B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1636/2013
S e n t e n z a d e l 4 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Giamaica,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM 26 marzo 2013 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
1° febbraio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 12 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
19 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 26 marzo 2013, notificata all'interessato oral-
mente il giorno stesso (cfr. act. A 14/1), con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 27 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 28 marzo 2013);
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) via fax in data 28 marzo 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
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48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
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professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che egli ha dichiarato di non avere fatto nulla per procurarsi tali documen-
ti poiché non ne avrebbe; che egli non avrebbe mai posseduto un passa-
porto; che in merito alla sua carta d'identità, in un primo tempo ha dichia-
rato di averla lasciata a casa sua in Giamaica e sollecitato dall'auditore a
farsela spedire da sua nonna, ha dichiarato che ella sarebbe troppo an-
ziana per farlo; che in un secondo tempo, invece, egli ha spiegato che la
sua carta d'identità gli sarebbe stata rubata, assieme al bagaglio, alla sta-
zione centrale di Milano durante la notte del (...) (cfr. verbale 1, pagg. 6
seg. e verbale 2, pag. 2); che tali argomentazioni risultano palesemente
contraddittorie e non credibili; che per giunta anche la giustificazione for-
nita in sede ricorsuale, ossia che a volte si dimenticherebbe le cose a
causa del consumo di sostanze stupefacenti, non convince;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni
dell'interessato siano contraddittorie e pertanto inverosimili;
che a titolo di esempio, in un primo tempo egli ha dichiarato che degli
spacciatori di droga, a seguito di una sua denuncia nei loro confronti,
avrebbero tentato di ucciderlo una prima volta due settimane prima della
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sua partenza (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 3); che visto che egli
è espatriato il (...) (cfr. verbale 1, pag. 5), questo tentato omicidio
dovrebbe risalire a (...); che tuttavia egli ha in seguito dichiarato che detto
tentato omicidio sarebbe avvenuto in data (...) 2013, per poi correggersi
spiegando che si sarebbe trattato del (...) 2013 (cfr. verbale 2,
pagg. 3 seg.); che inoltre, durante la prima audizione, egli ha dichiarato di
avere subito un secondo tentativo di omicidio mentre si trovava a casa di
un amico (cfr. verbale 1, pag. 8); che invece, durante la seconda
audizione, ha dichiarato che avrebbe subito un secondo tentativo di
omicidio a casa della sua fidanzata (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.); che per
il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che il Tribunale ritiene priva di fondamento la censura ricorsuale secondo
cui le audizioni sarebbero state condotte in spagnolo anziché in inglese,
lingua che, in quanto lingua ufficiale suo Paese di origine, egli conosce-
rebbe meglio dello spagnolo; che infatti in occasione dell'audizione sulle
generalità egli ha menzionato lo spagnolo quale sua lingua madre; che
inoltre ha dichiarato di capire bene l'interprete spagnolo durante detta au-
dizione (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 4); che anche in occasione della secon-
da audizione ha dichiarato di capire bene l'auditore, il quale ha svolto da
sé l'audizione in lingua spagnola (cfr. verbale 2, pag. 1);
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
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l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Giamaica non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popo-
lazione nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scola-
rizzato, ha buone conoscenze dell'inglese oltre che dello spagnolo, sua
lingua madre, e vanta esperienze professionali tra l'altro come (...), (...),
(...) e (...) (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.); che inoltre vi è da ritenere che egli
disponga in patria di una rete familiare, visto che vi risiedono il figlio, as-
sieme alla nonna dell'interessato, nonché sociale, avendo egli gestito un
proprio (...) fino al momento dell'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.);
che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
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problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un e-
same di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua perma-
nenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione dell'allon-
tanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esi-
gibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: