non è riuscito, in modo concreto, a
riportare le minaccie espresse da due persone, le quali si sarebbero
presentate al suo posto di lavoro in sua assenza nell'(...) (cfr. ibidem
pag 6),
inoltre, va sottolineato che il comportatmento del ricorrente, il quale
sarebbe fuggito da casa, senza attendere l'arrivo della polizia o
occuparsi dei funerali della madre e del fratello (cfr. verbale
d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 6) è contrario ad ogni
esperienza di vita, al punto tale che non può essere escluso che tale
avvenimenti siano stati consapevolmente costruiti ad arte per i bisogni
della causa,
che, vista l'inattendibilità e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese
dal ricorrente circa la vicenda raccontata a sostegno della sua
domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa
ottenere in Nigeria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi ,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane, ha una formazione scolastica di base, nonché
un'esperienza professionale quale meccanico d'auto (cfr. verbale
d'audizione del 21 gennaio 2009 pag. 2). Inoltre, in Patria egli può
beneficiare di una rete sociale (cfr. ibidem pag. 3),
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che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
La giudice unica: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Chiara Piras
Data di spedizione:
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