B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-16/2018
Sen t en z a d e l l ' 11 genna i o 20 18
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Costa d'Avorio,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 14 dicembre 2017 / N (…).
D-16/2018
Pagina 2
Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 18 novem-
bre 2017,
il verbale d'audizione del 21 novembre 2017 con contestuale diritto di es-
sere sentito in merito all'eventuale responsabilità dell'Italia per la tratta-
zione della sua domanda d'asilo (di seguito: verbale),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 14 dicembre 2017, notificata il 27 dicembre 2017 (cfr. risultanze pro-
cessuali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della do-
manda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia,
il ricorso del 28 dicembre 2017 (timbro del plico: 29 dicembre 2017; data
d'entrata: 3 gennaio 2018) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM
con il quale il ricorrente ha chiesto di poter rimanere in Svizzera e di non
essere rinviato in Italia,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
5 gennaio 2018,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
D-16/2018
Pagina 3
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 con-
sid. 3.1),
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
D-16/2018
Pagina 4
che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che l'interessato ha depositato domanda d'asilo ad C._______ (Ita-
lia) il 14 giugno 2017 (cfr. atto A6/1),
che la SEM, il 30 novembre 2017, ha presentato alle autorità italiane com-
petenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una ri-
chiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento
Dublino III (cfr. atto A13/5),
che il 14 dicembre 2017, queste autorità hanno espressamente accettato
il trasferimento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione della stessa di-
sposizione (cfr. atto A16/1),
D-16/2018
Pagina 5
che inoltre, l'insorgente non ha contestato di aver depositato una domanda
di asilo in Italia (cfr. verbale pag. 4),
che di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data,
che non vi sono neppure fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Du-
blino III),
che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Gre-
cia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non
venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ri-
corso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia
del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e
Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novem-
bre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri con-
tro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33)
che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una pro-
cedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
D-16/2018
Pagina 6
che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che nel caso in disamina, il ricorrente non ha inoltre dimostrato che lo Stato
di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a
termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione
della direttiva procedura,
che egli non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto su-
scettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il
principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'osse-
quio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita,
integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove
rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a
dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali po-
trebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio,
delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'ac-
cesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati
[OSAR]: Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asyl-
suchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden
in Italien, agosto 2016), agli atti non figurano nemmeno elementi tali da
indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione espor-
rebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e
di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva acco-
glienza,
che contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale, egli disponeva di
un alloggio in un centro d'accoglienza in Italia (cfr. verbale pag. 6 e 7),
che del resto, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei
suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che, in definitiva, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor-
tura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
D-16/2018
Pagina 7
che infine, il ricorrente non ha fatto valere l'esistenza di motivi umanitari ai
sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
(OAsi1, RS 142.311) e dagli atti non appaiono elementi per ritenere che
l'autorità inferiore non abbia esercitato o abbia esercitato in maniera arbi-
traria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.),
che pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, non vi è motivo di applicare la
clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clau-
sola di sovranità),
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in ca-
rico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento
Dublino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno
in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
D-16/2018
Pagina 8
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-16/2018
Pagina 9
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: