B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1654/2013
S e n t e n z a d e l l ' 8 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (...),
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 marzo 2013 / N [...].
D-1654/2013
Pagina 2
Visto
la prima domanda di asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera in
data 28 dicembre 2008;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
4 giugno 2009, che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato
l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
dell'1° luglio 2009 che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dalla ri-
chiedente contro la succitata decisione dell'UFM;
la seconda domanda di asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera
in data 12 febbraio 2013;
i verbali di audizione del 22 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
14 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 29 marzo 2013, notificata all'interessata il gior-
no stesso (cfr. Atto B14/1);
il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 29 marzo 2013 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata: 2 aprile 2013);
la copia dell'incarto parziale dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale in
data 2 aprile 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM pervenuto al Tribunale in data
3 aprile 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
D-1654/2013
Pagina 3
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'insorgente ha dichiara-
to di essere cittadina mongola nata a B._______ (Mongolia) e di avere
vissuto in tale città sino al suo matrimonio avvenuto nel (...) (cfr. verbale
1, pag. 5);
che la ricorrente ha affermato di essere stata in Svizzera una prima volta
tra il 28 dicembre 2008 ed il 23 maggio 2010, data del rimpatrio a seguito
dell'esito negativo della prima domanda di asilo (cfr. verbale 1, pag. 5);
che, in occasione del suo ritorno nel Paese di origine, con l'aiuto di un'a-
mica, avrebbe eluso i controlli dell'aeroporto di Ulaanbaatar (Mongolia) e
si sarebbe nascosta in un appartamento della medesima amica
(cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D62-D74, pag. 8-9); che non avrebbe
mai lasciato tale appartamento per timore di essere arrestata dalla polizi-
a; che, infatti, il problema che avrebbe in Patria, già descritto nel corso
della prima procedura d'asilo, non sarebbe ancora risolto (cfr. verbale 1,
pag. 9 e verbale 2, D50-51, pag. 6-7); che, inoltre, dal maggio del 2010
avrebbe subito ripetuti abusi sessuali da parte del marito della summen-
zionata amica (cfr. verbale 1, pag. 9-10 e verbale 2, D51 e D104-126,
pag. 6-7 e 12-14); che, in aggiunta, sarebbero sorti dei problemi anche in
merito alla situazione del proprio figlio; che, infatti, quest'ultimo vivrebbe
da anni con gli zii i quali, tuttavia, non sarebbero più bendisposti nei con-
fronti del nipote; che, pertanto, anche per questo motivo avrebbe deciso
di espatriare insieme al figlio (cfr. verbale 1, pag, 9 e verbale 2, D51,
pag. 6-7);
che, nella decisione del 5 marzo 2013, l'UFM ha considerato, da un lato,
che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e, dall'altro la-
to, che i fatti addotti dalla ricorrente nella presente procedura non sono
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
dell'ammissione provvisoria in quanto inverosimili;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronuncia-
D-1654/2013
Pagina 4
to l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione
verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, la ricorrente sostiene che, dopo il proprio ritorno in Mon-
golia, si sarebbero verificati nuovi fatti determinanti; che, in particolare, la
situazione già descritta nella prima procedura si sarebbe aggravata; che,
inoltre, avrebbe subito gravi violenze sessuali; che, la sua procedura sa-
rebbe stata esaminata in maniera sbrigativa ritenuto che l'UFM liquide-
rebbe a priori le sue dichiarazioni come arbitrarie sulla base dell'esito del-
la prima procedura; che, oltretutto, andrebbe considerata la situazione re-
lativa al figlio; che quest'ultimo vivrebbe illegalmente a C._______ (Au-
stria) presso una famiglia di immigrati mongoli; che, in questo senso, le
Autorità svizzere dovrebbe in primis permettere la riunificazione tra l'in-
sorgente ed il figlio; che, infine, l'allontanamento verso la Mongolia sareb-
be inesigibile e, pertanto, andrebbe quantomeno concessa l'ammissione
provvisoria;
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda
di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria;
che ha, altresì, chiesto l'esenzione dal versamento di un anticipo
equivalente alle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pen-
dente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenien-
za, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel
frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 4 giugno 2009 a seguito
della sentenza del Tribunale del 1° luglio 2009;
che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispet-
to a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della
domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ra-
gioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
D-1654/2013
Pagina 5
che, infatti, i motivi adotti dall'insorgente nella presente procedura sono
sostanzialmente i medesimi già oggetto della prima domanda di asilo; che
tali motivi sono già stati giudicati inverosimili; che, d'altronde, la ricorrente
non ha saputo fornire alcuna prova concreta atta a modificare il giudizio
d'inverosimiglianza già espresso nel corso della prima procedura d'asilo;
che, in particolare, non ha prodotto il benché minimo documento a com-
prova della procedura giudiziaria che sarebbe stata aperta nei suoi con-
fronti in Patria; che, d'altronde, ella ha affermato di non sapere nemmeno
lo stadio attuale dell'evocata procedura penale; che, pertanto, è pure in-
verosimile che l'insorgente abbia vissuto quasi due anni nascosta in un
appartamento, così come le conseguenti violenze sessuali che avrebbe
subito; che, anche in merito alla situazione del figlio, la ricorrente si è limi-
tata ad affermare, in maniera generica, che lo stesso vivrebbe illegalmen-
te a C._______ presso una famiglia mongola; che, tuttavia, ella non ha
saputo fornire alcun dato concreto circa le generalità di tale famiglia o
l'indirizzo presso cui vivrebbero; che, oltretutto, nel corso della prima pro-
cedura d'asilo, l'insorgente ha affermato che il figlio vivrebbe con la di lei
madre (cfr. verbale del 9 gennaio 2009, pag. 3 relativo alla prima doman-
da di asilo); che, tuttavia, nella procedura in oggetto la ricorrente ha so-
stenuto che sua madre sarebbe deceduta quando ella sarebbe stata pic-
cola
(cfr. verbale 1, pag. 5) e che il figlio vivrebbe da parecchi anni presso sua
sorella (cfr. verbale 2, D51, pag. 6); che, in considerazione di tali contrad-
dizioni, vi è ragione di ritenere come inverosimili anche le dichiarazioni re-
lative al figlio;
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazio-
ni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima con-
sistenza; che, in particolare, non soccorrono la ricorrente gli evocati pro-
blemi che avrebbe avuto con l'interprete; che, infatti, l'insorgente ha sem-
pre dichiarato di ben comprendere l'interprete e, apponendo la propria
firma in calce ai verbali, ha attestato la fedefacenza dei verbali alle pro-
prie dichiarazioni;
che, alla luce di quanto evocato, vi è dunque ragione di concludere che
non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2
p. 769 e i relativi riferimenti);
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motiva-
D-1654/2013
Pagina 6
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Mongolia possa viola-
re l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizze-
ra del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o espor-
re il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contra-
ri all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre
1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de-
gradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamen-
to è ammissibile;
che la ricorrente è giovane, ha frequentato le scuole dell'obbligo e la
scuola professionale per infermieri; che ella ha esercitato la professione
di infermiera e di commerciante di vestiti; che, inoltre, la medesima può
contare sul sostengo della sorella e, ritenute le dichiarazioni contradditto-
rie ed inverosimili relative alla propria situazione famigliare, vi è motivo di
ritenere che abbia in Patria una rete sociale maggiore di quella dichiarata
(cfr. verbale 1, pag. 2-4);
D-1654/2013
Pagina 7
che la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una perma-
nenza in Svizzera per motivi medici;
che, conseguentemente, l'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese
d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1654/2013
Pagina 8
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: