Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1654/2011
Sentenza del 23 marzo 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, Albania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 marzo 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 4 febbraio 2011
in Svizzera;
i verbali dell'audizione sommaria (di seguito: verbale 1) del 21 febbraio
2011 e dell'audizione sui motivi d'asilo del 7 marzo 2011 (di seguito:
verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 16 marzo
2011;
il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) il 16 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 17 marzo 2011);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in
data 17 marzo 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
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che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino albanese, di etnia musulmana, di aver avuto ultimo
domicilio a B._______ nella provincia di Berat e di essere espatriato il 21
gennaio 2011 per il timore di essere ucciso sia da suo cognato sia dai
familiari maschi di sua moglie nonché per motivi economici (cfr. verbale 1,
pag. 5; verbale 2, pagg. 3 e 11);
che, in particolare, il richiedente si sarebbe recato su richiesta di suo
padre a casa di sua sorella, la quale sarebbe stata minacciata di morte da
suo marito, in data 3, 4 o 5 gennaio 2010 per portarla in salvo; che,
mentre si trovava in casa di sua sorella, sarebbe arrivato suo cognato
alcolizzato e drogato, il quale l'avrebbe minacciato di morte; che in
seguito suo cognato avrebbe aggredito sua sorella davanti ad un
tribunale per il che l'interessato, dopo essersi sposato tra marzo e aprile
2010, l'avrebbe portata in Grecia; che, rimproverato da suo suocero, il
quale non riteneva serie le intenzioni del richiedente verso sua figlia,
l'interessato sarebbe tornato in Albania per dimostrare il contrario il 25
ottobre, oppure novembre 2010; che avrebbe spiegato al suocero di non
poter fare una grande festa di matrimonio, poiché i suoi familiari si
troverebbero all'estero e che, per i problemi di sua sorella, non
potrebbero rientrare facilmente in patria; che di conseguenza, suo
suocero si sarebbe rifiutato di dargli sua figlia per il che l'interessato si
sarebbe quindi nuovamente recato in Grecia in data 21 gennaio 2011;
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che, in seguito, sarebbe stato minacciato dal fratello di sua moglie ragion
per cui si sarebbe recato in Svizzera dove ha presentato domanda d'asilo
in data 4 febbraio 2011 a Chiasso;
che, nella decisione del 16 marzo 2011, l'UFM ha constatato, da un lato,
che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del 5 ottobre 1993,
l'Albania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in
materia d'asilo presentate dal richiedente sarebbero inverosimili, di modo
che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione
dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che, contrariamente a quanto
ritenuto dall'UFM, i suoi motivi d'asilo dovrebbero essere considerati nel
loro insieme come verosimili; che sarebbe nota la cultura albanese ed il
suo approccio a queste tematiche per il che non riuscirebbe a
comprendere il motivo per cui l'autorità inferiore dubiti delle sue
dichiarazioni; che, inoltre, ribadisce quanto già asserito in sede di
audizione ed allega di essere tornato in Albania mettendo a repentaglio la
sua vita per dimostrare le sue serie intenzioni alla famiglia di sua moglie;
che non capirebbe quindi il motivo per cui l'UFM consideri questo
atteggiamento come privo di sostanza; che, in aggiunta, non si sarebbe
rivolto alle forze dell'ordine poiché davanti a queste problematiche non si
riuscirebbe ad ottenere una protezione adeguata; che, infine, ribadisce
che la sua vita sarebbe in pericolo per il che dovrebbe essergli concessa
l'ammissione provvisoria, in quanto sarebbe inesigibile l'allontanamento
verso l'Albania;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
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designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale;
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6
ottobre 1993, l'Albania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto
Paese;
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il
ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di
asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate
da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, per quanto concerne il timore dell'insorgente di una vendetta da
parte del cognato, occorre rilevare che nulla ha impedito l'insorgente di
denunciare tali atti alla polizia, cosa che avrebbe senz'altro fatto, secondo
l'esperienza di vita, una persona nella sua situazione prima di decidere di
espatriare; che, in tale circostanza, non lo soccorre la generica
dichiarazione secondo cui la polizia avrebbe informato la persona
denunciata peggiorando in tal modo la faccenda (cfr. verbale 2, pag. 7);
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che pare pure alquanto incredibile che egli informi il sindaco della vicenda
nonostante non gli dia affidamento (cfr. ibidem); che, inoltre, interrogato
sul fatto che non si sarebbe neanche interessato di chiedere al sindaco
dei risvolti del caso, egli si è limitato ad asserire che non voleva che lo
trovassero (cfr. ibidem); che, contrariamente a ciò, non solo ha aspettato
ben quattro mesi prima di espatriare verso la Grecia, bensì è tornato in
patria per soggiornarvi per ulteriori tre o quattro mesi, prima di espatriare
nuovamente (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pagg. 2-3); che tale
comportamento non rispecchia di certo quello di una persona che teme di
essere uccisa;
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa
ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti;
che la stessa conclusione si impone per gli allegati timori circa
un'ipotetica vendetta da parte dei familiari maschi di sua moglie;
che, peraltro, per quanto riguarda il problema socio-economico fatto
valere dall'insorgente, ossia il desiderio di poter trovare lavoro in Svizzera
al fine di poter sostenere la sua famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 5-6;
verbale 2, pag. 3), non costituisce già di per sé stesso un motivo atto a
giustificare la qualità di rifugiato;
che, in aggiunta, non ha fornito alcun dettaglio concreto in merito al suo
racconto, oppure a chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM in sede di
ricorso;
che, in considerazione di quanto suesposto, l'autorità inferiore ha
rettamente considerato quali inverosimili le dichiarazioni del richiedente
per il che non sussistono seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Albania
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della
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convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Albania non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
l'insorgente; che, infatti, è ancora giovane, ha una discreta formazione
scolastica ed ha pure un'esperienza lavorativa avendo lavorato
saltuariamente, tra l'altro, come operaio nell'edilizia, pittore, muratore e
cameriere (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, dispone di una solida rete
familiare in patria segnatamente sua moglie a C._______ e due zii
paterni, di cui uno a B._______ e l'altro ad D._______ (cfr. verbale 1,
pag. 3);
che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr.
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: