Corte IV
D-1634/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, nato (...), Mali,
(...),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 12 marzo 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1634/2009
Fatti:
A.
Il 28 gennaio 2009, l'interessato, cittadino del Mali con ultima
residenza a (...), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere
espatriato il 3 dicembre 2008 per evadere alla giustizia (...) nonché per
il timore d'essere ucciso dai familiari del compagno di sua madre,
dopo averlo ferito durante una lite sviluppatasi a causa della sua
disapprovazione circa la loro relazione (cfr. audizione del 6 febbraio
2009 pag. 5 nonché audizione del 4 marzo 2009 pag. 14). Si sarebbe
quindi recato da un suo amico a (...) ed il giorno seguente avrebbe
raggiunto la (...). L'interessato avrebbe quindi proseguito il suo viaggio
a bordo di una nave giungendo in Europa in un Paese a lui
sconosciuto, oppure direttamente in Svizzera, da dove avrebbe preso
un treno per arrivare a (...) (cfr. audizione del 6 febbraio 2009 pag. 6).
B.
Il 12 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il
passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Mali siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 13 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito e l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria,
la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale ammini-
strativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e
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art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che l'interessato
non avrebbe fatto nulla per consegnare dei documenti d'identità. Egli si
sarebbe accontentato di dichiarare di non averne mai avuti e di non
sapere cosa avrebbe potuto intraprendere per procurarne, nonostante
abbia allegato che sua madre si troverebbe a casa sua e che uno zio
risiederebbe a (...). Inoltre, l'interessato avrebbe allegato di aver
viaggiato in nave dalla (...) fino in Svizzera ed avrebbe fornito delle
indicazioni vaghe sul percorso in questione. Pertanto, l'UFM ha
considerato che l'interessato non ha adotto alcun motivo scusabile per
la mancata consegna di documenti d'identità. Inoltre, l'interessato
avrebbe esposto un racconto inconsistente ed inverosimile, in quanto
avrebbe dichiarato di non sapere il nome dell'uomo che frequentava
sua madre regolarmente, nonostante egli stesso avrebbe asserito di
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averlo chiesto ripetutamente a sua madre. Peraltro, non sarebbe
credibile che il richiedente non saprebbe descrivere in dettaglio il
compagno del genitore, visto che egli baserebbe l'intero racconto su
quest'ultimo. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari
ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
del ricorrente.
4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non essere stato in grado di presentare il suo passaporto
o la sua carta d'identità, in quanto mai posseduti. Inoltre, non avrebbe
avuto il tempo per procurarseli al momento dell'espatrio e non avrebbe
nessun familiare in Mali che potrebbe contattare. Inoltre, ha ribadito di
essere espatriato per il timore di essere arrestato ed ucciso per
vendetta. Peraltro, non avrebbe alcuna possibilità di ottenere un equo
processo e di potersi difendere.
5.
5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli
studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2007/7 consid. 6).
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5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
6.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento
dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare,
che l'insorgente è già stato invitato a presentare tali documenti. Inoltre,
egli ha dichiarato in sede di ricorso, di non essere in grado di
presentare alcun documento, in quanto non riuscirebbe a contattare
alcun familiare in patria, visto che sua madre sarebbe stata arrestata.
L'unica persona che potrebbe contattare, sarebbe un suo amico a (...),
che non gli potrebbe comunque essere d'aiuto (cfr. ricorso pag. 2). In
contraddizione con ciò, risulta a questo Tribunale dagli atti di causa
che il ricorrente ha uno zio in patria a cui si potrebbe rivolgere
(cfr. audizione del 6 febbraio 2009 pag. 3). In quanto al suo viaggio,
l'insorgente ha addirittura affermato di aver raggiunto la Svizzera
direttamente in nave dalla (...) (cfr. audizione del 6 febbraio 2009 pag.
6). Peraltro, questo Tribunale osserva che varcare il confine Schengen
senza alcun documento costituisce un'impresa pressoché impossibile.
Vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni,
questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato
nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità per i bisogni
della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non
aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è
motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche
avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18
dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
7.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
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generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non si è espresso in
relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM
per quanto riguarda il racconto da lui esposto nel corso della
procedura di prima istanza. Per di più, l'atto commesso, ovvero
l'uccisione del compagno di sua madre, non costituisce
manifestamente un azione suscettibile di giustificare una protezione
internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto meno che non v'è
ragione di ritenere che l'autore del gravame non possa beneficiare in
Mali di un equo processo in relazione ai fatti invocati, nella denegata
ipotesi che fossero veri. Infine, non v'è altresì ragione di ritenere che il
ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro
l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi,
ovvero dei familiari del compagno di sua madre, ritenuto che le
autorità maliane hanno la capacità di garantire una protezione
appropriata, disponendo di strutture funzionanti ed efficienti. Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili in
materia d'asilo, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dall'insorgente.
8.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 7 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si
giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
9.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
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10.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha
rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Mali possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mali non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
11.4 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente,
quest'ultimo è giovane, ha una certa formazione scolastica ed ha una
certa esperienza professionale come addetto alle pulizie e come
venditore. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente
sua madre ed uno zio. Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire
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di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un
adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
12.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N _______)
- (...) (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Fulvio Haefeli Carlo Monti
Data di spedizione:
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