Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1582/2011
Sentenza del 18 marzo 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 marzo 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 23 febbraio 2011 (di seguito: verbale 1) e
dell'8 marzo 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM dell'8 marzo 2011, notificata oralmente
all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto
A 11/1),
il ricorso del 14 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato),
pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il
giorno seguente,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il
15 marzo 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato a B._______,
C._______ (Algeria), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo
espatrio avvenuto all'inizio del mese di (…),
che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese d'origine per il
timore di essere ricercato dai terroristi, i quali lo vorrebbero uccidere,
poiché egli avrebbe chiamato la Polizia, mentre tentavano di uccidere il
suo vicino di casa, e li avrebbe denunciati; che, infatti, dopo aver sporto
denuncia, l'indomani mattina, l'interessato avrebbe ricevuto una lettera
minatoria; che, dopo essersi recato nuovamente dalla Polizia per
denunciare tale fatto, su consiglio della stessa e per non creare problemi
alla sua famiglia, l'interessato avrebbe deciso di espatriare,
che l'interessato avrebbe raggiunto in autobus D._______ (Algeria), dove
si sarebbe imbarcato fino a giungere in E._______ (Italia) in una località a
lui sconosciuta; che, da tale località, si sarebbe imbarcato di nuovo su un
mercantile giungendo a F._______, da dove avrebbe poi preso un treno
fino a G._______ e, dopo tre giorni, un altro ancora fino a giungere a
H._______ (Svizzera), senza documenti d'identità e senza subire alcun
controllo,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel
caso di specie,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità, ragion per cui l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo e la
decisione qui impugnata andrebbe annullata; che, in particolare, egli
ribadisce di essere giunto in Svizzera senza documenti e di non aver mai
posseduto né il passaporto, né la carta d'identità; che, di conseguenza,
non gli sarebbe oggettivamente possibile farsi rilasciare e consegnare i
suoi documenti d'identità in 48 ore; che, inoltre, il ricorrente fa valere che
l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in
quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo
statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che,
segnatamente, richiamati i fatti esposti, egli sottolinea che i suoi motivi
d'asilo sarebbero rilevanti, poiché – a causa della situazione disastrosa,
nonché di ingiustizia e di violenza del suo Paese, della debolezza delle
strutture statali così come della diffusione del terrorismo – la Polizia
algerina non sarebbe in grado di proteggere i suoi cittadini e lui stesso dai
terroristi; che, di conseguenza, visti i fatti e la realtà algerina, l'insorgente
contesta la decisione dell'UFM, la quale si fonderebbe soltanto su
un'impressione arbitraria e soggettiva dell'autorità, secondo cui lo Stato
algerino avrebbe pieno controllo e garantirebbe la sicurezza dei suoi
cittadini; che, peraltro, la motivazione della decisione dell'autorità inferiore
sarebbe gravemente carente e inidonea, ove detta autorità non avrebbe
messo in dubbio la veridicità dei motivi d'asilo dell'insorgente, i quali
sarebbero veri e verosimili; che, infine, l'autore del gravame chiede che
sia verificata l'inesigibilità del suo allontanamento in Algeria, a causa della
situazione generale in detto Paese,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
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che l'obbligo della motivazione – concretizzato all'art. 35 PA – è una
formalità essenziale; che, da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla
libertà di convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere
ragione della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione,
dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per l'esercizio
del successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento;
che, di conseguenza, attraverso doverosi passaggi argomentativi
imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie legittimamente
acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di valutazione impiegati,
l'autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per la propria
consapevolezza, il percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad
apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate
conclusioni; che, essa ha, pertanto, l'obbligo d'esplicitare, nel modo più
rigoroso e completo nonché necessario, la motivazione posta a
fondamento della decisione adottata, ancorando così il principio del libero
convincimento all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e
dei criteri adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato
per un uso arbitrario; che, invero, nella motivazione della decisione,
l'autorità non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le
deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le
risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una
valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo
logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo
convincimento, dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo
(cfr. Decisioni del Tribunale federale svizzero [DTF] 129 I 232 consid. 3.2;
sentenze del Tribunale D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e D-
3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1),
che, nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla
valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo
sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere la
portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri
adeguati; che, infatti, le argomentazioni dell'UFM – indipendentemente
che portino sulla verosimiglianza o sulla rilevanza dei motivi di asilo fatti
valere dal ricorrente – sono complete e rispettose dell'obbligo della
motivazione ai sensi della legge, in quanto indicano gli elementi
essenziali sulla base dei quali detto Ufficio ha ritenuto le allegazioni del
ricorrente, da un lato, inverosimili avuto riguardo alla mancata
presentazione dei documenti d'identità e alle circostanze del viaggio
d'espatrio e, dall'altro, irrilevanti in relazione ai suoi motivi di asilo,
determinando quindi il suo convincimento circa le motivazioni rese dal
ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo; che, d'altronde,
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contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3),
l'esame dei motivi di asilo può vertere anche solo sulla rilevanza degli
stessi; che, infatti, laddove i motivi d'asilo sono irrilevanti, la verifica della
loro verosimiglianza diventa superflua ed ininfluente; che, di
conseguenza, la censura ricorsuale circa la carenza di motivazione della
decisione impugnata è infondata e va respinta,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha reso allegazioni
vaghe e stereotipate; che, a titolo d'esempio, il ricorrente non è stato in
grado di indicare la località italiana dove sarebbe sbarcato in E._______,
né tantomeno di fornire qualsivoglia dettaglio circa il tragitto che avrebbe
intrapreso con un mercantile da detta località fino a F._______ (cfr.
verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D43-48); che, d'altronde, se l'insorgente si
fosse trovato effettivamente in E._______, mal si comprende la ragione
per cui egli si sarebbe successivamente recato ancora a F._______,
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piuttosto che in una località marittima al nord, come a I._______ ad
esempio, allorquando la sua intenzione era sin dall'inizio di venire in
Svizzera (cfr. verbale 1 pag. 6),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono il medesimo le vaghe e
stereotipate allegazioni asserite in corso di procedura di prima istanza e
ribadite in sede di ricorso, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile
consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai
posseduti (cfr. verbale 1 pag. 3, verbale 2 D24, D27, nonché ricorso
pag. 2), laddove non è altresì manifestamente plausibile che egli si
presentasse nel suo villaggio o davanti alle autorità semplicemente
dichiarando le proprie generalità (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D22-
23); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della
legge; che, peraltro, non vi è alcun indizio che egli abbia effettuato seri e
concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei
suoi documenti dall'Algeria (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D25-26),
tanto più che il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi ai suoi numerosi
familiari in patria (cfr. verbale 1 pag. 3),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
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base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, a prescindere dalla verosimiglianza del racconto reso
dal ricorrente, le asserite minacce da parte dei terroristi di cui sarebbe
stato vittima, sono manifestamente il fatto di terzi e non costituiscono di
per sé delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi come ha
rettamente ritenuto l'autorità inferiore nella decisione impugnata; che,
infatti, secondo la teoria della protezione, una persecuzione, di cui gli
autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi
statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la
vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine
(principio della sussidiarietà della protezione internazionale); che, per di
più, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione
del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile
d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed
efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18); che, nella fattispecie, il ricorrente si è
rivolto alle autorità del suo Paese per denunciare i pretesi fatti di cui
sarebbe stato testimone e le asserite minacce proferitegli (cfr. verbale 1
pagg. 4-5 e verbale 2 D4, D7, D12); che tale comportamento dimostra
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che egli riponeva consapevolmente piena fiducia nelle autorità del suo
Paese; che, d'altronde, a seguito della sua denuncia, la Polizia è
intervenuta ed è riuscita a sventare l'asserito attentato dei terroristi nei
confronti del suo vicino di casa (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D4); che,
pertanto, v'è ragione di credere che le autorità di Polizia algerine siano
intervenute adeguatamente anche in favore del ricorrente, oltre che ad
avergli consigliato di rifugiarsi lontano presso dei parenti (cfr. verbale 1
pag. 5 e verbale 2 D5, D7, D10), al fine di contrastare le minacce che gli
sarebbero state proferite personalmente e che egli avrebbe denunciato,
ritenuto tra l'altro che secondo le sue stesse dichiarazioni, la Polizia
avrebbe intrapreso le indagini sul suo caso (cfr. verbale 2 D10); che,
inoltre, la famiglia dell'insorgente non ha giudicato di dover lasciare il
proprio Paese di origine, malgrado le insinuazioni del medesimo,
espresse in sede di audizione federale diretta, secondo cui la stessa,
unitamente a lui, sarebbe minacciata e potrebbe essere uccisa, in
assenza della protezione della Polizia (cfr. verbale 2 D16-17 e D49-50);
che, alla luce delle suesposte considerazioni, nonché delle informazioni a
disposizione del Tribunale, non vi sono indizi o elementi che lascino
desumere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti e
della sua famiglia, contrariamente a quanto pretende il ricorrente con
semplici affermazioni di parte (cfr. ricorso pagg. 2-3),
che, in considerazione delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di
concludere all'assoluta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente,
senza che sia necessario chinarsi sulla verosimiglianza o meno degli
stessi,
che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova
applicazione nella fattispecie,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag.
3),
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che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe
senza alcuna persona a carico e vanta una formazione scolastica nonché
un paio di anni di esperienza professionale come (…), attività questa che
gli permetteva di mantenersi prima del suo espatrio, guadagnando (…)
dinari algerini al mese (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, l'insorgente
dispone in patria di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono
numerosi membri della sua famiglia, tra cui i suoi genitori divorziati, i suoi
due fratelli e una sorella, nonché quattro fratellastri e sorellastre
(cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D28); che, infine, il ricorrente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
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tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: