Corte IV
D-1649/2010/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della Giudice Muriel Beck Kadima
Cancelliere Federico Pestoni.
A._______ alias
B._______, alias
C._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 marzo 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1649/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 12 gennaio 2010 e del 4 febbraio 2010;
la decisione dell'UFM del 5 marzo 2010, notificata all'interessato in
data 9 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 16 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 17 marzo 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
per corriere espresso in data 19 marzo 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. c PA) e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (52 PA) sono soddisfatti e che gli altri pre-
supposti processuali sono parimenti adempiuti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua;
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, nato e
vissuto ad D._______, nell'E._______ State, (cfr. verbale d'audizione
del 12 gennaio 2010, pagg. 1 e 2);
che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria il (...) poiché ricercato
dagli abitanti del suo villaggio, per il fatto che egli avrebbe negato loro
la sua disponibilità a succedere al padre, da poco defunto, nella fun-
zione di custode dell'oracolo e della maschera del villaggio; che dopo
aver rifiutato l'incarico una prima volta, i membri della famiglia estesa
(ossia gli abitanti del villaggio) hanno insistito affinché il ricorrente ri-
spettasse la tradizione, lasciandogli ulteriori tre giorni per riflettere (cfr.
verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pagg. 6 e 7, verbale d'audi-
zione del 4 febbraio 2010, pagg. 3 e 4); che tuttavia il ricorrente sareb-
be rimasto sulla propria antitetica posizione ed a causa di ciò, in data
(...) sarebbe stato picchiato, legato e rinchiuso; che il (...) egli sarebbe
stato liberato con la comminatoria di un ulteriore termine per accettare
l'offerta; che, il giorno seguente, per sottrarsi all'insistenza dei com-
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paesani, il ricorrente sarebbe partito per H._______, dove si sarebbe
sistemato presso un conoscente fino al mese di (...); che il (...), mentre
si trovava fuori casa, sarebbe stato cercato da persone del villaggio
presso l'amico ospitante; che una volta appresa la notizia, il (...), il ri-
corrente sarebbe espatriato per timore di essere trovato (cfr. verbale
d'audizione del 12 gennaio 2010, pagg. 6, 7 e 8, verbale d'audizione
del 4 febbraio 2010, pagg. 7, 8 e 9);
che il richiedente, avrebbe viaggiato fino a F._______ (Repubblica del
Benin), dove è rimasto fino a (...); che di lì, egli avrebbe preso una
nave sbarcando in un paese sconosciuto, da dove, per mezzo di un
auto, avrebbe proseguito il viaggio fino ad un altrettanto sconosciuta
città; che in seguito, girovagando, sarebbe stato arrestato dalla polizia
mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Chiasso (cfr. verbale d'au-
dizione del 12 gennaio 2010, pagg. 8 e 9);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di aver sufficientemente ed validamente motivato la mancata
produzione di documenti di identità in occasione delle precedenti audi-
zioni; che, inoltre, l'insorgente ha riferito di non possedere più alcun
contatto in patria per riuscire a procurarseli ora, ritenendo dunque di
avere motivi scusabili e verosimili; che i suoi motivi d'asilo oltre che
veri sono anche verosimili; che, infine, ha contestato l'esigibilità dell'al-
lontanamento verso la Nigeria;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudi-
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ziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia
e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non mai
aver avuto un passaporto, né tanto meno una carta d'identità poiché
non ne avrebbe mai avuto bisogno ed anche perché suo padre non lo
avrebbe lasciato (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pagg. 4
e 5); che non usciva mai dalla Nigeria e che si spostava sempre con
suo padre, e pertanto non aveva bisogno di documenti; che se gli fos-
se stato richiesto, avrebbe comunicato la sua identità oralmente; che
in sede di ricorso l'insorgente ha dichiarato di aver sollevato, in occa-
sione delle audizioni, dei motivi plausibili a giustificazione della man-
cata produzione di documenti d'identità (cfr. ricorso, pag. 3);
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che, inoltre, egli dichiara di non avere più nessuno in patria al quale ri-
volgersi per ottenere i documenti necessari (cfr. verbale d'audizione
del 4 febbraio 2010, pag. 2), contraddicendosi però quando afferma di
avere ancora dei parenti nel paese d'origine, e meglio due sorelle ed
uno zio materno a D._______ (cfr. verbale d'audizione del 12 genna-
io 2010, pag. 3), oltre a G._______, conoscente presso il quale ha al-
loggiato, a H._______, da (…) ad (...); che alla luce di quanto emerge
dai verbali di audizione del 12 gennaio 2010 rispettivamente 4 febbra-
io 2010, le motivazioni postulate dal ricorrente al riguardo sono prive di
qualsiasi fondamento;
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assoluta-
mente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto
intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria dirigendosi ver-
so F._______ (Repubblica del Benin) grazie all'aiuto di G._______, il
conoscente che lo ha ospitato nel suo soggiorno a H._______; che da
lì, per mezzo di una nave è arrivato in un luogo dove vedeva persone
bianche, che ha proseguito fino ad un certo punto in macchina, fino ad
essere stato preso dalla polizia mentre girovagava alla stazione ferro-
viaria di Chiasso; che il ricorrente ha dichiarato di non ricordarsi nulla
del viaggio perché era sempre all'interno di una stanza chiusa (cfr.
verbale d'audizione del 12 genaio 2010, pagg. 8 e 9); argomentazioni,
queste, tutte assolutamente inattendibili alle quali si aggiunge la di-
chiarazione, invero assai improbabile, del ricorrente secondo cui du-
rante tutto il tempo sarebbe stato accompagnato da una persona alla
quale era stato affidato a F._______ da G._______ (cfr. verbale d'audi-
zione del 12 gennaio 2010, pag. 9); che, infine, appare totalmente in-
verosimile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare nulla di un
viaggio così lungo, e senza aver mai subito alcun tipo di controllo; che,
a titolo abbondanziale ed a prescindere dalle allegazioni palesemente
fantasiose di cui sopra, varcare il confine Schengen senza subire al-
cun controllo, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché
impossibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
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che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria poiché sarebbe ricercato dai membri della sua comunità,
i quali vorrebbero imporgli il ruolo, già appartenuto a suo padre, di
guardiano dell'oracolo e della maschera del villaggio;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
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che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il
proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di
descrivere il luogo nel quale sarebbe stato rinchiuso, dichiarando
dapprima trattarsi dell'altare dell'oracolo (cfr. verbale d'audizione del
12 gennaio 2010, pag. 7) ed in seguito affermando che si trattava di
una cella in un edificio sulla piazza del villaggio (cfr. verbale d'audizio-
ne del 12 gennaio 2010, pag. 7), oltre a fornire informazioni discordanti
circa la data del suo rilascio, per il quale ha dapprima affermato di non
sapere il giorno esatto ma che era stato imprigionato per più di un
mese (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pag. 7), poi ha
riferito che si trattava del (...) (cfr. verbale d'audizione del
4 febbraio 2010, pag. 7);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret-
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna-
le, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere
considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da
cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18)
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio-
ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del-
l'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordi-
na l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi);
che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o
non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni
di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione
provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicem-
bre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]);
che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Ni-
geria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale;
che i recenti scontri tra mussulmani e cristiani, allegati dal ricorrente a
conforto della tesi circa l'inesigibilità del suo allontanamento, sono av-
venuti in prossimità di Jos, nel Plateau State; che pertanto non si pos-
sono considerare come situazione di guerra civile o violenza generaliz-
zata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del terri-
torio nazionale; che, oltretutto, tali scontri non toccano la regione di
provenienza del ricorrente, il quale ha affermato di essere originario di
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D._______ (E._______ State) ed avrebbe comunque la possibilità di
una fuga interna avendo egli già vissuto a H._______ prima dell'espa-
trio; che, sia come sia, nel frattempo le autorità nigeriane hanno ripre-
so il controllo nella regione teatro dei citati disordini; che dunque, tali
allegazioni non giustificano la concessione dello statuto di rifugiato, né
tanto meno dell'ammissione provvisoria;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
malgrado non abbia esperienza professionale, possiede una base sco-
lastica, in quanto ha seguito delle lezioni private da persone chiamate
da suo padre (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2010, pag. 2);
che, inoltre, si può partire dal presupposto che, essendo originario di
D._______ dove vivono ancora le due sorelle e un zio materno, egli
possa disporre di una discreta rete sociale in loco; che l'insorgente
non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sul-
la problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta.
3.
La domanda d'esenzione dal pagamento dell'anticipo è divenuta senza
oggetto.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente, (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia, con allegata copia del ricorso del 16 marzo 2010);
- I._______.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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