B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1650/2013
S e n t e n z a d e l 4 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Nigeria, alias
B._______, nato il (...), Nigeria, alias
C._______, nato il (...), Stato sconosciuto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 marzo 2013 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
18 gennaio 2013;
il verbale di audizione sulle generalità del 29 gennaio 2013 (di seguito:
verbale 1);
la domanda di riammissione in Italia del richiedente da parte dell'UFM del
(...);
la decisione dell'autorità competente italiana del (...) nella quale ha re-
spinto tale richiesta;
il provvedimento dell'UFM del 4 marzo 2013 con il quale l'Ufficio ha posto
fine alla procedura Dublino e ha statuito che la procedura d'asilo si sa-
rebbe svolta in Svizzera;
il verbale di audizione del 26 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 26 marzo 2013, notificata all'interessato il gior-
no stesso (cfr. act. A 19/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge
sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allonta-
namento nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo del richie-
dente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal richiedente in data 29 marzo 2013 (cfr. timbro del
plico raccomandato);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 3 aprile 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
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sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non
può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che pre-
suppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di avere lasciato la
Nigeria alla ricerca di un futuro migliore; che infatti in Nigeria sarebbe
difficile trovare un buon lavoro e i suoi genitori avrebbero problemi
economici; che egli ha dichiarato di non avere mai avuto problemi in
patria con le autorità o con terze persone (cfr. verbale 1, pag. 7 e
verbale 2, pagg. 4 seg); che infine egli ha dichiarato di non temere nulla
in caso di rimpatrio e che se avesse avuto un buon lavoro non sarebbe
espatriato (cfr. verbale 2, pagg. 5 e 7);
che nella decisione del 26 marzo 2013, ai quali considerandi si rinvia,
l'UFM ha osservato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ot-
tenere dalla Svizzera una protezione da persecuzioni;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ribadisce che a causa della mancanza di
lavoro, egli si troverebbe in patria senza un reddito, senza un alloggio,
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senza la possibilità di nutrirsi nonché di provvedere ai suoi bisogni di
base, inclusi quelli medici; che egli reitera quindi motivi di natura
economica; che l'interessato sostiene inoltre che se quella da lui inoltrata
non può essere considerata una domanda d'asilo, mal si capirebbe la
ragione per cui la Svizzera abbia avviato un'indagine circa l'eventuale
competenza di un altro Stato ai sensi del Regolamento (CE) n. 343/2003
del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di
un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento
Dublino II); che inoltre egli ritiene che visto che avrebbe beneficiato in
Italia di un permesso di soggiorno, l'UFM avrebbe potuto decidere di
trasferire il richiedente verso l'Italia ai sensi del Regolamento Dublino II
anziché allontanarlo verso il suo Paese di origine; che in conclusione il
ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal
versamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di
spese e ripetibili;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi non si entra nel merito di domande d'asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che ai sensi dell'art. 18 LAsi è considerata come domanda d'asilo ogni di-
chiarazione con cui una persona manifesta di volere ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro le persecuzioni; che secondo la giurispruden-
za del Tribunale, la nozione di persecuzione ai sensi dell'art. 18 LAsi va
compresa in senso lato; che tale nozione di persecuzione in senso lato
non include soltanto i seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, ma ugual-
mente quegli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui
all'art. 44 cpv. 2 LAsi che presuppongono l'agire dell'uomo; che di conse-
guenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione
personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecu-
zione, non soddisfano tali condizioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA]
2003 n. 18, consid. 5, confermata in DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
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esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così
come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude
tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita
precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti),
dalla disorganizzazione, dalla mancanza di infrastrutture o problemi
analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere
confrontata;
che nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto perso-
nalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in
un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri
pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a
un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);
che infatti, la motivazione addotta dall'interessato è legata esclusivamen-
te a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di trovare un lavoro per
migliorare le sue condizioni di vita nonché per garantirsi un futuro migliore
e aiutare la sua famiglia in patria (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2,
pagg. 4 seg.); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non
rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato
giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi;
che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento su-
scettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione;
che infatti una domanda di riammissione in Italia ai sensi del Regolamen-
to Dublino II da parte dell'UFM in alcun modo implica che detto Ufficio
abbia ammesso l'esistenza di una domanda d'asilo adempiente alle con-
dizioni dell'art. 18 LAsi; che circa il mancato trasferimento verso l'Italia ai
sensi del Regolamento Dublino II, il Tribunale osserva che dal momento
che le condizioni dell'art. 32 cpv. 1 LAsi sono adempiute, l'autorità può
pronunciare una decisione di non entrata nel merito ai sensi di tale dispo-
sizione; che peraltro il Tribunale evidenzia che le competenti autorità ita-
liane, con decisione del 4 marzo 2013, hanno rifiutato la domanda di ri-
ammissione del richiedente inoltrata dall'UFM;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Nigeria possa essere confrontato al rischio reale e imme-
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diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che per di più la situazione in Nigeria non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popo-
lazione nell’integralità del territorio nazionale;
che da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del princi-
pio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente ricono-
sciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto in-
ternazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b
lett. e con relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
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che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità d'asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta
loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e
alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare
sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del
5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del
3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferi-
menti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti;
D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche
DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e
p. 143);
che l'interessato è giovane, scolarizzato e vanta esperienze professionali
come impiegato in una stazione di benzina, come aiutante nel settore del
commercio nonché come bracciante; che inoltre egli dispone in patria di
una solida rete sociale, in quanto può contare sulla presenza dei genitori,
dei suoi quattro fratelli e delle sue due sorelle (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.
e 7 nonché verbale 2, pagg. 3 e 5); che inoltre il ricorrente non ha preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla tematica DTAF 2009/2, consid.
9.3.2), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pae-
se di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsua-
li tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: