B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1651/2016
Sen t en z a d e l 2 3 ma r z o 20 1 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia, alias
B._______, nato il (…),
Siria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione della SEM del 10 marzo 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 29 gennaio 2016
in Svizzera,
i verbali d'audizione del 16 febbraio 2016 (di seguito: verbale 1) e del
3 marzo 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 10 marzo 2016, notificata all'interessato il giorno stesso
(cfr. atto A14/1), con la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del
richiedente dalla Svizzera,
il ricorso del 16 marzo 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 17 marzo 2016) nel quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova decisione e, in subordine, la concessione dell'ammissione
provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente, secondo il senso,
alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate
spese e ripetibili,
l'incarto della SEM trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) in data 21 marzo 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino tunisino nato e cresciuto a C._______, Tunisia (cfr.
verbale 1, pagg. 1 e 4); che avrebbe lasciato la Tunisia poiché si sarebbe
sentito solo, non avrebbe potuto contare sull'aiuto di nessuno e sarebbe
disoccupato (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 2),
che nella decisione contestata alla quale si rinvia, la SEM ha ritenuto che
il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non
avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione
contro persecuzioni,
che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile,
che nel ricorso l'insorgente ha allegato che a causa della sua invalidità
avrebbe problemi economici poiché la Tunisia non garantirebbe alcun
diritto e tutela ai propri cittadini; che pertanto tale questione esulerebbe
dall'applicazione dell'art. 18 LAsi; che, altresì, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe inesigibile a causa dei suoi gravi problemi di
salute, segnatamente quelli legati alla caviglia, per i quali sarebbe in cura
in Svizzera,
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che
segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è
presentata esclusivamente per motivi economici o medici,
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
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unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18
LAsi, in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma
anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3
seg. LStr (RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati),
che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva,
nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una
persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per
esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica
come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un
impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione,
la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel
Paese in questione, può essere confrontata,
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi),
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico,
ovvero l'assenza di un lavoro (cfr. verbale 2, pag. 2); che egli ha
espressamente indicato che se avesse avuto un buon lavoro in Tunisia non
sarebbe espatriato (cfr. verbale 2, pag. 7); che tali motivi, come
manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella
definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi,
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
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che, per di più, la situazione in Tunisia non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi,
che visto quanto sopra nemmeno le allegazioni ricorsuali soccorrono
l'insorgente,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che egli è giovane e gode di una rete sociale e famigliare in patria composta
dal padre, dai fratellastri, dagli zii ed amici (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7 e
verbale 2, pag. 3); che in Tunisia negli ultimi quattro anni dopo il decesso
di sua madre egli ha potuto alloggiare dallo zio materno (cfr. verbale 1,
pag. 7 e verbale 2, pag. 3); che altresì gode di un'esperienza lavorativa
come imbianchino e parrucchiere (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2,
pag. 3),
che, in aggiunta, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore, il
ricorrente non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-
8.3),
che, in effetti, come si può evincere dalle dichiarazioni dello stesso,
nonostante i problemi fisici allegati egli ha potuto svolgere un lavoro in
Patria; che pertanto il problema alla caviglia occorso in Libia (curato in
Svizzera) e quello alla gamba già presente prima dell'espatrio e curato in
Patria (cfr. verbale 2, pag. 5) non sono tali da giustificare un'ammissione
provvisoria come incorrettamente allegato dallo stesso a livello ricorsuale;
che si aggiunga che non può essere motivo d'inesigibilità
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dell'allontanamento il solo motivo che al Paese d'origine o di provenienza
lo standard di cure non è comparabile a quello svizzero (cfr. DTAF 2009/2
consid. 9.3.2),
che qualora lo ritenesse necessario, il ricorrente ha la possibilità di
richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73
e segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2,
RS 142.312),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
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ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: