B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1631/2016
Sen t en z a d e l 3 0 ma r z o 20 1 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 19 febbraio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
18 gennaio 2016,
i verbali d'audizione del 26 gennaio 2016 (di seguito: verbale 1) e del
15 febbraio 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 19 febbraio 2016, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr.
atto A14/1),
il ricorso del 14 marzo 2016 (timbro del plico raccomandato:
15 marzo 2016; data d'entrata: 16 marzo 2016),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino tunisino, di etnia araba e cresciuto C._______, D._______
(Tunisia) (cfr. verbale 1, pagg. 3-4),
che sarebbe espatriato poiché avrebbe ricevuto delle minacce di morte da
parte dei fratelli della ragazza che frequentava (cfr. verbale 1, pag. 6; ver-
bale 2, D6, pag. 2),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo poiché contraddittorie,
che invero sarebbero divergenti le allegazioni inerenti al luogo in cui si tro-
vava al momento della prima minaccia; che una volta avrebbe dichiarato di
essersi trovato a scuola mentre un'altra volta avrebbe dichiarato di essersi
trovato a casa della fidanzata; che si sarebbe giustificato in maniera incon-
sistente dichiarando che la stava accompagnando a casa, la quale non
distava molto dalla scuola,
che in un primo tempo avrebbe poi dichiarato di trovarsi all'ospedale al mo-
mento della seconda minaccia, mentre in un secondo tempo avrebbe indi-
cato di trovarsi al liceo; che reso attento sulla contraddizione si sarebbe
limitato a confermare la prima versione dei fatti,
che inoltre, sarebbe divergente il numero delle minacce subite; che sa-
rebbe stato minacciato due, rispettivamente tre-quattro volte, limitandosi
poi a confermare la seconda versione dei fatti; che ciò sarebbe inaccetta-
bile, quanto più le minacce sarebbero anche delle minacce di morte,
che pertanto, le contraddizioni demolirebbero integralmente e definitiva-
mente la credibilità della motivazione addotta riguardante il movente che
l'avrebbe spinto ad espatriare dalla Tunisia,
che le sue dichiarazioni non soddisferebbero dunque le condizioni di vero-
simiglianza previste all'art. 7 LAsi,
che di conseguenza, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello
stesso siccome lecita esigibile e possibile; che in particolare, né la situa-
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zione politica vigente in Tunisia, né altri motivi si opporrebbero al suo ri-
torno; che non prevarrebbe una situazione di guerra o violenza generaliz-
zata ed inoltre egli sarebbe giovane, in buona salute, con esperienza pro-
fessionale come falegname e potrebbe contrare su una solida rete fami-
gliare in Tunisia,
che nel ricorso l'insorgente, richiamati i fatti esposti in corso di procedura,
contesta le considerazioni dell'autorità inferiore in quanto frutto di una let-
tura frammentaria e parziale dei verbali,
che invero, nel corso della prima audizione avrebbe risposto alle domande
poste dall'auditore inerenti alle minacce di morte; che nel corso dell'audi-
zione federale avrebbe invece avuto modo di menzionare anche le altre
minacce – non di morte – subite,
che l'incongruenza inerente al luogo della prima minaccia sarebbe addebi-
tabile ad una svista della SEM, poiché avrebbe correttamente dichiarato di
aver accompagnato la ragazza a casa e non di trovarsi a casa sua; che
pertanto non vi sarebbe alcuna contraddizione,
che per quanto attiene alla numerazione delle minacce, non vi sarebbe al-
cuna contraddizione in quanto nell'audizione sulle generalità avrebbe par-
lato di due minacce di morte, mentre nell'audizione federale avrebbe indi-
cato quattro minacce totali; che sarebbe inoltre stato interpellato in maniera
ambigua dall'auditore che non si sarebbe accorto che la numerazione delle
minacce nel loro complesso e delle sole minacce di morte sarebbe diversa,
che l'incongruenza inerente al momento in cui si trovava in ospedale sa-
rebbe di nuovo frutto di una svista della SEM, inoltre non avrebbe potuto
esprimersi e raccontare questo episodio poiché l'autorità inferiore avrebbe
iniziato a confrontarlo alle incongruenze,
che dappoi, le sue allegazioni non sarebbero inconsistenti o superficiali, al
contrario, superficiale sarebbe la motivazione della decisione impugnata,
che non vi sarebbe neppure una contraddizione che resisterebbe ad una
lettura pacata e oggettiva dei verbali d'audizione; che pertanto la decisione
sarebbe meritevole di annullamento,
che per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente so-
stiene che sia per ragioni generali relative alla drammaticità della situa-
zione in Tunisia, costellata da continui conflitti e violenze, sia per ragioni
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personali connesse all'eccezionale difficoltà del suo vissuto, un rinvio in
Tunisia non sarebbe né lecito né ragionevolmente esigibile,
che in conclusione, il ricorrente chiede in via principale l'accoglimento del
ricorso, l'annullamento della decisione impugnata il riconoscimento della
qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; che in subordine, chiede che
gli atti siano restituiti alla SEM per nuovo esame o che gli venga accordata
l'ammissione provvisoria in Svizzera; che ha altresì presentato, secondo il
senso, una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
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introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene inverosimili, poiché poco sostanziate, tardive e contraddittorie in più
punti, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso
di procedura,
che innanzitutto, pur tenendo conto della spiegazione ricorsuale secondo
cui non vi sono contraddizioni in merito al numero di minacce di morte in
quanto nel corso della prima audizione ha parlato soltanto delle due mi-
nacce di morte mentre nel corso della seconda audizione, oltre alle due
minacce di morte ha pure avuto modo di allegare due altre minacce meno
gravi (cfr. ricorso, pagg. 3 seg.), rimane comunque ingiustificata la tardività
delle allegazioni inerenti alle minacce meno gravi,
che invero, egli non ha spiegato il perché nel corso della prima audizione
abbia iniziato a parlare direttamente di minacce di morte senza indicare le
altre due minacce semplici (verbale 2, D69-D70, pag. 7),
che inoltre, nel corso dell'audizione federale, confrontato dall'autorità infe-
riore sulle presunte contraddizioni, per esempio sul numero totale di mi-
nacce subite, non è stato in grado di spiegare che in realtà non vi sono
delle divergenze, rispondendo incongruentemente che viveva in un posto
in cui si può essere minacciati tutti i giorni (cfr. verbale 2, D72, pag. 8),
che tutto ciò malgrado le due audizioni siano avvenute ad una decina di
giorni di distanza l'una dall'altra,
che pertanto, egli ha dato prova di non ricordarsi neppure che nel corso
della prima audizione aveva indicato soltanto le minacce di morte senza
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fare menzione delle due ulteriori minacce, ciò che appare alquanto impro-
babile se le avesse davvero subite,
che ambigue appaiono le dichiarazioni del ricorrente e non le domande
dell'auditore, che già per questi motivi le allegazioni del ricorrente sono in-
verosimili,
che dappoi, sono contraddittorie le allegazioni inerenti al suo ricovero in
ospedale ed alla denuncia presentata dal cugino,
che invero, egli ha indicato di non aver potuto denunciare i due fratelli che
l'avevano picchiato perché si trovava all'ospedale e pertanto il cugino ha
depositato, verso fine ottobre, la denuncia (cfr. verbale 1, pag. 7); che nel
corso della medesima audizione ha invece indicato di essere espatriato ad
inizio novembre 2015 e, a causa delle minacce subite, di aver passato gli
ultimi tre mesi prima dell'espatrio in un'altra città dove ha lavorato e rispar-
miato dei soldi (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.),
che inoltre, inizialmente ha indicato che la prima minaccia di morte è avve-
nuta nel 2014, nel corso degli esami di maturità (cfr. verbale 1, pag. 7),
mentre successivamente ha affermato di essere stato minacciato di morte
dopo aver avuto una relazione sessuale con la ragazza (cfr. verbale 2,
D57-D60, pag. 6); che nel corso della prima audizione non ha menzionato
questo punto; che soltanto nel corso dell'audizione federale ha indicato la
relazione sessuale quale elemento che ha aggravato la situazione, poiché
dalle semplici minacce i fratelli sono passati alle minacce di morte (cfr. ver-
bale 2, D41, pag. 5),
che infine, le allegazioni dell'insorgente appaiono poco sostanziate; che
alla domanda di spiegare in maniera più precisa che cosa intendesse che
dapprima è stato minacciato verbalmente e dappoi sono passati ai fatti, egli
non ha saputo che cosa dire, che cosa chiarire (cfr. verbale 2, D44, pag, 5),
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dell'insor-
gente sono inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per il che, il ricorso in ma-
teria di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;
tiene però contro del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi),
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o
verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pub-
blico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
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che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale,
che inoltre, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emergono
indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di
ritorno in Tunisia; che invero, egli è giovane, ha esperienza professionale
come falegname, operaio e aiuto pasticcere (cfr. verbale 1, pag. 4); che
inoltre, nel Paese d'origine dispone di una solida rete sociale, ritenuto che
vi risiedono i genitori, tre fratelli, nonché diversi zii e cugini (cfr. verbale 1,
pag. 4),
che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
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che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: