B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1636/2018
inm
Sen t en z a d e l 1 8 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______,
nato il (…),
Ghana,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 5 marzo 2018 / N (…)
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 5 feb-
braio 2018,
i verbali d’audizione del 16 febbraio 2018 (di seguito: verbale 1) e del 1°
marzo 2018 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 5 marzo 2018, notificata all’interessato il 9 marzo 2018 (cfr. risultanze
processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo
e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’ese-
cuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 16 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 19 marzo 2017), con cui il ricorrente ha postulato l’annullamento della
decisione impugnata e la ritrasmissione degli atti all’autorità di prima
istanza per l’emanazione di una nuova decisione; contestualmente ha al-
tresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il
tutto con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
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che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente si è recato in Svizzera a seguito dell’ottenimento di un
visto per studi; che il giorno stesso della scadenza di tale visto, egli ha
depositato una domanda d’asilo presso il Centro di registrazione e di pro-
cedura di Chiasso (cfr. verbale 1, pag. 1 e segg.),
che nel corso dell’audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di
essere cittadino ghanese con ultimo domicilio nella cittadina di Nkonya
Ahenkro, situata nella Regione del Volta (cfr. verbale 1, pag. 4),
che l’interessato ha affermato ricercare protezione a causa delle tensioni
tribali che da oltre un secolo affliggerebbero Nkonya Ahenkro; che tali vi-
cissitudini, originate da un diatriba immobiliare risalente all’epoca coloniale,
sarebbero in varie occasioni sfociate in atti di violenza ed omicidi; che ciò
avrebbe riguardato direttamente anche l’interessato, che nel 2012 sarebbe
stato attaccato assieme al fratello da membri della tribù rivale, rimanendo
ferito alla schiena; che sempre per lo stesso motivo, un amico del richie-
dente avrebbe trovato la morte in uno scontro, per il che, lui stesso avrebbe
in seguito percosso il presunto sospettato; che la spirale di violenza non si
sarebbe placata tanto che l’interessato avrebbe nuovamente fatto l’oggetto
di un aggressione, risoltasi senza particolari conseguenze grazie al pas-
saggio di una pattuglia delle forze dell’ordine; che successivamente allo
svolgersi degli eventi sovraesposti il richiedente avrebbe lasciato Nkonya
Ahenkro per non farvi più ritorno (cfr. verbale 2, pag. 4 - 5),
che nel paese d'origine egli non avrebbe depositato personalmente alcuna
denuncia in quanto si sarebbe stancato delle autorità (cfr. verbale 1, pag.
7); che egli ha inoltre asserito che i membri del suo gruppo si difendereb-
bero da soli (cfr. verbale 2, pag. 7); che la polizia sarebbe ad ogni modo al
corrente dei fatti occorsi ed avrebbe aperto un indagine (cfr. verbale 2, pag.
8),
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che durante il suo soggiorno in Svizzera egli avrebbe inoltre appreso che
un altro suo amico sarebbe stato ucciso e che lui sarebbe stato verosimil-
mente il prossimo ad essere colpito; che anche la madre gli avrebbe con-
sigliato di non rientrare in Ghana (cfr. verbale 2, pag. 4 – 5 - 10),
che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che il Ghana
rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell’art. 6a
cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso quanto all’irrilevanza dei motivi d’asilo ad-
dotti dall’interessato; che in particolare la SEM ha ricondotto i motivi d’asilo
dell’interessato a persecuzioni da parte di terzi; persecuzioni non pertinenti
in quanto in Ghana vi sarebbe a disposizione un’efficace protezione sta-
tale,
che nel ricorso l’insorgente avversa le considerazioni dell’autorità inferiore;
ch’egli avrebbe infatti denunciato gli episodi tante volte (testualmente: “tutti
noi abbiamo denunciato queste cose”); che non sarebbe pertanto vero
ch’egli non si sarebbe rivolto alle autorità; che invero lo avrebbe fatto senza
mai ottenere una protezione concreta; che egli illustra quindi l’agire delle
autorità ghanesi e la loro inefficacia nel perseguire i crimini commessi; che
pertanto la giustizia “fai da te” sarebbe una necessità e non una libera
scelta,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella
sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità di rifu-
giato non dipende dall’autore della persecuzione, ma dalla possibilità di
ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale
persecuzione; che l’assenza di protezione, solo a poter condurre a circo-
stanze pertinenti in materia d’asilo, deve estendersi all’insieme del territorio
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dello stato d’origine (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure d’asile e de
renvoi, 2a ed., 2016, nota 65 a pag. 175 e riferimenti citati); che su tali
presupposti, allorquando il rischio di esposizione a seri pregiudizi emani da
entità non statali, specialmente se circoscritte a livello locale, perché vi sia
da ammettere una rilevanza in materia d’asilo, si rende ancora necessario
che la persona che se ne avvale non sia in misura di ottenere in patria
un’appropriata protezione, se del caso anche nell’ambito di un’alternativa
di rifugio in un’altra regione del paese (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2),
che nella presente procedura proprio siffatti presupposti non risultano però
adempiuti,
che in linea generale la volontà e la capacità di protezione delle autorità
ghanesi non può essere messa in discussione; che pertanto quest’ultime
non rinunciano di norma a perseguire gli autori di atti reprensibili offrendo
conseguentemente una protezione atta ad impedire atti illeciti a prescin-
dere dall’appartenenza etnica o tribale degli autori e delle vittime; che in-
vero, dal 5 ottobre del 1993, il Consiglio federale non ha mai cessato di
considerare il Ghana come un paese d’origine sicuro (safe country), cosa
che lascia presupporre che le autorità di tale paese siano in misura di ga-
rantire la sicurezza a tutti i suoi abitanti (cfr. sentenza del Tribunale D-
6069/2012 del 13 dicembre 2012),
che inoltre nel presente caso il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato
che le autorità rifiuterebbero di accordargli protezione nel caso di
un’espressa richiesta in tal senso, che nonostante le allegazioni ricorsuali,
v’è luogo di escludere ch’egli abbia inoltrato, stante in particolare le mal
celate intenzioni circa la volontà di farsi giustizia da solo per il tramite della
violenza, violenza alla quale avrebbe del resto già fatto capo in precedenza
aggredendo un rivale senza reali certezze circa la sua reale colpevolezza
(cfr. verbale 2, pag. 5: “io e un altro tizio abbiamo sospettato di un certo
Usumano; il giorno dopo lo abbiamo attaccato; lo abbiamo picchiato”);
che del resto, come lo ha rettamente rilevato l’autorità di prime cure, alle
cui valutazioni in proposito appare opportuno rimandare, vi sono in specie
numerosi elementi che lasciano intendere quanto alla messa in opera, da
parte delle autorità ghanesi, dei necessari provvedimenti atti a far fronte
all’escalation di volenza (si veda anche Nkonya-Alavanyo Dispute - Todays
Big Story on JoyNews; visionato su /watch?v=AiFZHiwqIVM > il 10.04.2018),
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che infine, nulla vieta al ricorrente di stabilirsi in un altro luogo del paese
d’origine,
che per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione della SEM,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente non contesta tale valutazione,
che anche agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecu-
zione dell’allontanamento del ricorrente verso il Ghana,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che inoltre, stante il fatto che in Ghana non vige attualmente un contesto
di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che
la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio
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di una messa in pericolo concreta, l’esecuzione dell’allontanamento risulta
parimenti ragionevolmente esigibile,
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: