B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1589/2015
Sen t en z a d e l 6 o t t o b r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérard Scherrer, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato (…), con la moglie
B._______, nata (…), alias
C._______, nata (…), e la figlia
D._______, nata (…),
Siria,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 6 febbraio 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino siriano di etnia araba e di religione cattolica, è
nato a E._______, piccolo centro siriano di ca. 25'000 abitanti situato nel
governatorato di Damasco-Campagna (Rif Dimachq). Dall’infanzia e sino
all'espatrio, avvenuto il 3 novembre 2013, egli ha risieduto nel quartiere cri-
stiano di F._______, nel centro storico della capitale siriana. Munito di un
visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza
svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrato legalmente unitamente
alla moglie in territorio elvetico il 4 novembre 2013. In data 2 dicem-
bre 2013 i coniugi hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. ver-
bale d'audizione dell'11 dicembre 2013 di A._______ [di seguito: ver-
bale 1/J.N.], pagg. 1, 3 seg. e 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha
dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a
causa della situazione generale di guerra in Siria e per aver perso la fab-
brica di cui era proprietario a causa dei bombardamenti. Egli sarebbe inol-
tre stato più volte minacciato di morte se non si fosse convertito all'islam
(cfr. verbale 1/J.N., pag. 7 e verbale d'audizione del 13 ottobre 2014 di
A._______ [di seguito: verbale 2/J.N.], pag. 4).
A.b La moglie, B._______, cittadina siriana di etnia araba e di religione
cattolica è anch’essa nata a E._______, dove ha vissuto sino a pochi giorni
prima dell’espatrio. Sentita separatamente, ha indicato di essere espatriata
a causa del conflitto in essere e per paura di essere uccisa o sequestrata
da Jabhat al-Nusra (ora Jabhat Fatah al-Sham) (cfr. verbale d'audizione
dell'11 dicembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/B.H.], pagg. 1, 3
seg. e 7 e verbale del 13 ottobre 2014 di B._______ [di seguito: ver-
bale 2/B.H., pag. 3]).
A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i
seguenti documenti:
– i passaporti rilasciati il 28 gennaio 2013;
– le rispettive licenze di condurre;
– il certificato di battesimo di A._______ rilasciato il 10 gennaio 2013 e
quello di B._______ rilasciato il 27 marzo 2013;
– un diploma scolastico concernente A._______ del 3 gennaio 1994;
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– il certificato di matrimonio del 31 novembre 2013.
A.d Il 10 novembre 2014 B._______ ha dato alla luce D._______.
B.
Con decisione unica del 6 febbraio 2015, notificata ai richiedenti in data
9 febbraio 2015 (cfr. atto A22/1), la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto le succitate
domande d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento degli in-
teressati dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione
del loro allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, am-
mettendoli quindi provvisoriamente.
C.
In data 11 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
12 marzo 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Con protestate spese e
ripetibili, hanno altresì presentato, secondo il senso, istanza di conces-
sione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese di giustizia e del relativo anticipo.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 18 marzo 2015, ha accolto la do-
manda di assistenza giudiziaria a condizione che l’indigenza fosse dimo-
strata e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria
dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a produrre un'attestazione
di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle
presunte spese processuali, entro il 2 aprile 2015 con comminatoria d'i-
nammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 30 marzo 2015 i ricor-
renti hanno tempestivamente pagato il suddetto anticipo.
E.
Con ordinanza dell'8 aprile 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM un
esemplare del gravame ed ha invitato detta Segreteria di Stato a presen-
tare una risposta al ricorso entro il 23 aprile 2015.
F.
In data 21 aprile 2015, la SEM ha inoltrato la propria risposta al ricorso
proponendo di respingere il gravame. La stessa è stata poi trasmessa per
conoscenza ai ricorrenti.
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Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedi-
mento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla deci-
sione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annulla-
mento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Per-
tanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai ter-
mini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di
ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 6 febbraio 2015, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
4.
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Pagina 5
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato che i motivi indivi-
duali invocati a fondamento della domanda d'asilo degli interessati non sa-
rebbero verosimili, e, per quanto verosimili, non andrebbero considerati
pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi.
4.1.1 In particolare, la SEM ha rilevato che A._______ avrebbe reso dichia-
razioni contrastanti quanto al fatto che i Jihadisti di Jabhat al-Nusra gli
avrebbero intimato di convertirsi alla religione musulmana. Egli avrebbe in-
fatti indicato in un primo momento di essere stato minacciato di morte qua-
lora non si fosse convertito, salvo poi non accennare più alle minacce su-
bite, fornendo invece una diversa versione nella quale ha riportato che un
suo dipendente l'avrebbe contattato al telefono informandolo che se non si
fosse convertito all'islam avrebbe dovuto pagare un'ingente somma di de-
naro. Oltracciò le dichiarazioni secondo le quali egli sarebbe minacciato da
Jabaht al-Nusra in quanto proprietario di una fabbrica sarebbe una sem-
plice supposizione di parte non basata su alcun elemento concreto.
4.1.2 Quo alla pertinenza dei loro motivi d'asilo, in primo luogo, la SEM ha
indicato che le minacce subite da Jabhat al-Nusra sarebbero collocabili
nell'ottobre del 2011 e che da allora fino al suo espatrio non si sarebbe
verificata alcuna problematica. Essendo espatriato solamente nel 2013 il
nesso causale tra la persecuzione e la fuga difetterebbe. Per il resto, gli
altri motivi addotti ed in particolare il timore di essere l’oggetto di attacchi
dinamitardi e l’impossibilità di lavorare andrebbero ricondotti alla dramma-
tica situazione generale che regna in Siria e non sarebbero rilevanti in ma-
teria d'asilo.
4.2 La SEM ha negato infine la sussistenza di una persecuzione collettiva
dei cristiani.
4.2.1 L’autorità di prime cure ha a tal proposito sottolineando che in Siria,
stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sa-
rebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione
cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe
motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone
cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche
se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi
religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'oppo-
sizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle
chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto
da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe
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una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con en-
trambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situa-
zione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che
vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all’esistenza di singoli casi di
cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposi-
zione. Essa ha rilevato come tali persecuzioni sarebbero però piuttosto da
ricondurre a singoli casi nei quali i cristiani toccati avrebbero svolto attività
di opposizione politica e non avrebbero a che vedere con l’appartenenza
religiosa. L’autorità di prima istanza ha quindi concluso che non vi sareb-
bero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani
da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria.
4.2.2 Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle
regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero
evidenze circa l’esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprat-
tutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo reli-
gioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione
non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni
sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe
soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sun-
niti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al nu-
mero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecu-
zioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero
piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avreb-
bero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti
pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, se-
condo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che
pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte
dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi.
4.3 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura
come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti
hanno contestato l'inverosimiglianza e l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa
i loro motivi d'asilo.
4.3.1 In primo luogo, la SEM si sarebbe basata su una lieve contraddizione,
tra l'altro inesistente a loro dire, per sussumere l'inverosimiglianza delle
minacce di morte subite da A._______, che avrebbe invece fornito dichia-
razioni dello stesso tenore durante le due audizioni.
4.3.2 In secondo luogo, i ricorrenti contestano l'insussistenza di una perse-
cuzione collettiva dei cristiani in Siria. A loro dire, le condizioni di sicurezza
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atte a tutelare dal punto di vista fisico le minoranze cristiane, nonché le
garanzie per permettere a queste ultime di esercitare liberamente la propria
fede sarebbero infatti venute meno con l'inesorabile conquista del territorio
da parte di gruppi fondamentalisti di matrice islamica. I cristiani sarebbero
quindi divenuti bersagli diretti di tali gruppi, che controllerebbero ormai la
maggior parte del territorio siriano. Per questi motivi ai ricorrenti dovrebbe
essere riconosciuta la qualità di rifugiati.
4.4 Nel suo atto responsivo, trasmesso per conoscenza ai ricorrenti, la
SEM si è riconfermata nella propria decisione ed ha quindi proposto le reie-
zione del gravame.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti
allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili
e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili
di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di
una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non
possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì ne-
cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
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(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo
siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo,
deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnata-
mente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte-
nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon-
gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui
che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un
timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'og-
getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza
ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi con-
creti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non
sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti-
che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF
2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
5.4 Il nesso di causalità temporale tra i motivi addotti e la fuga decade, in
regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è
trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In tal senso, la qualità di
rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene
dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati
i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di
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Pagina 9
natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d’origine
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati).
6.
A mente del Tribunale, appare opportuno procedere dapprima analizzando
i motivi d’asilo individuali invocati dai ricorrenti.
6.1 Quanto alle intimidazioni di cui avrebbero fatto l’oggetto, occorre dap-
prima rilevare che in occasione dell’audizione sulle generalità A._______
ha dichiarato di essere stato più volte minacciato di morte dalle milizie Ji-
hadiste di Jabhat al-Nusra, le quali avrebbero inoltre esatto una sua con-
versione alla fede islamica. Ciò sarebbe avvenuto in particolare allor-
quando il ricorrente si sarebbe recato presso il suo atelier a G._______ (cfr.
verbale 1/J.N, pag. 7). Nella susseguente audizione circa i motivi d’asilo, il
richiedente ha ribadito l’esistenza di tali minacce, riconducendole ora però
al fatto che i miliziani avrebbero stilato una lista che menzionava le persone
aventi proprietà immobiliari nel quartiere di G._______, laddove egli
avrebbe gestito, sino al 2011, il proprio atelier e comunicando di aver ap-
preso la notizia dal fratello per telefono (cfr. verbale 2/J.N, D 19, 20, 21, 25,
26 e 27). Egli ha invece ricondotto le minacce patite a causa della sua ap-
partenenza alla comunità cristiana non più a Jabhat al-Nusra ma a una
persona attinente alla sua attività professionale ad G._______ e che lo
avrebbe dapprima minacciato presso il suo atelier per poi vessarlo a più
riprese telefonicamente (cfr. verbale 2/J.N, pag. 7 e 8). Le versioni fornite
presentano quindi una contraddizione di fondo, differendo quanto all’ori-
gine stessa della minaccia. Ora, al contrario di quanto sostenuto in sede
ricorsuale, tale incongruenza non può essere archiviata come “piccola di-
vergenza”, dal momento che riguarda sia gli attori in campo (i miliziani o il
dipendente) che la motivazione alla sua base, ovvero l’appartenenza reli-
giosa o i possedimenti immobiliari.
6.2 C._______ ha invece fornito dichiarazioni generiche circa il fatto che i
cristiani sarebbero tutti un bersaglio, a rischio di morte e rapimento e che
per questo motivo ella sarebbe rimasta in casa per evitare tali vicissitudini
(cfr. verbale 1/H.B, pag. 7). Pur confermando in parte la seconda versione
fornita dal marito circa le intimidazioni telefoniche subite da un suo dipen-
dente, ella non è tuttavia stata in grado di fornire indicazioni quanto a mi-
nacce che l’avrebbero toccata direttamente (cfr. verbale 2/H.B, pag. 3).
6.3 Ad abundantiam, relativamente alle circostanze sopra descritte appare
pure porsi un problema di nesso causale, essendo gli eventi narrati collo-
cabili nel corso del 2011 o al più nel 2012 (cfr. verbale 1/J.N, pag. 7; verbale
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Pagina 10
2/J.N, D 23 e 56) ed avendo i ricorrenti atteso sino al novembre del 2013
per espatriare. Pure incerta è la loro rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. Se
riteniamo infatti l’ultima versione fornita dai ricorrenti in sede di audizione
sui motivi d’asilo, l’esistenza di motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
di temere di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro pros-
simo, a una persecuzione appare quantomeno dubbiosa. Stando al reso-
conto reso, le minacce, se come tali possono essere definite, sarebbero
infatti da ricondurre ad una sola persona, il dipendente, che peraltro non
avrebbe dato alcun segnale quanto alla volontà e capacità di messa in
opera delle stesse.
6.4 Per il resto, i ricorrenti hanno espressamente motivato l’espatrio dal
proprio paese natale a causa della guerra civile in atto (cfr. verbale 1/J.N,
D 7.01, verbale 1/H.B, D 7.01, verbale 2/H.B, D26). Diverse altre dichiara-
zioni da essi rilasciate si iscrivono parimenti nelle conseguenze indirette e
ordinarie di tale conflitto (cfr. tra le altre verbale 2/J.N, D 32, 34, 38 e ver-
bale 2/H.B, D 9, 14, 15, 20, 25). Ora, come correttamente ritenuto dall’au-
torità di prime cure, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla po-
polazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di
guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla vo-
lontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr.
DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb) e come tali non
possono indurre il Tribunale ad un diverso apprezzamento del caso in
esame.
6.5 In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non ossequiano
le condizioni previste dagli art. 3 e 7 LAsi. Posto ciò, quanto dichiarato non
è da concludersi ininfluente nell’ambito dell’evasione del presente gra-
vame, giacché la questione, essendo attinente ad una minoranza religiosa,
andrà esaminata anche nell’ambito dell’analisi dell’esistenza di un’even-
tuale persecuzione collettiva dei cristiani (cfr. Infra).
7.
7.1 Occorre ora affrontare la questione dell’eventuale esistenza di una per-
secuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria.
7.2 Una persona può infatti eccezionalmente allegare a fondamento della
sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate per-
sonalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo
Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di
persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai
sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
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7.3 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una perse-
cuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant’è che la sola ap-
partenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è suffi-
ciente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'a-
silo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato
gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa
l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona inte-
ressata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di
persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determi-
nato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla gran-
dezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprez-
zare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 con-
sid. 6a).
7.4 In specie, l’appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
7.5 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto op-
portuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza D-1495/2015 del
21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e ri-
guardante la città di al-Qamishli).
7.6 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la pre-
carietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr.
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DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del con-
flitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e va-
lide a lungo termine sulla situazione in Siria. Quest’ultima è infatti caratte-
rizzata dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti
su parti del territorio siriano. Questi ultimi approfittano della quasi totale
assenza di giornalisti indipendenti e di organizzazioni non governative neu-
trali per diffondere ciascuno le proprie informazioni parziali (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.1). Prima dello scoppio della guerra civile, la mino-
ranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%, il
10% o il 15% della popolazione ed era concentrata perlopiù nella regione
di Aleppo, nella valle del fiume Oronte e nella cosiddetta "valle dei cristiani"
a nord ovest della città di Homs, cosi come in altri villaggi sparsi in tutto il
territorio. In tempi precedenti al conflitto, i cristiani, così come le altre mi-
noranze, erano tollerati dal governo al-Assad, il quale, fintanto che essi non
risultassero oppositori del regime, garantiva loro la libertà di culto ed una
certa protezione. Nonostante ciò, la minoranza cristiana aveva difficilmente
accesso a cariche pubbliche importanti, le quali erano perlopiù destinate
ad alauiti o sunniti (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.2 e fonti citate).
7.7 Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifesta-
zioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di
rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sareb-
bero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il
regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i
cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggio-
ranza di quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr.
sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della
guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla
Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre gli altri si sa-
rebbero invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o regioni
dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid.
9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi
derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla cri-
minalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata,
per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere
presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la
situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari
attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta.
Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell’organizza-
zione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi jihadisti.
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Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, te-
merebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il
governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4
e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubica-
zione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa im-
portanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem).
7.8 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni
e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma
piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata
dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relativa-
mente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusiva-
mente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da
un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani
sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni
musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai jihadisti stranieri, dall'altro
lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una si-
tuazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risul-
tanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
7.9 Come già enunciato dal Tribunale nelle precedenti occasioni, la situa-
zione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione a cui
si fa riferimento e, segnatamente, a seconda di chi vi esercita il controllo
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3).
8.
8.1 Occorre quindi procedere anche nel caso di specie verificando quale
sia (o siano), la (o le) fazione(i) che attualmente controlli(no) il luogo di
provenienza dei ricorrenti, analizzando in seguito l’esistenza di un’even-
tuale persecuzione collettiva su tale base.
8.2 Come detto, i ricorrenti sono entrambi originari di E._______, piccolo
centro situato nel governatorato di Damasco-Campagna (Rif Dimachq).
Già nella prima fase del conflitto la città sarebbe passata sotto il controllo
delle forze oppositrici al regime ed in particolare dell’esercito siriano libero
(FSA). Secondo le fonti consultate, la cittadina avrebbe quindi vissuto una
prima fase relativamente stabile, sperimentando anche una forma di
governo indipendente e democraticamente amministrato grazie
all’assenza di scontri significativi con le forze governative e all’isolamento
delle frange più estremiste delle opposizioni (cfr. Syria: An attempt to live
a normal life, BBC 24.12.2012, east-20837975 >, consultato il 05.09.2016). La situazione sarebbe però
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fondamentalmente cambiata nel corso del 2013, allorché miliziani jihadisti
di diverse estrazioni si sarebbero riversati nella regione a fronte della
disfatta patita a al-Qusayr (cfr. Inside Syria's model town: Peace, until al-
Qaeda arrived, the Telegraph, 05.10.2013, .uk/news/worldnews/middleeast/syria/10358200/Inside-Syriasmodeltown-
Peace-until-al-Qaeda-arrived.html >, consultato il 05.09.2016). A partire da
quel momento la città sarebbe infatti progressivamente finita tra le mani di
attori meno moderati ed in particole del fronte di Jabhat al-Nusra, alleato
strategico della FSA nella lotta al regime (cfr. Yabroud town - a strategic
prize for Syria government, BBC, rld-middle-east-26691008>, consultato il 07.09.2016), per poi essere
riconquistata dalle fazioni lealiste nel marzo del 2014, durante la seconda
fase della battaglia del Qalamun (cfr. Syrian Flag Hoisted over Yabroud,
Almanar TV, 29 >, consultato il 07.09.2016). Ad oggi la regione risulta ancora sotto il
controllo del regime siriano, il quale avrebbe consolidato le proprie
posizioni nella zona confinante con il Libano. Da allora la cittadina vivrebbe
in una situazione di relativa sicurezza e buona parte della popolazione
(cristiana e musulmana) vi avrebbe fatto ritorno, adoperandosi alla
ricostruzione dei luoghi danneggiati dal conflitto senza distinzioni di fede
religiosa (cfr. As Our Cultural Heritage in Syria Hemorrhages, Villagers
Work to Restore It, Counter Punch,
a-hemor-rhages-villagers-work-to-restore-it/, >, consultato il 07.09.2016).
8.3 A differenza di B._______, che sarebbe rimasta a E._______ sino a
poco prima il suo espatrio, A._______ avrebbe invece risieduto nel quar-
tiere di F._______ a Damasco. Prima dello scoppio delle ostilità, F._______
era un florido quartiere situato nella città vecchia di Damasco con un alta
presenza di cristiani. Fatta salva una breve parentesi nel luglio del 2012,
laddove l’esercito siriano libero avrebbe infiltrato con successo alcuni di-
stretti della capitale (cfr. Damascus sees heavy fighting, CBC News,
17.07.2012,
activists-say-1.1189194, consultato il 05.09.2016), la zona sarebbe sempre
rimasta sotto il controllo del regime, seppur a partire dal 2013 le posizioni
dei ribelli, a seguito dell’offensiva del 2013 si troverebbero relativamente
vicine, all’altezza del distretto di Jobar (cfr. UN General Assembly, Report
of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab
Republic (A/HRC/28/69), 05.02.2015,
, co-
nsultato il 05.09.2016, pag. 5).
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8.4 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel
paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al mo-
mento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione
della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF
2010/44 consid. 3.6) occorre partire dal presupposto che i luoghi d’origine
dei ricorrenti siano controllati dal regime siriano.
8.5 Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano
ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa
protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi
nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interroga-
tori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la
loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che
all’appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. PETRA BECKER, Zwischen Au-
tokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung
von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, /fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39_bk
p.pdf >, pag. 4, consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è
infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro opposi-
tori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-
1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente
del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per mo-
tivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando at-
tualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza
dei ricorrenti (cfr. supra consid. 8.2 – 8.3), non occorre, nel caso che ci
riguarda, esaminare l’esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad
opera di quest’ultime.
8.6 Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a
carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più gene-
ricamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza,
occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classi-
ficate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di
indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione in-
tensa e mirata contro la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari
fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben
comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale,
nei residenti delle regioni prese in esame, non può, ad essa sola, essere
ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cri-
stiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto
nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sen-
tenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-
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1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel
caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall’au-
torità di prime cure.
8.7 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si
può dunque concludere che nei luoghi presi in esame sia in atto una per-
secuzione collettiva dei cristiani.
9.
Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto
di rifugiato e della conseguente concessione dell’asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
10.1 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di que-
stione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
11.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RA 173.320.2]). Esse sono prelevate sull’anticipo spese ver-
sato il 30 marzo 2015.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
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una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono prelevate sull’anticipo spese versato il 30 marzo 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: