Corte IV
D-1583/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con approvazione del Giudice Markus König,
Cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), alias
C._______, nato il (...), alias
D._______, nato il (...), alias
E._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 8 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1583/2010
Visti:
la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in
data (...);
la decisione del 25 marzo 2009 dell'Ufficio federale della migrazione
(UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allon-
tanamento dell'interessato dalla Svizzera;
la sentenza del 29 aprile 2009 del Tribunale amministrativo federale
(TAF) che ha dichiarato il ricorso inammissibile;
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presenta-
to in data (...);
i verbali d'audizione del 18 gennaio 2010 e del 19 febbraio 2010;
la decisione dell'UFM del 8 marzo 2010, notificata all'interessato il 10
marzo 2010 (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta);
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 15 marzo 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata16 marzo 2010);
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi),
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
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che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 lett. a PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi
contro di essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e
che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti;,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che egli ha dichiarato di essere originario di F._______, Georgia; di
aver lasciato il territorio svizzero in maggio o giugno 2009, dopo la
conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e
di aver dapprima provato, invano, ad andare in Germania ed in un se-
condo tempo in Italia, dove è rimasto un mese; che si sarebbe poi im-
barcato su una nave a Bari (Italia) in direzione della Grecia, dove ha
raggiunto Atene in autobus; che, in seguito, da lì ha proseguito il viag-
gio, facendo autostop ed infine a piedi, attraverso la Turchia fino in
Georgia (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pag. 4), dove sa-
rebbe arrivato, a seconda delle versioni rilasciate, tra (...) e (...) (cfr.
verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 3) rispettivamente in ot-
tobre 2009 (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pag. 2);
che nel mese di (...), l'interessato avrebbe avuto uno scontro con degli
amici di G._______, deceduto a causa dell'interessato; che in questa
occasione egli ha avuto un diverbio con cinque persone, nel corso del
quale sarebbe stato brutalmente malmenato e minacciato di morte;
che a seguito di quella circostanza, il ricorrente è stato curato da alcu-
ne persone; che nel frattempo egli sarebbe stato ricercato da un grup-
po di persone all'interno del suo villaggio (cfr. verbale d'audizione del
18 gennaio 2010 pag. 5; verbale d'audizione del 19 febbraio 2010
pagg. 5,6 e 7); che a causa di ciò e dei diversi problemi di salute cau-
sati dal pestaggio di cui si è detto, in data (...), dopo essere stato due
giorni H._______, è espatriato giungendo in Svizzera il (...) (cfr. verba-
le d'audizione del 18 gennaio 2010 pagg. 6 e 7; verbale d'audizione del
19 febbraio 2010 pag. 3);
che il ricorrente dichiara di essere partito il (...) dalla Georgia; che
dopo aver passato qualche giorno a H._______, è espatriato in Turchia
in autostop; che di lì ha proseguito in autobus dapprima ed ancora in
autostop poi, fino a giungere in Grecia; che da una città portuale non
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meglio specificata si è imbarcato, nascosto in un Tir, su di una nave di-
retta a Bari (Italia); che in Italia si è fermato qualche giorno a Bari e
poi si è trasferito in treno a Milano, dove è rimasto dieci giorni, prima di
raggiungere la Svizzera (a Chiasso) in treno (cfr. verbale d'audizione
del 18 gennaio 2010 pagg. 6 e 7; verbale d'audizione del 19 febbra-
io 2010 pag. 3);
che, con decisione del 8 marzo 2010, l'UFM ha constatato che la pri-
ma procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal
ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qua-
lità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha an-
che pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e-
secuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibi-
le e possibile;
che nel gravame, l'insorgente fa valere che - dopo la prima procedura
d'asilo che risale al 2009 e dopo il suo rientro in patria, sempre nel
2009 - sarebbero intervenuti fatti completamente nuovi rispetto a quelli
posti a fondamento della prima procedura d'asilo in Svizzera; che tali
fatti sono propri a motivare la sua qualità di rifugiato o determinanti per
la concessione della protezione provvisoria, e per i quali l'autorità infe-
riore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo;
che, inoltre, il ricorrente ritiene di aver fornito sufficienti indizi atti a di-
mostrare l'esistenza di fatti propri volti alla concessione della qualità di
rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provviso-
ria; che, infine, il ricorrente ha ribadito di avere diversi problemi di salu-
te che non potrebbe curare adeguatamente nel suo paese d'origine e
per i quali sono in corso degli accertamenti presso dei medici nel Can-
tone Ticino e che saranno dimostrati con la produzione, il più presto
possibile, di un certificato medico;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, l'annullamento del provve-
dimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità in-
feriore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo;
che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del
relativo anticipo;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di pro-
venienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano in-
tervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'a-
silo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della de-
cisione dell'UFM del 25 marzo 2009, a seguito decisione del Tribunale
amministrativo federale D-2062/2009 del 29 aprile 2009 che ha dichiarato
il ricorso inammissibile;
che, questo Tribunale ritiene che, nella presente come nella preceden-
te procedura, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valu-
tazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi);
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che codesto Tribunale tiene a sottolineare che - sebbene il ricorrente
sostiene che i motivi d'asilo addotti nella presente procedura si riferi-
scano ad avvenimenti accaduti dopo il suo rientro in patria nella se-
conda metà del (...) e sarebbero nuovi e completamente distinti da
quelli addotti nella prima procedura (cfr. ricorso pag. 2) - v'è ragione di
ammettere che tali motivi sono manifestamente correlati a quelli della
prima domanda d'asilo, ovvero sostanzialmente all'uccisione di due
persone da parte del padre del ricorrente, come egli stesso ha dichia-
rato (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pag. 6; cfr. verbale
d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 4, D24); che, alla luce dell'inve-
rosimiglianza già determinata dei motivi d'asilo presentati nella prima
procedura ed in considerazione della netta correlazione tra i motivi
d'asilo addotti nelle due rispettive procedure, si può fin d'ora conclude-
re all'inverosimiglianza dei motivi asseriti nella presente procedura, e
ritenere - tra l'altro - che il gravame del ricorrente rasenta l'abuso pro-
cessuale; che, comunque, a titolo d'esempio circa l'inverosimiglianza
dei motivi d'asilo della presente procedura, basti ancora rilevare che -
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oltre a quanto rettamente già evidenziato dall'autorità inferiore - il ri-
corrente avrebbe riferito di essere stato aggredito (...), senza saper in-
dicare la data precisa dell'aggressione, la quale tra l'altro sarebbe av-
venuta circa tre mesi dopo il suo rientro in patria (cfr. verbale d'audi-
zione del 19 febbraio 2010 pag. 5); che l'insorgente non ha saputo
nemmeno dare una descrizione dettagliata dei suoi aggressori (cfr.
verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 5), di cui in un primo
tempo ha dichiarato di conoscerne uno di vista, ma di non conoscere
gli altri quattro (cfr. verbale d'audizione del 18 gennaio 2010 pag. 5),
mentre in un secondo momento ha riferito di conoscerne tre di loro di
vista e non conoscere gli altri due (cfr. verbale d'audizione del 19 feb-
braio 2010 pag. 5); che numerose altre affermazioni rilasciate dal ricor-
rente in sede di audizione sono costellate di incongruenze e contraddi-
zioni, basti a tal proposito rilevare che, egli ha dapprima detto di esse-
re ritornato in Georgia nel mese di (...) (cfr. verbale d'audizione del
18 gennaio 2010 pag. 4) per poi dichiarare di averlo fatto già in (...)
(cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 4), inoltre egli ha
detto di essere stato aggredito dalle stesse persone che da cui era già
fuggito la prima volta (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010
pag. 4), salvo poi contraddirsi dicendo che è stato picchiato dagli amici
del G._______ che sarebbe morto proprio a causa della sua prima
fuga (cfr. ibidem); ulteriore inverosimiglianza è data dal fatto che il ri-
corrente non si è fatto visitare da un medico in patria poiché, a suo
dire, era tutto rotto e non aveva le forze per andarci, salvo poi riuscire
ad intraprendere il viaggio dalla Georgia alla Svizzera;
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e,
in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giu-
stificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno de-
terminante per la concessione della protezione provvisoria;
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuo-
vamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non
sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la con-
cessione della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, quo alla liceità, dalle carte processuali, non emergono elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immedia-
to di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente non ha fat-
to valere alcunché in tal senso;
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile;
che quo alla situazione in Georgia, il TAF ritiene in particolare che,
dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Euro-
pea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attual-
mente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio na-
zionale e che inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Gine-
vra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia. A tali colloqui
hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Stati Uniti,
UE e Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
anche rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Os-
sezia del Sud;
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che, quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF rileva che
egli è giovane, gode di una buona formazione scolastica avendo di-
chiarato di aver fatto la maturità (cfr. verbale d'audizione del 19 febbra-
io 2010 pag. 2); e che pur non avendo mai lavorato, egli è sempre sta-
to autosufficiente coltivando l'orto di casa (cfr. verbale d'audizione del
19 febbraio 2010 pag. 2);
che, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gra-
vi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provviso-
ria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Sviz-
zera per motivi medici;
che infatti, per quanto concerne gli allegati disturbi da parte del ricor-
rente (dolori alle costole, pressione alta, disturbi ai reni ed al fegato,
cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2010 pag. 9), giova rilevare
che, di principio, incombe al ricorrente medesimo di dimostrare l'esi-
stenza dei presupposti per la pronuncia di un'ammissione provvisoria
in Svizzera, fermo restando che non compete all'autorità di ricorso
d'assumere d'ufficio quegli elementi, come fra l'altro un certificato me-
dico, che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, avrebbe po-
tuto e dovuto produrre di moto proprio (GICRA 1995 n. 23);
che peraltro, detti motivi di salute sono stati già stati evocati dal ricor-
rente durante l'audizione breve avvenuta il 18 gennaio 2010; che in
due mesi di tempo egli non ha mai prodotto alcuna prova a sostegno
di quanto asserito, senza nemmeno prodigarsi in tal senso in sede di
ricorso;
che già i problemi di salute, quali in particolari la malattia peptica di cui
il ricorrente aveva già preteso soffrire in sede di primo procedimento
con scritto (...) alla luce dell'allegato certificato del servizio emergenza
e pronto soccorso del (...) - non appaiono suscettibili d'ostare alla pro-
nuncia dell'esecuzione dell'allontanamento;
che, non v'è, altresì, ragione di ritenere che, se del caso, il ricorrente
non possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti eventualmente a
lui occorrenti;
che non emergono neppure elementi che possano fare escludere che
il ricorrente non disponga in patria di una rete sociale;
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che sulla base di queste considerazioni, l'esecuzione dell'allontana-
mento è anche ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ri-
corrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni do-
cumento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile;
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia, con allegata copia del ricorso del 15 marzo 2010);
- I._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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