B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1585/2012
S e n t e n z a d e l 2 7 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Etiopia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito ed allontanamento);
decisione dell'UFM del 15 marzo 2012 / N[…]
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in data
(…) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso alla richiedente e mediante il quale
l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore succes-
sive all'inoltro della sua istanza, un documento di identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo,
i verbali di audizione del 20 giugno 2011 (di seguito: verbale 1) e del
6 marzo 2012 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 15 marzo 2012, notificata alla ricorrente il
16 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 22 marzo 2012 (cfr. timbro del plico
raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di segui-
to: il Tribunale) il giorno seguente,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il
23 marzo 2012,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
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cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, la ricorrente ha dichiara-
to di essere cittadina etiope, originaria di C._______ (Etiopia),
che ha affermato dapprima di essere espatriata per migliorare la propria
situazione economica, per studiare e per non pesare sui propri genitori
(cfr. verbale 1, pagg. 5 e 6); che nel corso della seconda audizione ha
aggiunto di avere lasciato l'Etiopia anche perché non avrebbe goduto
dell'amore dei propri famigliari, i quali sarebbero stati ostili nei suoi con-
fronti a causa di suo padre, di religione musulmana (cfr. verbale 2, pag. 4,
D34, pag. 6, D62 e pag. 8, D85),
che l'interessata ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese il
21 settembre 2007 in aereo e di essere atterrata a D._______ (Libano)
munita del proprio passaporto e di un visto per il Libano; che avrebbe vis-
suto in tale città per due anni, lavorando come domestica alle dipendenze
di una famiglia privata; che, in seguito, priva di documenti, avrebbe rag-
giunto la Siria a piedi e da qui avrebbe viaggiato in automobile sino ad
E._______ (Turchia), dove si sarebbe fermata per due settimane; che da
questa città avrebbe raggiunto F._______ (Grecia) in gommone, dove sa-
rebbe stata fermata dalle autorità locali e trasferita ad G._______ (Gre-
cia), città in cui avrebbe vissuto per un mese al beneficio di un permesso
di soggiorno e per oltre un anno illegalmente; che in Grecia sarebbe stata
ospitata da sua sorella; che da G._______ avrebbe raggiunto H._______
(Italia), viaggiando su una nave chiamata (…); che avrebbe soggiornato
dieci giorni a H._______ prima di raggiungere I._______; che da quest'ul-
timo luogo avrebbe raggiunto J._______ in treno (cfr. verbale 1, pag. 6-8),
che, nella decisione del 15 marzo 2012, l'UFM ha considerato, da un lato,
che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
di asilo un documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore suc-
cessive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ri-
tenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia rea-
lizzata nel caso di specie,
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che, nel ricorso, la ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare al-
cun documento, perché segnatamente avrebbe lasciato il proprio passa-
porto in Libano nell'abitazione presso cui lavorava, in quanto non avrebbe
fatto in tempo a prenderlo; che la carta di identità sarebbe invece stata
smarrita durante il viaggio in Turchia; che, aggiunge, avrebbe viaggiato
tra la Grecia e l'Italia con un passaporto falso comprato in Grecia da un
passatore, tuttavia tale documento le sarebbe stato ritirato dallo stesso
passatore una volta giunta in Italia; che non avrebbe riferito quest'ultimo
fatto in sede di audizione per timore,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità in-
feriore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative; che, per contro, non lo sono documenti emessi per altri
scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di
nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7 consid. 6, pagg. 69-70),
che, nel caso concreto, la ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
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che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che all'inizio della prima audizio-
ne, alla domanda circa cosa avesse fatto per procurarsi i suoi documenti,
l'insorgente ha risposto di non aver fatto niente, ma che avrebbe fatto il
possibile per fare pervenire i suoi documenti di identità (cfr. verbale 1,
pag. 5),
che, inoltre, non soccorrono la ricorrente le vaghe e stereotipate allega-
zioni circa il possesso dei suoi documenti; che, infatti, in merito alla sua
carta di identità, si è contraddetta, dichiarando, in un primo tempo, che la
stessa si troverebbe in Libano con il proprio passaporto (cfr. verbale 1,
pag. 5) e, in un secondo tempo, ha invece dichiarato di avere perso i pro-
pri documenti nel viaggio intrapreso da D._______ per arrivare in Grecia,
segnatamente in Turchia, senza peraltro sapere indicare le circostanze
concrete (cfr. verbale 2: pag, 2-3, D8-13); che, infine, ha affermato di ave-
re perso in Turchia unicamente la carta di identità e di avere invece la-
sciato il passaporto in Libano (cfr. verbale 2, pag. 3, D14-17),
che, d'altronde, quanto al suo viaggio di espatrio, la ricorrente ha reso di-
chiarazioni illogiche e contraddittorie; che, infatti, non è verosimile che
essa abbia viaggiato dal Libano alla Svizzera, attraversando cinque Stati,
priva di documenti; che, in particolare, non è credibile che essa abbia
viaggiato su una nave di linea tra la Grecia e l'Italia con il solo biglietto di
viaggio (cfr. verbale 1, pag. 7); che non soccorre l'insorgente la generica
affermazione ricorsuale secondo cui avrebbe utilizzato, tra la Grecia e
l'Italia, un passaporto falso poi ritiratole da un passatore, tanto più che,
nel corso delle audizioni non ha mai citato tale circostanza,
che, per di più, la ricorrente ha fornito, al momento dell'entrata in Svizze-
ra, un'identità diversa da quella indicata in seguito nell'ambito delle audi-
zioni; che ha giustificato tale comportamento sostenendo, di avere avuto
paura di essere espulsa o imprigionata (cfr. verbale 1, pag. 1); che tale
attitudine non può che confermare la scarsa disponibilità dell'insorgente a
creare trasparenza in merito alla propria identità,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni della
ricorrente circa il possesso dei documenti di identità, vi è ragione di con-
cludere che la ricorrente dissimuli i suoi documenti di identità per i bisogni
della causa,
che la ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti di identità,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e som-
maria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente in-
consistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'ap-
propriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5, pagg. 89 - 91),
che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispet-
to a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della
domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in me-
re affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, la ricorrente, nella prima audizione ha dichiarato di
avere lasciato il suo Paese per migliorare la sua situazione economica,
per studiare e per non pesare sui genitori (cfr. verbale 1, pag. 5); che alla
domanda se vi fossero altri motivi ha affermato di avere espresso tutti i
motivi e, in particolare, ha ribadito di essere espatriata solo per motivi e-
conomici (cfr. verbale 1, pag. 5); che l'insorgente ha dichiarato che, nel
caso avesse avuto un buon lavoro in Etiopia, non sarebbe espatriata
(cfr. verbale 1, pag. 5); che solo nel corso della seconda audizione ha ag-
giunto di essere espatriata anche in ragione della mancanza di
affetto dimostratale dai propri famigliari (cfr. verbale 2, pag. 8, D85); che
ha, infine, negato di avere avuto problemi con le autorità del proprio Pae-
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se o con terze persone nel proprio Paese di origine (cfr. verbale 1, pag.
6),
che le motivazioni adotte in sede di audizione dalla ricorrente, ovvero di
essere espatriata per ragioni economiche o per mancanza di affetto da
parte dei propri famigliari, sono irrilevanti in materia di asilo; che, segna-
tamente, i problemi di ordine economico e professionali, legati all'impos-
sibilità di trovare un posto di lavoro ed alle difficoltà economiche non
costituiscono manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, d'altronde, sono irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi anche i fatti narrati
come accaduti in Libano, ovvero le violenze sessuali subite, giacché in ta-
le sede è rilevante unicamente la posizione della ricorrente nei confronti
del Paese di origine; che, peraltro, i motivi aggiuntivi presentati nell'ambi-
to dell'audizione federale circa il suo vissuto in Etiopia e nemmeno mini-
mamente accennati in occasione dell'audizione sulle generalità sono già
per tale ragione palesemente inverosimili,
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili e
irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dalla ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pag. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8, pag. 725-733),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Etiopia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della conven-
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zione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata,
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 7 33),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Etiopia non è, notoriamente, caratte-
rizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane, nu-
bile senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di
base, avendo frequentato la scuola fino alla (…) e frequentato (…) presso
un'altra scuola ottenendo un diploma come (…) (cfr. verbale 1, pag. 2);
che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di una rete sociale, ritenuto che
vi risiedono un fratello, una zia e tre zii materni (cfr. verbale 1, pag. 3);
che, ritenuta l'inverosimiglianza del racconto dell'insorgente, non vi è ra-
gione di ritenere che la medesima non possa contare sul loro appoggio in
vista del reinserimento nel Paese di origine; che, infine, la ricorrente non
ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid.
9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per
motivi medici,
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che, infatti, la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
Data di spedizione: