B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1586/2015
Sen t en z a d e l 2 4 ma r z o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 3 marzo 2015 / N […].
D-1586/2015
Pagina 2
Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
11 febbraio 2015;
i verbali d'audizione del 13 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e del
23 febbraio 2015 (di seguito: verbale 2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 3 marzo 2015, notificata al richiedente
il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso dell'11 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 12 marzo 2015);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-
33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
D-1586/2015
Pagina 3
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano, nato a Port Harcourt (River State) in Nigeria e
con ultimo domicilio in patria a Umunneochi LGA (Abia State) (cfr. ver-
bale 1, pagg. 3 e 4);
che nel paese d'origine avrebbe ucciso un uomo a seguito di una disputa
per un terreno; che, pertanto, sarebbe espatriato per evitare la vendetta del
padre della vittima, il quale sarebbe un uomo ricco e potente
(cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7); che, in occasione della seconda audizione,
l'interessato ha aggiunto di avere lasciato la Nigeria a causa della presenza
di Boko Haram (cfr. verbale 2, D68, pag. 7);
che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le
dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, segnatamente,
egli avrebbe reso dichiarazioni vaghe e confuse circa l'effettiva proprietà
del terreno conteso; che, in aggiunta, l'interessato paleserebbe troppa
superficialità circa le possibili conseguenze, nei confronti delle autorità
nigeriane, a seguito dell'omicidio che avrebbe commesso; che, inoltre, egli
avrebbe esposto tardivamente ulteriori motivi d'asilo, segnatamente quelli
relativi alla presenza di Boko Haram in Nigeria; che, oltretutto, i due motivi
d'asilo esposti sarebbero incompatibili tra loro; che, infine, egli avrebbe
mentito circa l'esistenza del proprio passaporto nigeriano;
che, pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ribadisce di essere fuggito per evitare le con-
seguenze connesse all'omicidio che avrebbe commesso, così come per
fuggire alle violenze di Boko Haram; che il medesimo sostiene che una
lettura oggettiva dei verbali dimostrerebbe la verosimiglianza dei propri mo-
tivi d'asilo; che, inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ra-
gionevolmente esigibile in ragione della situazione di violenza generale che
regnerebbe in Nigeria a causa della presenza di Boko Haram;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
della SEM del 3 marzo 2015 ed il riconoscimento della qualità di rifugiato
nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordinata, ha chiesto la
D-1586/2015
Pagina 4
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio, nonché la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una
domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili;
che, in virtù dell'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo
ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera;
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese
d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione
(altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra
loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF
2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati);
D-1586/2015
Pagina 5
che, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione
contestata, il ricorrente non ha reso verosimili i propri motivi d'asilo avendo
portato dichiarazioni vaghe e confuse per i cui dettagli, onde evitare
ripetizioni, si rinvia alla decisione contestata; che, in aggiunta e a
prescindere da quanto precede, mal si comprende quale sia il motivo
d'asilo determinante; che, segnatamente, egli ha dapprima riferito che
avrebbe lasciato la Nigeria per fuggire alla possibile vendetta del padre
dell'uomo che avrebbe ucciso nel 2009 (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7); che,
tuttavia, egli è tornato a vivere in Nigeria tra il 2011 ed il dicembre del 2013
(cfr. verbale 1, pag. 4); che, d'altronde, la successiva partenza dalla Nigeria
a fine 2013 sarebbe dipesa unicamente dalla presenza di Boko Haram (cfr.
verbale 2, D68, pag. 7); che, oltretutto, il ricorrente ha esplicitamente
affermato che, nel caso in cui non ci fosse stato Boko Haram, avrebbe
continuato a vivere a Maiduguri (Nigeria) (cfr. verbale 2, D73, pag. 8); che,
pertanto, l'omicidio che avrebbe commesso in Nigeria non risulta più
essere un motivo d'asilo attuale e rilevante; che, per ciò che concerne il
motivo d'asilo relativo alla presenza di Boko Haram a Maiduguri, come
giustamente osservato dalla SEM, il ricorrente ha evocato tale circostanza
tardivamente, di modo che la medesima, già solo per questa ragione,
risulta inverosimile ai sensi della LAsi;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37
consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
D-1586/2015
Pagina 6
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, malgrado si verifichino occasionalmente degli scontri violenti, la situa-
zione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'inte-
gralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, il Tribunale osserva
che egli è giovane e ha conseguito la maturità nel 1996; che il medesimo
vanta esperienze professionali pluriennali quali venditore di ferramenta e
lavoratore presso lavaggio d'auto (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4); che nel
paese d'origine vivono la madre, la sorella e tre fratelli; che, pertanto, egli
dispone una rete famigliare soddisfacente in Nigeria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
D-1586/2015
Pagina 7
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1586/2015
Pagina 8
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: