Corte IV
D-1584/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1584/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 27 gennaio
2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessato del 3 e del 23 febbraio 2009,
la decisione dell'UFM del 9 marzo 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessato)
il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 marzo 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere di etnia B._______ (mongolo) e di essere nato e
vissuto ad C._______ (Mongolia),
che il medesimo ha affermato di essere espatriato, nel gennaio 2009,
per il timore della vendetta da parte della famiglia della sua fidanzata -
di origine D._______ - la quale sarebbe rimasta incinta dell'interessato
nel giugno rispetivamente luglio 2008 e successivamente, nel
dicembre 2008, sarebbe deceduta a causa di un'infiammazione
rispettivamente di un tumore al collo dell'utero. L'interessato sarebbe
stato oggetto delle minacce di tutti i parenti rispettivamente dei genitori
della sua fidanzata, il giorno del decesso della stessa nonché tre
giorni dopo. In particolare, il di lei padre avrebbe minacciato di
uccidere l'interessato dopo (...) giorni dalla morte della stessa.
L'interessato avrebbe lasciato il suo Paese, giungendo legalmente in
treno a E._______ (Russia), da dove avrebbe poi continuato il viaggio
in auto con due passatori fino ad arrivare in Svizzera senza documenti
e senza controlli,
che, nella decisione del 9 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dal richiedente non sono plausibili siccome contraddittorie, vaghe e
illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli
indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, il ricorrente contesta che non emergerebbero indizi
di persecuzioni per procedere ad una decisione materiale nel suo
caso, per le ragioni ritenute dall'UFM. In particolare, egli sottolinea che
la differenza tra le date indicate circa l'anno in cui avrebbe conosciuto
la sua ragazza sarebbero dovute a semplice confusione o all'errata
trascrizione nel verbale, mentre che non vi sarebbe alcuna
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contraddizione quanto alla causa della morte della sua ragazza. Infine,
egli adduce che sarebbe possibile che la tradizione dell'attesa dei (...)
giorni sia anche seguita da una famiglia che rispetta le regole del
luogo in cui vive - sebbene di origine musulmana,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
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in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che codesto Tribunale osserva che - sebbene si possa ammettere che
quanto alla causa della morte della sua ragazza il ricorrente non si sia
contraddetto bensì abbia specificato che si trattasse di un tumore
piuttosto che di un'infiammazione - egli si è tuttavia palesemente
contraddetto sulla data in cui avrebbe conosciuto la sua ragazza,
sbagliando di ben due anni (cfr. verbali d'audizione (1) del 3 febbraio
2009 pag. 6 e del 23 febbraio 2009 pag. 4) e senza alcuna valida
giustificazione (cfr. ricorso pag. 2). Non soccorre infatti il medesimo
l'allegazione ricorsuale secondo cui un tale errore possa essere
dovuto a confusione o - in maniera totalmente contraddittoria - sia
imputabile ad un errore di verbalizzazione (cfr. ibidem). V'è pertanto
ragione di ritenere che la vicenda resa dal ricorrente a sostegno della
sua domanda d'asilo legata alla sua ragazza - che sia per la sua morte
o per la sua differente etnia (cfr. verbale d'audizione del 23 febbraio
2009 pag. 10) - è inverosimile. Inoltre, altrettanto inconsistenti risultano
le asserite minacce di morte di cui sarebbe oggetto il ricorrene a
seguito dell'addotta morte della fidanzata, come rettamente
evidenziato dall'UFM. Infatti, se da un lato, il ricorrente ha dichiarato di
essere sempre oggetto di minacce da parte dei genitori della stessa
(cfr. verbale d'audizione (1) del 3 febbraio 2009 pag. 6) d'altra parte, è
emerso dalle sue dichiarazioni che egli è stato minacciato da
quest'ultimi soltanto in due occasioni, ovvero durante i due incontri in
ospedale, il giorno stesso del decesso e tre giorni dopo, quando era
presente anche il fratello della fidanzata e soltanto in quel caso di
averci creduto (cfr. verbale d'audizione (1) del 3 febbraio 2009 pag. 7).
Per contro, nel corso della seconda audizione del 23 febbraio 2009,
egli si è inizialmente contraddetto affermando che "tutta la famiglia
della ragazza, tutti i parenti hanno cominciato a fare delle minacce [...]
e a causa di queste minacce continue [...]" (pag. 4), allorquando
tuttavia ha risposto di non aver avuto nessun contatto con altri familiari
della ragazza (cfr. ibidem pag. 5). Egli non ha, altresì, accennato alla
presenza del fratello della sua fidanzata (cfr. verbale d'audizione del
23 febbraio 2009 pag. 6) in occasione delle uniche minacce che ha poi
ribadito aver ricevuto soltanto in due occasioni (cfr. ibidem pag. 7).
D'altronde, l'asserita minaccia di morte da parte del padre della
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fidanzata, secondo cui quest'ultimo avrebbe minacciato il ricorrente di
ucciderlo dopo (...) giorni è inverosimile, tanto più che, contrariamente
a quanto asserito dall'insorgente in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2),
il padre della stessa non avrebbe avuto alcun interesse a rispettare
tale attesa e quindi la tradizione dell'etnia opposta buddista del Paese
in cui vive. Infine, mal si comprende che, se tali fossero state le
minacce proferitegli, il ricorrente avrebbe aspettato a casa sua,
semplicemente limitandosi a stare a casa ed a non uscire molto (cfr.
verbale d'audizione del 23 febbraio 2009 pag. 8). V'é quindi ragione di
concludere che se le minacce di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto
fossero reali, esse sarebbero avvenute secondo modalità ed in
circostanze diverse. In tale contesto, e segnatamente evocata
l'inverosimiglianza della vicenda resa dall'insorgente, non appare
motivo per ritenere che - contrariamente a quanto ha dichiarato in
corso di procedura con semplici e mere affermazioni di parte (cfr.
verbali d'audizione (1) del 3 febbraio 2009 pag. 7 e del 23 febbraio
2009 pag. 11) - egli non possa ottenere dalle competenti autorità in
patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
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che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità
dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente.
Egli è giovane, gode di una formazione scolastica obbligatoria di 10
anni, oltre a due anni di colleggio (...), nonché ha alle spalle
un'esperienza professionale di oltre 10 anni. Egli è stato infatti
proprietario di una (...), che gli permetteva di guadagnare circa (...)
euro al mese e che ora sarebbe rimasta alla madre (cfr. verbale
d'audizione (1) del 3 febbraio 2009 pag. 2 e 3). Il ricorrente dispone
inoltre di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che la sua
famiglia, tra cui principalmente - i suoi genitori, sua sorella, nonché
sua figlia avuta da un primo matrimonio - si trovano ancora in loco (cfr.
verbale d'audizione (1) del 3 febbraio 2009 pag. 3 e 4). L'insorgente
non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv.
4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta,
che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
La giudice unica: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna
Data di spedizione:
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