Corte IV
D-1635/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1635/2010
Visti:
la prima domanda d'asilo che l'interessato, dichiaratosi cittadino dell'E-
ritrea, ha presentato in data 2 giugno 2009 in Svizzera; che, in tale oc-
casione, ha allegato di essere espatriato il 12 maggio 2006 e di aver
raggiunto l'Italia il 19 ottobre 2008 dove sarebbe rimasto fino al 2 giu-
gno 2009;
il confronto dattiloscopico, effettuato dall'UFM con il registro
EURODAC in data 3 giugno 2009, che ha dimostrato che l'interessato
era già stato controllato in Italia in data 21 ottobre 2008 e 31 dicem-
bre 2008 (cfr. atto A8, pag. 5);
il diritto di essere sentito concessogli e consegnato nell'ambito dell'au-
dizione dell'8 giugno 2009 sui fatti sopraccitati ed in merito ad un'even-
tuale evasione della sua domanda d'asilo tramite decisione di non en-
trata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e nel quale ambito, il ricorrente non
ha negato alcunché, affermando pure di non essere contrario ad un al-
lontanamento verso l'Italia, non di meno di non volere tornare a dormi-
re in un parco e restare senza un luogo dove poter ottenere del cibo
(cfr. verbale d'audizione dell'8 giugno 2009, pag. 9);
la richiesta di riammissione dell'interessato del 16 giugno 2009 inoltra-
ta alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 par. 1 cpv. e del
Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del
25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino) considerando che l'Italia
aveva respinto una domanda d'asilo del richiedente in data
11 marzo 2009 e la mancata risposta delle autorità italiane entro i
termini per il che l'Italia è stata ritenuta competente dall'UFM per l'esa-
me della procedura d'asilo nella fattispecie;
la decisione dell'UFM del 7 agosto 2009 (notificata all'interessato il
4 settembre 2009; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito
della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi nella quale
ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente in Italia, ordinandone
l'esecuzione immediata, e constatato che un eventuale ricorso non
avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la comunicazione dell'UFM del 21 settembre 2009 della crescita in giu-
dicato di suddetta decisione avvenuta il 12 settembre 2009 ed a segui-
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to della quale il richiedente è stato accompagnato all'aeroporto di
C._______ da dove è stato allontanato verso l'Italia a bordo di un ae-
reo con destinazione D._______ in data 7 settembre 2009;
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizze-
ra il 24 settembre 2009, dopo un soggiorno dall'8 al 22 settembre 2009
a E._______ (Italia);
il verbale d'audizione dell'interessato del 19 ottobre 2009;
la riutilizzazione dei dati rilevati durante la prima procedura d'asilo dal
registro EURODAC dopo l'infruttuoso secondo rilevamento in data
5 ottobre 2009 a causa delle linee papillari danneggiate del richieden-
te;
il diritto di essere sentito concessogli durante l'audizione del 19 otto-
bre 2009 sui fatti sopraccitati ed in merito ad un'eventuale evasione
della sua domanda d'asilo tramite decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; e durante il quale il richiedente
ha affermato di non aver alloggio in Italia essendo quindi costretto a
dormire per strada e di non essere in grado di lavorare, in quanto non
avrebbe alcun documento (cfr. verbale d'audizione del
19 ottobre 2009, pag. 7);
la richiesta di riammissione dell'interessato del 30 ottobre 2009 inol-
trata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 par. 1 cpv. e del
Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del
25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino) considerando che l'Italia
aveva respinto una domanda d'asilo del richiedente in data
11 marzo 2009 nonché la mancata risposta delle autorità italiane entro
i termini stabiliti per il che l'Italia è stata ritenuta competente dall'UFM
per l'esame della procedura d'asilo nella fattispecie;
la decisione dell'UFM dell'8 marzo 2010 (notificata all'interessato il
9 marzo 2010; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito del-
la domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi nella quale ha
pronunciato l'allontanamento del ricorrente in Italia, ordinandone l'ese-
cuzione immediata e constatato che un eventuale ricorso non avrebbe
avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione
del rinvio in Italia come lecita, possibile e ragionevolmente esigibile
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posto che da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di re-
spingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussi-
sterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liber-
tà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre,
la situazione sul mercato di lavoro in loco non rappresenterebbe un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento;
il ricorso del 16 marzo 2010 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM (cfr. timbro
del plico raccomandato, data d'entrata 17 marzo 2010) con il quale il
ricorrente conclude, in via principale, all'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'UFM per una nuova decisione
nel merito della sua domanda d'asilo congiuntamente ad una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibi-
li spese processuali;
la richiesta immediata del TAF dell'incarto dell'UFM relativo alla proce-
dura di prima istanza (cfr. risultanze processuali);
l'ordinanza di sospensione in via supercautelare dell'allontanamento
del ricorrente fino a ricezione degli atti dell'autorità inferiore;
gli atti dell'UFM trasmessi al TAF in data 17 marzo 2010;
gli ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verran-
no ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della
vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e art. 108 LAsi),
alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono sod-
disfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiu-
ti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla que-
stione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel
merito di una domanda d'asilo;
che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il TAF si
esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda
l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (GICRA 2004 n. 34,
consid. 2.1);
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco,
ma il ricorso è stato presentato in italiano, per il che, per una questio-
ne d'economia processuale legata alla celerità del caso, potendosi al-
tresì presumere che l'UFM, quale autorità statale, comprenda l'italiano
quale lingua ufficiale, la presente sentenza può essere redatta in italia-
no;
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio
di scritti;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito
di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno
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Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecu-
zione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
che nel Regolamento Dublino - al quale la Svizzera ha aderito il 12 di-
cembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) - sono contenute le norme legali applicabili in rela-
zione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accerta-
to, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai
due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III
del Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato
illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un
paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in que-
stione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa re-
sponsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandesti-
no della frontiera;
che, giusta l'art. 16 par. 1 cpv. e del Regolamento Dublino, lo Stato
membro competente per l’esame di una domanda d’asilo è tenuto a ri-
prendere in carico, alle condizioni di cui all’articolo 20, il cittadino di un
paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territo-
rio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato;
che, secondo l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato mem-
bro che ha ricevuto una domanda di asilo e ritiene che un altro Stato
membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale
Stato membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto pri-
ma e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2; che, se la richiesta di prendere in cari-
co il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza
dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la
domanda è stata presentata;
che, giusta l'art. 20 cpv. 1 del Regolamento Dublino, la ripresa in carico
di un richiedente l'asilo in conformità dell'art. 16 cpv. 1 lett. c-e, è effet-
tuata con le seguenti modalità:
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• che lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche
necessarie e rispondere a tale richiesta quanto prima e senza co-
munque superare il termine di un mese dalla data in cui è investito
della questione; che, quando la richiesta è basata su dati ottenuti
dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane (art. 20
cpv. 1 lett. b del Regolamento Dublino);
• che, se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisio-
ne entro il termine di un mese o di due settimane di cui alla lettera
b, si ritiene che abbia accettato di riprendere in carico il richiedente
l'asilo (art. 20 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino);
che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM
esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta
i criteri previsti dal Regolamento Dublino;
che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo
compete ad un altro Stato, l’UFM emana una decisione di non entrata
nel merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa
in carico del richiedente l’asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1);
che, se motivi umanitari lo giustificano, l’UFM può decidere di entrare
nel merito della domanda anche qualora dall’esame risulti che il tratta-
mento della domanda d’asilo compete a un altro Stato (art. 29a cpv. 3
OAsi 1);
che il Regolamento Dublino stabilisce criteri oggettivi per determinare
quale Stato è competente per l’esame della domanda di asilo; che gli
altri suoi scopi sono: fissare termini ragionevoli per ogni stadio della
procedura di determinazione dello Stato membro responsabile e la
prevenzione degli abusi attraverso le domande multiple; che, in manie-
ra generale, vale il principio che un solo Stato è responsabile per l’e-
same di una domanda di asilo; che ogni Stato partecipante può tut-
tavia far valere prerogative sovrane ed esaminare una domanda di asi-
lo anche se in base ai criteri del Regolamento non ne avrebbe la com-
petenza (cfr. Messaggio del Consiglio Federale del 1° ottobre 2004
concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e
l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione de-
gli Accordi [«Accordi bilaterali II»] [di seguito: Messaggio sugli accordi
bilaterali II], FF 2004 5273 segg., nello specifico: pag. 5414);
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che, nella fattispecie, l'UFM, non ha intravisto motivi per dover trattare
direttamente la domanda d'asilo dell'interessato ai sensi
dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata
nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che il TAF osserva che l'Italia ha aderito - come la Svizzera - al Rego-
lamento Dublino;
che la prova dell'entrata illegale nonché di una procedura d'asilo del-
l'interessato con esito negativo sul territorio italiano - prima del suo ar-
rivo in Svizzera - è data;
che, inoltre, l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico il ri-
chiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 17
del Regolamento Dublino;
che, infine, nonostante l'Italia non abbia espressamente accettato la
presa in carico del richiedente, si ritiene che la stessa sia stata ac-
cettata, conformemente all'art. 20 cpv. 1 lett. c del suddetto Regola-
mento;
che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere, in sostanza e per quanto
qui di rilievo, che l'UFM avrebbe dovuto entrare in merito della
domanda d'asilo, in quanto sarebbe applicabile l'eccezione prevista
dall'art. 34 cpv. 3 lett. d LAsi, visto che il ricorrente avrebbe - giusta la
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo (GICRA) 2006 n. 3 - la qualità di rifugiato;
che, nel caso concreto, va rilevato che la suddetta eccezione sollevata
dal ricorrente non è applicabile nei casi di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d
LAsi (cfr. art. 34 cpv. 3 1ª frase LAsi e contrario);
che, inoltre, l'insorgente non ha contestato le risultanze EURODAC e
vista segnatamente l'entrata illegale del ricorrente in Italia il 19 otto-
bre 2008 (cfr. verbale d'audizione dell'8 giugno 2009, pag. 8), sia le
condizioni dell'art. 10 cpv. 1 che quelle dell'art. 16 par. 1 cpv. e del Re-
golamento Dublino sono realizzate;
che, premesso ciò, l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per
l'esame della domanda d'asilo del ricorrente;
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che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa vio-
lare l'art. 25 cpv. 2 Cost., l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in pa-
tria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, inoltre, codesto Tribunale sottolinea che tutti i Paesi vincolati dal-
l’Accordo d’associazione alla normativa di Dublino sono firmatari della
Conv. e della CEDU e ne applicano le disposizioni. Nell’ambito della
cooperazione prevista da Dublino, lo Stato membro responsabile del-
l’esame di una domanda d’asilo è determinato sulla base dei criteri e
delle procedure definiti nel Regolamento Dublino; che lo Stato così de-
signato è tenuto a condurre la procedura d’asilo nel rispetto delle di-
sposizioni della Conv. e della CEDU (cfr. Messaggio sugli accordi bila-
terali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i considerandi introduttivi n. 2,
12 e 15 del Regolamento Dublino);
che, in caso di allontanamento verso uno di questi Stati, le autorità el-
vetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte
dalle precitate convenzioni (in particolare il principio di divieto di re-
spingimento, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi del-
l'art. 3 CEDU), sono rispettate; che incombe di conseguenza al richie-
dente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale;
che, nel caso concreto, non soccorrono il ricorrente le succitate allega-
zioni presentate in sede d'audizione nell'ambito del diritto di essere
sentito sull'evasione di una decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi (cfr. verbali d'audizione dell'8 giu-
gno 2009, pag. 9 e del 19 ottobre 2009, pag. 7);
che, inoltre, i richiedenti l'asilo allontanati verso l'Italia da Paesi
firmatari dell’Accordo d’associazione alla normativa di Dublino
vengono trattati in modo privilegiato dalle autorità italiane per quanto
riguarda l'alloggio; che, oltre alle strutture statali, vi sono altresì
numerose organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti
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l'asilo e dei rifugiati (cfr. tra le altre, la decisione del Tribunale
amministrativo federale D-721/2010 del 15 febbraio 2010);
che dal 1° gennaio 2009 l'organizzazione “Arciconfraternita del SS. Sa-
cramento e di S. Trifone” si prende cura dei rifugiati presso l'aeroporto
di D._______ ed offre una consulenza giuridica gratuita ai richiedenti
l'asilo;
che, in siffatta evenienza, non sussistono indizi per ritenere che le au-
torità italiane violeranno gli obblighi di diritto internazionale assunti,
qualora il ricorrente dovesse allegare e dimostrare l'esistenza di timori
oggettivamente fondati d'esposizione, in caso di rimpatrio o d'allonta-
namento in un Paese terzo, a seri pregiudizi ai sensi della Conv., a
trattamenti vietati secondo la CEDU o la Conv. Tortura (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale D-721/2010 del 15 febbraio 2010;
E-6195/2009 del 30 ottobre 2009; E-4109/2009 del 17 agosto 2009);
che, in considerazione di quanto suesposto, ne discende che retta-
mente l'UFM è non entrato nel merito della domanda d'asilo del richie-
dente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso de-
stituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la de-
cisione impugnata va confermata;
che la non entrata nel merito di una domanda d'asilo ha, di norma,
come conseguenza la pronuncia dell'allontanamento (art. 44 cpv. 1
LAsi); che, in casu, il Cantone d'attribuzione non ha rilasciato un per-
messo di dimora ed il ricorrente non ha neppure un diritto al rilascio di
tale permesso, ragione per cui l'UFM ha rettamente pronunciato l'al-
lontanamento;
che, nel quadro di una procedura Dublino, la quale costituisce una pro-
cedura di trasferimento verso lo Stato competente per l'esame della
domanda d'asilo, non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai sensi
dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che un tale esame - nella misura in cui è necessario - dev'essere ef-
fettuato già nell'ambito della procedura Dublino (cfr. considerandi pre-
cedenti);
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che, in tal senso, l'UFM ha rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che il ricorrente non è riuscito ad esporre in che modo la decisione im-
pugnata violi il diritto federale, accerti in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti, oppure sia inadeguata (art. 106 LAsi);
che, di conseguenza, il ricorso va respinto;
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che, di conseguenza, la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La decisione supercautelare del Tribunale amministrativo federale del
17 marzo 2010 è revocata.
2.
Il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (anticipata via fax e Raccomandata;
allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato N (...) (per corriere interno;
in copia)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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