B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1584/2017
Sen t en z a d e l 1 9 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Gabriela Freihofer,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 16 febbraio 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il
23 luglio 2015 (cfr. atti A1 e A12),
il referto radiologico del 30 luglio 2015 del Dr. med. C._______ del (…)
dell’D._______ relativo alla determinazione dell’età ossea dell’interessato,
che ha posto quale stima biologica della maturazione scheletrica di
quest’ultimo l’età di (…) anni (cfr. atto A10/2),
i verbali d’audizione del richiedente del 7 agosto 2015 (di seguito: verbale
1) e del 9 febbraio 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 16 febbraio 2017, notificata il 24 febbraio 2017 (cfr. atto A31/2), con cui
tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo, ritenendo però
attualmente non ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontana-
mento verso l’Eritrea, con conseguente ammissione provvisoria
dell’interessato,
il ricorso del 13 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 15 marzo 2017) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale), con cui l’insorgente ha concluso all’annullamento
della decisione impugnata ed alla concessione dell’asilo; in subordine alla
restituzione degli atti all’autorità inferiore per il completamento
dell’istruttoria e nuovo esame della domanda; contestualmente ha
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
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che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento nella decisione del 16 febbraio 2017, e non avendo in
specie il ricorrente censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte
dell’autorità di prime cure, oggetto del litigio in questa sede risulta essere
esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e
della concessione dell’asilo,
che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino eritreo di etnia tigrina, nato e vissuto sino al 2009 ad
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E._______ nella F._______, G._______, ed in seguito e sino al suo
espatrio a H._______, I._______, J._______ (cfr. verbale 1, pag. 3 e 4),
che sentito sui motivi d’asilo egli ha asserito di essere espatriato alla fine
del mese due o mese tre del 2015 a seguito della sua convocazione per il
militare che sarebbe stata notificata al padre da parte di militari due
settimane dopo i festeggiamenti per il matrimonio del fratello; che i militari
nel medesimo giorno non trovandolo al domicilio, avrebbero arrestato il
padre; che dei militari si sarebbero presentati a casa sua una seconda volta
dopo circa cinque o sei giorni chiedendo di lui e non trovandolo, perché
egli, come durante la prima visita dei militari, sarebbe stato in campagna a
pascolare il bestiame (cfr. verbale 2, D51 segg., pag. 6 segg.),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti
i motivi d’asilo del richiedente,
che per quanto riguarda la renitenza alla leva, le allegazioni del ricorrente
risulterebbero inconsistenti ed illogiche; che l’interessato non avrebbe
dichiarato subito e spontaneamente che la sua famiglia avrebbe ricevuto
uno scritto a lui indirizzato da parte delle autorità militari, ma soltanto dopo
insistenza dell’autorità di prime cure; che inoltre egli avrebbe dichiarato di
non avere mai visto tale scritto, e si sarebbe disinteressato del contenuto
dello stesso, non chiedendo maggiori delucidazioni in merito né alla sorella
né tramite il padre o la madre; che dipoi egli in modo inconcepibile non
avrebbe chiesto maggiori chiarimenti in merito agli eventi motivanti la sua
fuga alla sorella, in particolare il numero dei militari che l’avrebbero
ricercato al domicilio la seconda volta,
che oltracciò, le allegazioni relative allo svolgimento dei fatti evocati
sarebbe inficiato da contraddizioni che renderebbero il suo racconto
inattendibile,
che per quanto concerne l’espatrio egli avrebbe asserito in occasione
dell’audizione sulle generalità di essere espatriato nel primo mese del
2015, salvo poi nell’audizione sui motivi d’asilo riferire di essere partito
dall’Eritrea il secondo o il terzo mese del 2015, essendo che il matrimonio
di suo fratello sarebbe avvenuto il 25 o il 26 del secondo mese del 2016;
che confrontato in seguito con tale palese incongruenza, egli avrebbe
dichiarato che il fratello si sarebbe sposato nel primo mese del 2015 e che
quindi avrebbe abbandonato il suo Paese d’origine nel secondo mese del
2015,
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che inoltre l’uscita illegale dall’Eritrea non sarebbe pertinente in materia
d’asilo, in quanto l’insorgente non essendo né renitente né disertore alla
leva, non avrebbe infranto la “Proclamation on National Service” del 1995;
che non vi sarebbe pertanto l’esistenza di un fondato timore di persecuzioni
nel caso di un suo ritorno in Eritrea,
che nel ricorso, l’insorgente contesta le considerazioni dell’autorità
inferiore,
che per quanto concerne la ritenuta inverosimiglianza delle allegazioni, il
ricorrente ritiene che la valutazione dell’autorità di prime cure sarebbe il
frutto di un’impressione soggettiva e di un esame errato dei fatti,
che l’insorgente ritiene di aver fornito indicazioni logiche, concrete e
plausibili che dimostrerebbero la verosimiglianza dei suoi motivi d’asilo,
che per ciò che riguarda la comunicazione scritta che i militari avrebbero
consegnato ai suoi familiari, le sue informazioni in merito sarebbero
provenute unicamente dalla sorella in quanto egli si sarebbe trovato
all’epoca in campagna; che pertanto non gli sarebbe imputabile la
circostanza che lo scritto sarebbe stato notificato ai suoi familiari e del fatto
che egli, a causa della sua fuga, non avrebbe potuto prendere conoscenza
personalmente del medesimo; che inoltre il padre era stato incarcerato e
che la sua unica fonte di informazioni sarebbe stata la sorella; che dipoi
l’unica deduzione possibile della natura della lettera consegnata dai militari
è quella che si trattasse di una convocazione militare e che egli non si
sarebbe sincerato in merito al contenuto esatto della stessa, in quanto già
certo della natura della medesima; che le sue priorità allora sarebbero state
il suo viaggio d’espatrio verso l’Europa e che i suoi familiari stessero bene,
e non il contenuto esatto dello scritto,
che circa l’incongruenza rilevata dalla SEM in merito all’anno dichiarato del
suo espatrio nelle audizioni, si tratterebbe palesemente di un momento di
confusione, in quanto egli nel 2016 si sarebbe già trovato in Svizzera,
che invece, pur ammettendo di non essere stato certo del mese nel quale
sarebbe avvenuto il suo espatrio nel 2015, tuttavia tale imprecisione non
smonterebbe la veridicità delle sue allegazioni, le quali nel complesso
risulterebbero verosimili,
che infine, ed al contrario di quanto concluso nella decisione impugnata,
egli sarebbe da qualificare quale disertore, poiché non si sarebbe
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presentato per adempiere il servizio militare e questo malgrado la
convocazione militare ricevuta,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo
senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che
il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera
falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza
o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso
interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che
infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano
sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
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sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in
preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve,
infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni
singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli
elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque
determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino
preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi
riferimenti),
che come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le
dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, non
adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi né di
rilevanza secondo l’art. 3 LAsi,
che per quanto riguarda l’asserita convocazione al militare, le allegazioni
dell’insorgente risultano anzitutto poco sostanziate,
che in particolare, alla richiesta di descrivere il contenuto del presunto
scritto, egli ha unicamente asserito di non averlo visto e che sarebbe stato
recapitato alla sua famiglia (cfr. verbale 2, D71, pag. 7),
che nuovamente sollecitato a fornire maggiori dettagli circa il contenuto
dello stesso, l’interessato ha affermato che gli avrebbero riferito che dei
militari erano arrivati con una lettera di convocazione, e che non trovandolo
in casa, avrebbero arrestato il padre (cfr. verbale 2, D62 segg., pag. 7 e
D72, pag. 8),
che inoltre, richiestogli dove si troverebbe tale scritto, l’interessato ha
risposto di non saperlo, in quanto non l’avrebbe mai visto (cfr. verbale 2,
D73, pag. 8),
che infine, esortato reiteratamente a riferire se avesse chiesto al padre,
unica persona che avrebbe letto la presunta convocazione (cfr. verbale 2,
D79-D80, pag. 8) maggiori informazioni circa lo stessa, l’insorgente ha
ribattuto che non lo avrebbe chiesto, in quanto sapeva che si trattava di
una convocazione per compiere il servizio militare dalla descrizione che gli
avrebbe fornito la sorella e ciò gli sarebbe bastato per convincersene (cfr.
verbale 2, D81 segg., pag. 8 seg.),
che da una persona che abbia effettivamente ricevuto una convocazione
per il servizio alla leva, ritenuto il carattere determinante che tale
convocazione avrebbe avuto nella decisione dell’insorgente di lasciare il
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suo Paese d’origine, ci si potrebbe attendere una descrizione più
sostanziata e dettagliata in merito al contenuto della stessa, come pure un
maggiore interesse nel conoscere il reale scopo della visita dei militari
presso il suo domicilio, oltretutto che avrebbero incarcerato il padre non
trovandolo in casa (cfr. verbale 2, D62 segg., pag. 7),
che di conseguenza, l’insorgente non è riuscito a rendere verosimile di aver
ricevuto una convocazione per adempire il servizio militare,
che per il resto, su questo punto, per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alle
considerazioni della decisione impugnata che si confermano pienamente,
che neppure in sede ricorsuale sono stati forniti elementi che possano
permettere una diversa valutazione della fattispecie,
che oltretutto, va constatato come nelle allegazioni dell’interessato siano
effettivamente identificabili alcune incongruenze,
che è innegabile che parte delle dichiarazioni riportate nel verbale relativo
all’audizione sulle generalità siano inconciliabili con quanto asserito in
seguito dall’insorgente; che risulta infatti evidente che in tale prima
occasione il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato il mese uno del
2015 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6), mentre che in un secondo tempo
egli ha affermato di essere partito dall’Eritrea alla fine del mese due o mese
tre del 2015, facendo risalire il matrimonio del fratello al 25 o il 26 del
secondo mese del 2015 (cfr. verbale 2, D28-D29, pag. 4 e D53, pag. 6);
che inoltre i militari sarebbero venuti a cercarlo al domicilio due settimane
dopo il matrimonio del fratello (cfr. verbale 2, D55, pag. 6), e che a seguito
della seconda visita dei militari, che sarebbe avvenuta cinque o sei giorni
dopo la prima (cfr. verbale 2, D65 pag. 7), egli si sarebbe trattenuto ancora
in campagna per due giorni prima di espatriare (cfr. verbale 2, D98,
pag. 10),
che confrontato con tale contraddizione, l’interessato avrebbe giustificato
la stessa affermando che non avendo studiato non si ricorderebbe tutto;
che in seguito ha corretto la stessa dichiarando che il matrimonio del
fratello sarebbe avvenuto nel mese uno, mentre che l’espatrio nel mese
due (cfr. verbale 2, D111-D112, pag. 11),
che l’incoerenza circa il momento dell’espatrio, non sembra compatibile
con degli eventi realmente vissuti dal ricorrente, e non può essere
giustificata semplicemente con un momento di confusione,
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che oltracciò, anche in merito alla dichiarata seconda visita da parte dei
militari, egli si sarebbe contraddetto riferendo dapprima che al quesito
posto alla sorella del perché i militari lo cercassero ancora, visto già
l’arresto del padre, ella avrebbe asserito che stavano cercando lui e che
avrebbero trattenuto il padre sino a quando lo avrebbero trovato (cfr.
verbale 2, D92, pag. 9); ed in un secondo momento invece che la stessa
non sapesse invece il motivo della ricerca da parte dei militari
dell’insorgente (cfr. verbale 2, D93, pag. 9),
che confrontato subito con tale contraddizione, l’interessato avrebbe fornito
una terza versione, sostenendo un’incomprensione precedente, e che
sarebbe invece stato lui stesso a dire alla sorella che il padre sarebbe stato
trattenuto in carcere sino a quando i militari lo avrebbero trovato (cfr.
verbale 2, D94, pag. 9),
che tale contraddizione interna relativa a degli elementi importanti della
supposta seconda visita dei militari, è difficilmente comprensibile, e rende
il suo racconto in merito a tale evento pure inverosimile,
che inoltre le dichiarazioni dell’insorgente relative ai giorni che avrebbe
trascorso in campagna successivamente alla sua presunta convocazione
ed all’arresto del padre, appaiono a dir poco sorprendenti ed incoerenti con
un timore fondato di subire delle persecuzioni future a causa della
renitenza alla leva,
che egli infatti avrebbe continuato a pascolare il bestiame nei giorni
successivi, prendendo quali unici accorgimenti quelli di dormire un po’
discosto dal bestiame e di sorvegliarlo nella maggior parte del tempo da
lontano (cfr. verbale 2, D100 segg., pag. 10); che solo tre giorni dopo
l’arresto del padre egli dichiara che si sarebbe allontanato ad una distanza
di tre ore dal villaggio per pascolare gli armenti (cfr. verbale 2, D103 segg.,
pag. 10), ma che tuttavia la sorella lo sarebbe andato a trovare tutte le sere
sino a tre giorni dopo l’arresto del padre (cfr. verbale 2, D104 segg.,
pag. 10); che anche successivamente alla seconda visita dei militari ella
non avrebbe avuto alcuna difficoltà a reperirlo, in quanto delle persone che
si trovavano con lui al pascolo le avrebbero indicato dove egli si trovava e
l’avrebbero accompagnata da lui (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10 seg.),
che confrontato con l’insensatezza di allontanarsi per circa tre ore dal suo
villaggio, quando alcune persone conoscevano esattamente il luogo dove
egli si sarebbe trovato, il ricorrente ha dichiarato che queste persone
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sarebbero con lui, e di alcune di esse che si tratterebbe di disertori (cfr.
verbale 2, D110, pag. 11),
che invero sia il comportamento tenuto dall’interessato che i suoi
accorgimenti, non sono plausibili per una persona che viene ricercata
dall’autorità militare,
che difatti ci si attenderebbe per lo meno che il luogo della sua permanenza
successivamente all’arresto del padre non fosse facilmente reperibile per
le autorità militari, poiché a conoscenza di molteplici persone; che inoltre
egli avrebbe mutato le sue abitudini, non continuando a pascolare il
bestiame tranquillamente vicino a casa ancora per tre giorni dalla supposta
convocazione e dal presunto arresto del padre, facendosi inoltre portare il
cibo ogni sera dalla sorella,
che di conseguenza, l’insorgente non sembrerebbe avere avuto un timore
fondato di subire delle persecuzioni a causa della presunta renitenza alla
leva, e che pertanto in casu non parrebbe neppure essere un motivo
pertinente in materia d’asilo,
che infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future
a causa del solo espatrio illegale dall’Eritrea (cfr. verbale 1, pt.o 5.01,
pag. 6 e verbale 2, D113 segg., pag. 11 seg.), si osserva che secondo una
sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017), il Tribunale,
dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr.
D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza
in materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eritrea e stabilito che
quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità
preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia
d’asilo,
che dall’analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate
illegalmente dall’Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari
problemi per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può più
presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano
esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche
dello Stato equivalgano a seri pregiudizi ai sensi della legge sull’asilo e ciò
unicamente a causa dell’espatrio illegale,
che un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto
unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre
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che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015
consid. 5.1),
che orbene, nel caso in disamina, va rilevato che data la mancanza di
verosimiglianza e di rilevanza della dichiarata renitenza alla leva da parte
dell’insorgente, per la sola uscita illegale dal suo Paese ed in assenza di
elementi supplementari atti a ritenere che egli sia malvisto dalle autorità
eritree, non esiste per il ricorrente il pericolo di subire una sanzione
rilevante ai sensi dell’asilo in caso di ritorno in Patria,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevati
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF)
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: