Corte IV
D-1650/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1650/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
28 gennaio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione dell'11 febbraio 2009 e del 9 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 13 marzo 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 marzo 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art.
52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano, nato e vissuto ad B._______, C._______ (Nigeria) e di
essere espatriato il 23 febbraio 2007 per timore di essere ucciso dai
militari nigeriani a causa dell'appartenenza al movimento D._______
dei suoi genitori,
che, in data 20 febbraio 2007, dei militari avrebbero ucciso il padre del
ricorrente. Il giorno stesso l'insorgente avrebbe lasciato la propria
abitazione accompagnato dalla madre per recarsi al suo villaggio
d'origine, E._______, dove quest'ultima avrebbe avuto uno scontro con
il fratello del padre e deciso di espatriare e recarsi ad F._______
(Niger),
che, nell'ottobre 2008 il ricorrente avrebbe perso ogni traccia della
madre, la quale si sarebbe recata regolarmente a G._______ (Benin)
per fare delle compere,
che, nel novembre 2008 in cerca della madre, il ricorrente sarebbe
partito per G._______ (Benin), dove avrebbe incontrato un uomo che
lo avrebbe aiutato ad imbarcarsi su una nave per l'Europa. Dopo circa
un mese di viaggio, il ricorrente sarebbe arrivato in una città a lui
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sconosciuta, da dove avrebbe proseguito in auto per arrivare a
H._______,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 13 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente né è stato in grado di provare la propria minore
età, né ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un
documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di essere minorenne e
sostenuto di non aver potuto consegnare alcun documento, non per la
sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un
passaporto od una carta d'identità. Inoltre dalle sue parti solo
pochissime persone li utilizzerebbero ed al momento della sua fuga,
non avrebbe avuto né il tempo, né sarebbe stato nelle condizioni di
procurarseli. Avrebbe quindi viaggiato senza documenti e gli sarebbe
oggettivamente impossibile far arrivare qualsivoglia documento dalla
Nigeria,
che, inoltre, il ricorrente ha addotto - come già riferito in corso di
procedura - che non potrebbe rientrare in Nigeria dove la sua vita
sarebbe in grave pericolo a causa dell'attività dei suoi genitori
nell'ambito del movimento D._______. Il padre sarebbe, infatti, stato
ucciso e la madre avrebbe deciso che non vi sarebbe altra scelta che
lasciare il Paese. Per di più, in patria non avrebbe più nessuno a cui
potersi appoggiare,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
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dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne,
che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la
durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al
raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di
fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente
l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante,
dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22
e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì
possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile
la dichiarata minore età. In particolare, nel corso dell'audizione
dell'11 febbraio 2009, egli ha risposto sistematicamente in modo
evasivo, impreciso ed esitante alle domande poste dal collaboratore
dell'autorità inferiore relative alla sua età ed a quella dei propri familiari
(cfr. pag. 2, 3 e 6). Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il
(...), risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni e
nettamente maggiore all'allegata età di 15 anni e 1 mese. Per di più,
non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di
documenti d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua
biografia e sull'età dei propri genitori (cfr. verbale d'audizione
dell'11 febbraio 2009 pag. 3). Di conseguenza e conto tenuto
dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della
genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è
ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto
l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
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entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha allegato di essersi prima recato ad F._______, in
Niger, dove avrebbe trascorso (...) mesi con il fratello gemello e la
madre prima che questi andassero in Marocco, rispettivamente in
Benin e lo lasciassero solo. In cerca della madre, il ricorrente ha
asserito di essersi recato in Benin nel novembre 2008, dove avrebbe
incontrato un uomo, il quale lo avrebbe aiutato a salire su una nave in
data 18 dicembre 2008. Inoltre, egli ha allegato che il viaggio verso
l'Europa sarebbe durato circa un mese e che sarebbe arrivato ad un
porto a lui sconosciuto in data 28 gennaio 2009. In seguito, lo stesso
uomo (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 6), oppure
un'altra persona (cfr. verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 7),
a dipendenza della versione, lo avrebbe portato fino alla stazione
ferrovaria di H._______,
che l'insorgente ha asserito di avere passato tre confini senza dovere
mai mostrare dei documenti né subire dei controlli (cfr. verbale
d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 4 e 5) e di non avere pagato nulla
per l'intero viaggio d'espatrio (cfr. ibidem pag. 5),
che l'insorgente non è stato in grado di indicare né il Paese in cui
sarebbe sbarcato, né la persona che lo avrebbe accompagnato
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(limitandosi al nome di battesimo; cfr. verbale d'audizione
del 9 marzo 2009 pag. 5) .o la durata esatta del viaggio
(cfr. ibidem pag. 11),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, per di più, l'insorgente ha affermato di non avere intrapreso
alcuno sforzo per contattare i propri familiari in patria e farsi mandare
per posta un documento ai sensi della legge,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti
(cfr. ricorso pag. 2) ed essendo fuggito dal suo Paese, non avrebbe
avuto il tempo e non sarebbe stato nelle condizioni di procurarseli
(cfr. ibidem). Inoltre, il ricorrente ha affermato di non potere fare
arrivare alcun documento dal suo Paese d'origine, poiché non ne
avrebbe mai posseduti. Tali asserzioni non costituiscono ragioni valide
per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
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una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato, sostanzialmente, di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere ucciso – come il padre – da militari
nigeriani contrari al movimento D._______. Il padre, membro del
D._______, sarebbe stato ucciso il 20 febbraio 2007 proprio a causa
della sua attività come membro del suesposto movimento. Lo stesso
giorno, e dopo l'uccisione del padre, la madre sarebbe stata portata
via dai militari e sarebbe potuta fuggire dopo due ore, tornando a casa
per recarsi con i propri figli ad E._______, villaggio d'origine della
famiglia. Dopo pochi giorni, la madre del ricorrente avrebbe avuto un
litigio con il fratello del marito, il quale avrebbe disapprovato l'attività
del fratello e della cognata. A quel punto, il ricorrente sarebbe
espatriato con il fratello gemello e la madre, rifugiandosi ad F._______
(Niger). Nell'ottobre 2008, la madre, la quale regolarmente andava a
G._______ (Benin) per procurarsi della merce da rivendere ad
F._______, sarebbe sparita,
che il ricorrente ha asserito di essere in serio pericolo di vita tornando
in Nigeria,
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate
dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda
raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
inverosimile. Basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in
modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a
lasciare il proprio Paese. A titolo d'esempio, non è stato in grado di
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esprimersi in modo preciso né sul significato del movimento
D._______, né sull'attività dei genitori in seno a tale organizazzione
(cfr. verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 5 e 6 e verbale
d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 9). Inoltre, egli non è riuscito ad
esporre in modo convincente i motivi di una sua possibile
persecuzione in Nigeria, ritenuto che non ha mai fatto parte del
movimento D._______ e non ha mai avuto problemi con le autorità (cfr.
verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 6 e verbale d'audizione
del 9 marzo 2009 pag. 9 e 13),
che, inoltre, va sottolineato che l'allegazione del ricorrente secondo cui
non avrebbe più nessuno in Patria a cui rivolgersi (cfr. verbale
d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 6 e verbale d'audizione del 9
marzo 2009 pag. 9 e 13) è, come facilmente riconoscibile,
palesemente irrilevante, ritenuto che non costituisce, in tutta evidenza,
un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3
LAsi,
che, vista l'inattendibilità e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese
dal ricorrente circa la vicenda raccontata a sostegno della sua
domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa
ottenere in Nigeria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane e può beneficiare in Patria di und rete sociale
(cfr. verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 4),
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
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d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
degll'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Chiara Piras
Data di spedizione:
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