B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1628/2016
Sen t en z a d e l 3 1 agos t o 201 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
suo marito
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…),
e la loro figlia
F._______, nata il (…), alias
G._______, nata il (…),
Somalia,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 5 febbraio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera in data
17 ottobre 2015,
i verbali d'audizione della signora A._______ del 9 novembre 2015 (di se-
guito: verbale 1) e del 15 gennaio 2016 (di seguito: verbale 2),
i verbali d'audizione del signor C._______ del 9 novembre 2015 (di se-
guito: verbale 3) e del 15 gennaio 2016 (di seguito: verbale 4),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 5 febbraio 2016, notificata agli interessati il 17 febbraio 2016 (cfr. risul-
tanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda
d’asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, rite-
nendo nel contempo non ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allon-
tanamento verso la Somalia e concedendo di conseguenza l’ammissione
provvisoria,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 15 marzo 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
16 marzo 2016), con cui gli insorgenti hanno postulato l'annullamento della
decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con-
cessione dell'asilo; in subordine, la restituzione degli atti di causa all’auto-
rità inferiore per una nuova decisione; contestualmente hanno presentato,
secondo il senso, una domanda di esenzione dal pagamento delle spese
processuali e del relativo anticipato, con protestate spese e ripetibili,
la decisione incidentale del 3 giugno 2016 con la quale il Tribunale ha re-
spinto la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato i ricorrenti a versare,
entro il 20 giugno 2016, un anticipo pari a CHF 600.– a copertura delle pre-
sunte spese processuali con comminatoria d’inammissibilità in caso di de-
corso infruttuoso del termine,
il tempestivo versamento dell’anticipo delle presunte spese processuali av-
venuto il 9 giugno 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammis-
sione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con
decisione del 5 febbraio 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta per-
tanto essere esclusivamente la questione dell’asilo, nonché della pronun-
cia dell'allontanamento,
che nel corso dell'audizione sulle generalità A._______ ha dichiarato di es-
sere cittadina della Somalia (H._______) di etnia Somala, appartenente al
clan I._______ – sotto-clan J._______ – sotto-sotto-clan K._______, con
ultimo domicilio a Berbera (Somalia) dove avrebbe vissuto dal 1998 fino
all’espatrio in Yemen avvenuto, a suo dire, nel 2005 (cfr. verbale 1, pag. 3
segg.); che nello Yemen avrebbe ricevuto lo statuto di rifugiata (cfr. ver-
bale 1, pag. 5); che nel maggio 2015, una volta ritornata in Somalia a
causa della guerra in Yemen, avrebbe vissuto a Hargheisa presso la ma-
dre; che dopo venti giorni avrebbe infine lasciato il suo Paese d’origine per
giungere in Svizzera il 17 ottobre 2015 (cfr. verbale 1, pag. 5 segg.),
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che sarebbe espatriata poiché vittima di estrema povertà; che non avendo
possibilità di ottenere un lavoro e trovandosi agli inizi di una gravidanza,
avrebbe deciso di andare all’estero per migliorare il futuro della famiglia
(cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D103),
che nel corso dell'audizione sulle generalità C._______ ha dichiarato di
essere cittadino della Somalia (L._______) di etnia Somala, appartenente
al clan M._______ – sotto-clan N._______ – sotto-sotto-clan O._______,
con ultimo domicilio a Bosaso (Somalia) dove avrebbe vissuto dal 2000
fino all’espatrio in Yemen avvenuto, a suo dire, nel 2004 (cfr. verbale 3,
pag. 3 segg.); che nello Yemen avrebbe ricevuto lo statuto di rifugiato (cfr.
verbale 3, pag. 6); che nel maggio 2015, una volta ritornato in Somalia a
causa della guerra in Yemen, avrebbe vissuto a Hargheisa presso la suo-
cera per venti giorni; che avrebbe infine lasciato il suo Paese d’origine per
giungere in Svizzera il 17 ottobre 2015 (cfr. verbale 3, pag. 5 segg.),
che sarebbe espatriato poiché, di ritorno dallo Yemen, non sarebbe riuscito
a trovare lavoro (cfr. verbale 3, pag. 9); che inoltre, non sarebbe potuto tor-
nare nel luogo di nascita, perché in quella regione ci sarebbe la guerra (cfr.
verbale 3, pag. 9); che infine, non avrebbe potuto, a causa della sua ap-
partenenza clanica, lavorare a Hargheisa o Bosaso (cfr. verbale 4, D102
segg.); che non avrebbe voluto lavorare a Mogadiscio, giacché temeva, in
quanto lustrascarpe, di essere ritenuto responsabile delle esplosioni che
avverrebbero in città (cfr. verbale 4, D105),
che a sostegno della loro domanda d’asilo i ricorrenti hanno prodotto due
tessere, rilasciate dallo Yemen e scadute nel 2012, che riconoscono loro la
qualità di rifugiato,
che nella querelata decisione, la SEM ha addotto in primo luogo che le
situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche
o sociali di carattere generale non sarebbero rilevanti ai fini dell’asilo, dal
momento che non costituirebbero una persecuzione ai sensi dell’art. 3
LAsi; che nella fattispecie, irrilevanti in questo senso sarebbero le allega-
zioni circa la povertà dei richiedenti, in quanto, la definizione dell’art. 3 LAsi
andrebbe considerata esaustiva e conseguentemente non comprende-
rebbe elementi di natura socio-economica, di disorganizzazione o man-
canza di infrastrutture, ai quali sarebbe esposta ogni persona del Paese in
questione,
che inoltre, le situazioni dovute alla guerra e alla violenza generalizzata
non rappresenterebbero una persecuzione determinante ai sensi della
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legge sull’asilo, in quanto non dettate dalla volontà di perseguitare una per-
sona in particolare per uno dei motivi elencati all’art. 3 LAsi; che in partico-
lare, sempre a mente dell’autorità di prime cure, secondo prassi costante,
una guerra civile non giustificherebbe la concessione dell’asilo; che inoltre,
dal momento che in Somalia sarebbe in corso una lotta tra il Governo Fe-
derale di Transizione e diverse milizie, l’insicurezza ivi derivante colpirebbe
tutta la popolazione somala con la medesima intensità e andrebbe catalo-
gata quale conseguenza inevitabile del conflitto,
che non da ultimo, il timore di essere esposto in futuro a misure persecu-
torie da parte dello Stato, sarebbe rilevante ai fini dell’asilo solo allorché
sussisterebbe un fondato motivo di ritenere che la persecuzione si attuerà
con grande probabilità in un futuro prossimo; che il fondato timore di espo-
sizione a seri pregiudizi comprenderebbe nella sua definizione un ele-
mento oggettivo ed un elemento soggettivo; che nella fattispecie, il signor
C._______, non avrebbe riscontrato problemi personali e non sarebbe
stato vittima di persecuzioni mirate in Somalia; che nonostante egli abbia
esposto timori relativi alla sua appartenenza clanica ed al rischio di essere
ritenuto responsabile delle esplosioni che avverrebbero a Mogadiscio in
virtù del mestiere di lustrascarpe, tali timori non sarebbero fondati su indizi
concreti e validi che lascerebbero presupporre, in un futuro prossimo, che
egli possa con alta probabilità essere oggetto di persecuzioni giusta l’art. 3
LAsi,
che infine, non vi sarebbe più alcun nesso temporale tra persecuzione e
fuga, sicché il lasso di tempo trascorso tra i fatti avvenuti nel 2000 – re-
sponsabili dell’espatrio in Yemen – e l’effettivo espatrio in Yemen (2004),
rispettivamente verso la Svizzera (2015), non giustificherebbe più tale cor-
relazione,
che conseguentemente, per i motivi sopraccitati, le allegazioni non soddi-
sferebbero le condizioni prefissate all’art. 3 LAsi, per il che, la SEM ha re-
spinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento; che tuttavia, ai
ricorrenti è stata concessa l’ammissione provvisoria, in quanto, tenuto
conto della loro precaria situazione, l’esecuzione dell’allontanamento non
sarebbe ragionevolmente esigibile,
che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
gli insorgenti ritengono che l’autorità di prime cure avrebbe esaminato solo
sommariamente le difficoltà a cui essi sarebbero andati incontro in Somalia
e la fondatezza dei loro timori futuri; che i motivi inerenti all’espatrio verso
la Svizzera sarebbero inoltre da differenziare da quelli addotti e relativi alla
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prima fuga verso lo Yemen; che la SEM li avrebbe erroneamente conside-
rati non attuali e non causali all’espatrio verso la Svizzera; che tali motivi,
che avrebbero oltretutto comportato il riconoscimento dello statuto di rifu-
giato in Yemen, sarebbero invece rilevanti per la loro domanda d’asilo; che
le persecuzioni ed i timori successivi al loro forzato, breve e temporaneo
rientro in Somalia, sarebbero connessi alle persecuzioni che avrebbero
portato all’espatrio originario; che pertanto, sarebbero quindi soddisfatte le
condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e per la conces-
sione dell’asilo,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi),
che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà riconosciuto
come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo,
deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che
infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con
giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce
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di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che come rettamente esposto dalla SEM, per quanto verosimili, anche que-
sto Tribunale considera irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi le dichiarazioni
rese dai ricorrenti in corso di procedura a riguardo dei motivi che li avreb-
bero spinti a lasciare la Somalia nel 2015,
che infatti, gli insorgenti hanno espressamente dichiarato di essere espa-
triati anzitutto per motivi legati a ragioni di ordine economico; che tali motivi,
non rientrano in tutta evidenza, nelle diverse fattispecie previste all'art. 3
LAsi,
che inoltre, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conse-
guenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi
dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno
dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 1998 n. 17 consid. 4c, bb),
che quo ai timori di poter essere ritenuto responsabile, in quanto lustra-
scarpe, delle esplosioni nella zona di Mogadiscio e relativamente ai pro-
blemi che C._______ avrebbe riscontrato a Hargheisa e Bosaso, non è
ravvisabile la sussistenza di un timore fondato di essere perseguitato, con
alta probabilità, per uno dei motivi esposti all’art. 3 LAsi; che peraltro tale
tesi è corroborata dal fatto che gli insorgenti hanno indicato più volte di non
aver avuto alcun problema con le autorità somale o con chicchessia (cfr.
verbale 1, pag. 9; verbale 2, Q106 seg.; verbale 3, pag. 9; verbale 4, Q96-
Q99); che al contrario, gli insorgenti hanno usufruito dell’aiuto delle autorità
somale per il rimpatrio; che invero, essi sono rientrati nel Paese d’origine
per mezzo di una nave messa a disposizione dal governo somalo; che in
seguito, sono stati alloggiati presso un campo d’accoglienza a Bosaso
dove, a loro dire, avrebbero inoltre ricevuto il necessario per vivere (cfr.
verbale 1, pag. 8; verbale 3, pag. 7 seg.); che in tale contesto, non vi sono
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motivi per ritenere che gli interessati, in caso di bisogno, non possano otte-
nere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un
appropriato sostegno; che inoltre, i ricorrenti sono espatriati affrettatamente,
dopo aver trascorso solamente venti giorni in Patria; che la decisione di la-
sciare il Paese d’origine è stata presa, sulla base di quanto riportato da terze
persone (cfr. verbale 4, Q94 e Q102), senza aver personalmente e concre-
tamente vissuto un episodio atto a giustificare un timore ai sensi dell’art. 3
LAsi; che in tal senso, anche la paura di una possibile accusa in quanto lu-
strascarpe, si basa esclusivamente su mere supposizioni, senza che vi sia
un minimo indizio concreto e atto a fondare un timore di una persecuzione
futura,
che il nesso di causalità temporale tra i motivi addotti e la fuga decade, in
regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è
trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che pertanto, la qualità di
rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene
dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia fatti
salvi i motivi oggettivamente plausibili o le ragioni di natura personale atti
a giustificare una partenza differita (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e
riferimenti ivi citati),
che quo ai motivi di fuga riconducibili al primo espatrio dalla Somalia allo
Yemen, il Tribunale osserva che, il ricorrente ha affermato di essere stato
vittima degli avvenimenti, che hanno comportato il riconoscimento dello
statuto di rifugiato in Yemen, nel 2000 (cfr. verbale 4, Q104); che tuttavia,
egli ha poi vissuto ancora ben quattro anni in Somalia prima di espatriare
in Yemen nel 2004 (verbale 3, pag. 3); che non di meno, il ricorrente è suc-
cessivamente rientrato nel suo Paese d’origine; che in seguito, si è nuova-
mente fondato sui motivi che lo hanno portato ad espatriare nel 2000, per
giustificare, senza addurre nessun nuovo avvenimento concreto, il suo
espatrio verso la Svizzera; che di conseguenza, in tali circostanze, come
giustamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione contestata, il le-
game di causalità temporale tra il motivo addotto – che risale a parecchi
anni addietro – e l'espatrio non è più dato nella fattispecie,
che per le ragioni sopra esposte, il ricorso in materia di riconoscimento
della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, nonché in via subordi-
nata di restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova
decisione, destituito di fondamento, va respinto,
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che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;
tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull’anticipo di
CHF 600.– versato il 9 giugno 2016,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Esse
sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 9 giugno 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: