Corte IV
D-1652/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Gérard Scherrer, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, nato il (...),
alias B._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1652/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 26 gennaio e del 15 febbraio 2010;
la decisione dell'UFM del 5 marzo 2010, notificata all'interessato il
9 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 16 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 17 marzo 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 18 marzo 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua;
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia igbo, nato a
C._______, ove avrebbe vissuto fino al (...), e di aver avuto l'ultima re-
sidenza a D._______, nel E._______, fino al (...) (cfr. verbale d'audi-
zione del 26 gennaio 2010, pagg. 1 e 2); che esso avrebbe lasciato il
suo Paese d'origine nel (...) per il timore di essere ucciso dalle autorità
per aver incendiato una moschea ed ucciso alcune persone; che si sa-
rebbe recato in Camerun attraversando i boschi in motocicletta, da cui
si sarebbe imbarcato in un luogo da lui non identificabile, avrebbe na-
vigato per un periodo da lui non quantificabile per poi approdare in un
luogo ignoto, da cui egli sarebbe poi ripartito correndo fino a giungere
in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 26 gennaio 2010, pagg. 6 e 7);
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che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato nei
verbali di audizione, e ribadito, riguardo ai propri motivi d'asilo, che
essi sarebbero da ritenersi verosimili, ed ha dichiarato che le proprie
difficoltà a chiarire i propri motivi d'asilo sarebbero dovuti alle proprie
ferite, quale ad esempio la grave lesione alla testa; che, infine, ha con-
testato l'esigibilità dell'allontanamento verso la Nigeria, allegando due
articoli della Neue Zürcher Zeitung (NZZ), i quali espongono i massa-
cri avvenuti tra cristiani e musulmani nella notte di domenica 14 mar-
zo 2010;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spe-
se processuali e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
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dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necess-
ari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza
di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di (...) dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non sa-
pere né cosa sia un passaporto né cosa sia una carta d'identità, e di
non averne mai posseduto uno (cfr. verbale d'audizione del 26 genna-
io 2010, pag. 4), allegando poi di non avere mai necessitato di posse-
dere dei documenti di identità poiché si sarebbe sempre identificato
verbalmente (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2010, pag. 2);
che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente non è riuscito
a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio racconto,
risultando infatti impossibile che egli si sia imbarcato in un luogo sco-
nosciuto, senza riuscire minimamente ad indicare quanto tempo avreb-
be trascorso sulla nave prima di attraccare in un luogo altrettanto igno-
to, dal quale sarebbe poi ripartito a corsa, giungendo in Svizzera (cfr.
verbale d'audizione del 26 gennaio 2010, pagg. 6 e 7); che il ricorrente
non è stato in grado di specificare null'altro o fornire dettagli che pos-
sano donare credibilità al proprio racconto, che appare quindi vago ed
impreciso; non è inoltre verosimile che egli sia giunto in Svizzera in se-
guito ad una successione di percorsi casuali, durante i quali egli non
avrebbe mai subito alcun tipo di controllo, ed inoltre che, a prescindere
dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale sottolinea-
re che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come
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il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, costituisce al momento attuale,
un'impresa pressoché impossibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio (cfr. ricorso, pagg. 2 e 3);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò puo' risul-
tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza
dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere arrestato dalle autorità oppure uc-
ciso dalla comunità;
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato che, in seguito alla sco-
perta che la donna che l'avrebbe cresciuto sarebbe stata uccisa, egli
avrebbe partecipato ad uno scontro in cui avrebbe massacrato alcune
persone e bruciato due moschee; che egli non è però stato in grado di
descrivere la donna che l'avrebbe cresciuto, limitandosi a definirla
"una bella signora di colore, buona, magrolina, cristiana" (cfr. verbale
d'audizione del 15 febbraio 2010, pag. 4); che egli non è riuscito a ren-
dere credibile il proprio ruolo negli scontri, limitandosi a dire di aver
preso un machete e di aver poi partecipato ad incendiare moschee,
senza tuttavia sapere indicare quali, e a sparare contro musulmani e
contro la folla indistintamente (cfr. verbale d'audizione del 15 febbra-
io 2010, pag. 6), senza fornire ulteriori elementi atti a corroborare tale
racconto; che egli ha allegato di essere stato ferito alla testa con un
colpo di machete, e specificando che si sarebbe trattato di una ferita
leggera (cfr. verbale d'audizione del 15 febbraio 2010, pag. 7), mentre
nel ricorso egli ha affermato di non essere stato in grado di rendere
credibile il proprio racconto anche per la grave ferita alla testa che
avrebbe subito;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente rite-
nuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio-
ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del-
l'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla
pubblicazione);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
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violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio-
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi-
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato precede, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, pur tenendo in considerazione i disordini riportati negli articoli di
giornale allegati dal ricorrente, la situazione vigente in Nigeria non ap-
pare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale;
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che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha trascorso gli ultimi dieci anni della propria vita a D._______, ove si
può partire quindi dal presupposto che abbia una rete sociale; che l'in-
sorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi pro-
blemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza
che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura del-
le presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto e la doman-
da d'assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N(...) (per corriere
interno; in copia)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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