B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1667/2013
S e n t e n z a d e l l ' 11 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 marzo 2013 / N [...].
D-1667/2013
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
25 giugno 2012;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 6 luglio 2012 (di seguito: verbale 1) e del
1° febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 21 marzo 2013, notificata all'interessato il
23 marzo 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non
è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 28 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 2 aprile 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 3 aprile 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
D-1667/2013
Pagina 3
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di nove mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che egli ha dichiarato di essere titolare di un passaporto, che tuttavia
avrebbe lasciato al passatore in Turchia, e di una carta d'identità, che
avrebbe lasciato a casa in Algeria (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2,
pag. 7); durante la prima audizione egli ha dichiarato di non avere fatto
nulla per procurarsi i documenti richiesti e, alla domanda se intendesse
fare qualcosa a questo scopo, egli ha risposto che non intende portare
D-1667/2013
Pagina 4
documenti (cfr. verbale 1, pag. 5); che anche durante la seconda
audizione ha dichiarato di non avere fatto nulla a questo riguardo (cfr.
verbale 2, pag. 8); che per giunta, anche quanto asserito in sede
ricorsuale, ossia che non sarebbe cosa semplice far spedire i documenti
originali dall'Algeria e che questi potrebbero andare persi, non convince il
Tribunale;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni
dell'interessato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi;
che in particolare motivi di natura economica sono irrilevanti ai sensi delle
norme in materia di concessione dell'asilo; che il richiedente ha addotto di
avere lasciato il suo Paese principalmente a causa della mancanza di
lavoro; che egli sarebbe stato attivo nel settore del (...), ma tuttavia
questo non era sufficiente ed egli ambiva a un lavoro migliore e fisso; che
egli ha espressamente dichiarato che se avesse avuto un lavoro migliore,
sarebbe rimasto in Algeria (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 5);
che circa i timori espressi in quanto renitente al servizio militare (cfr.
verbale 2, pagg. 9 seg.), il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore abbia
rettamente giudicato inattendibili le dichiarazioni del richiedente a
riguardo; che infatti, durante la prima audizione, egli in alcun modo ha
menzionato questa questione; che peraltro, in un primo tempo egli ha
dichiarato che, al fine di sottrarsi a detto servizio, si sarebbe procurato un
certificato medico attestante la sua inidoneità (cfr. verbale 2, pag. 4); che
tuttavia, in seguito l'interessato ha spiegato di avere comperato una
D-1667/2013
Pagina 5
tessera militare falsa da mostrare alla polizia militare in caso di controlli
(cfr. verbale 2, pagg. 9 seg.);
che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
D-1667/2013
Pagina 6
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Algeria non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scola-
rizzato e vanta esperienze professionali tra l'altro come calzolaio, gessa-
tore e commerciante (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 3); che inol-
tre egli dispone in patria di una solida rete familiare, visto che vi risiedono
i genitori, le sue sei sorelle e i suoi tre fratelli nonché altri parenti (cfr. ver-
bale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 6);
che motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento
esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono otteni-
bili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe lo stato di salu-
te della persona rapidamente e in modo rischioso per la vita; che sono
considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente
necessarie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla
dignità umana; che non può essere concluso all'inesigibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito un tratta-
mento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che l'interessato ha allegato di soffrire di allergie nonché di avere proble-
mi di pelle e respiratori; che i problemi alla pelle sarebbero stati curati in
Svizzera dal Dr med. B._______ (cfr. verbale 2, pag. 4); che secondo il
rapporto medico del Dr med. C._______, datato del (...) 2013, all'interes-
sato sono stati diagnosticati un'asma bronchiale, una lombalgia e il tremo-
re essenziale;
D-1667/2013
Pagina 7
che il Tribunale non ritiene che nella fattispecie un rimpatrio compromet-
terebbe rapidamente e in modo rischioso per la vita lo stato di salute
dell'interessato; che in particolare, da quanto risulta dal rapporto del
Dr med. C._______, l'interessato non necessita di un'assistenza medica
particolarmente intensa, ma deve unicamente assumere quotidianamente
dei medicamenti e sottoporsi a controlli medici ogni tre mesi, nonché alla
spirometria; che non vi è ragione di credere che egli non possa ottenere
le cure mediche necessarie nel suo Paese di origine visto che, peraltro,
egli è già stato visitato da un medico prima del suo espatrio (cfr. verba-
le 2, pag. 4);
che comunque, se date le condizioni, in relazione ai mezzi finanziari ne-
cessari per accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che il ricor-
rente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pae-
se di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
D-1667/2013
Pagina 8
che, essendo state le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1667/2013
Pagina 9
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: