B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1669/2015
Sen t en z a d e l 1 9 g e nn a i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yanick Felley, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Etiopia,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 16 febbraio 2015 / N […].
D-1669/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
L'interessato, cittadino etiope di religione cristiana nato e cresciuto ad
Addis Abeba, è espatriato legalmente via Francoforte giungendo in
Svizzera il 4 ottobre 2009 con lo scopo dichiarato di prendere parte ad un
convegno a Ginevra. Al termine di tale evento, egli si è quindi recato in
Olanda, ove risiede una nutrita comunità di espatriati etiopi, al fine di
depositare la propria domanda d’asilo, salvo poi essere ritrasferito in
Svizzera nel gennaio 2011 per la trattazione della sua domanda sulla base
del regolamento Dublino (cfr. atto A6, pagg. 1-2).
Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il
proprio paese d’origine a causa dei ripetuti ed arbitrari arresti di cui avrebbe
fatto l’oggetto tra il 1998 ed il 2009. Questi ultimi, sarebbero infatti
riconducibili all’appartenenza di sua madre all’etnia Oromo ed alla sua
opposizione alle politiche del governo, ch’egli avrebbe in particolare
palesato nell’ambito della sua attività professionale, laddove sarebbe
risultato particolarmente esposto visti gli incarichi di responsabilità a lui
affidati. Più nel dettaglio, il richiedente ha riferito di disporre di una
formazione universitaria nel ramo delle telecomunicazioni, in parte ottenuta
nell’allora Unione Sovietica, ove ha risieduto sino al 1987. NeI 1998,
allorché era al servizio dell’esercito, egli sarebbe stato arrestato insieme
ad altri commilitoni in quanto accusato di sabotare i piani di riforma delle
forze armate. Passato un anno in carcere sarebbe quindi stato Iiberato ed
espulso dall’esercito. Dopo essersi arrabattato lavorando in qualità
indipendente per alcuni anni, egli sarebbe quindi stato assunto dall’agenzia
etiope delle telecomunicazioni (ETA) che abbisognava di persone formate
per la messa in funzione di un nuovo sistema di sorveglianza per poi venir
trasferito internamente nel 2005 al reparto di ispezione in qualità di
ispettore capo. Nello stesso anno, in occasione del periodo elettorale,
l’interessato sarebbe quindi stato arrestato una seconda volta con l’accusa
di cospirare contro il governo etiope e poi nuovamente liberato tre mesi
dopo nell‘ambito di un‘amnistia. Egli avrebbe quantomeno continuato a
lavorare presso l’ente governativo, laddove avrebbe subito sempre
maggiori pressioni. Due anni dopo, il richiedente sarebbe poi stato
prelevato e trattenuto per un giorno con l’accusa di aver organizzato
riunioni politiche illegali, cavandosela con un avvertimento. Nel 2008, le
pressioni da lui subite sul luogo di lavoro sarebbero aumentate ed i suoi
superiori avrebbero esatto ch’egli aderisse alla coalizione al governo. A
D-1669/2015
Pagina 3
seguito del suo rifiuto nel 2009 egli sarebbe quindi stato arrestato e
trattenuto per dodici giorni poiché accusato di tramare contro il regime.
Dopo la sua liberazione, avrebbe continuato a lavorare per l‘ETA fino
all‘ottobre del 2009, quando avrebbe approfittato del succitato convegno a
Ginevra per espatriare. Il richiedente rileva inoltre che, una volta giunto in
Europa, egli avrebbe continuato ad esporsi politicamente nei movimenti di
opposizione riconducibili alla diaspora etiope. Visto quanto precede,
l’interessato teme quindi che in caso di rimpatrio egli verrebbe incarcerato,
seviziato e persino ucciso dalle autorità (cfr. atto A15, pagg. 7 e segg.).
B.
Onde verificare il resoconto fornito dall’interessato l'Ufficio federale della
migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha indi-
rizzato una domanda d’ambasciata alla rappresentanza Svizzera in Addis
Abeba, la quale ha poi ritrasmesso in data 4 dicembre 2014 un rapporto
sul tema redatto da uno studio legale del luogo (cfr. atto A21).
C.
Con decisione del 16 febbraio 2015, notificata all’interessato in data 18
febbraio 2015 (cfr. atto A28), l’autorità di prime cure ha respinto la succitata
domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento del ri-
chiedente dalla Svizzera ed incaricandone il cantone Ticino dell’esecu-
zione.
D.
Il 19 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21
gennaio 2015) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chieden-
done l'annullamento, nel senso del riconoscimento della qualità di rifugiato,
e la concessione dell'asilo oppure l'annullamento della decisione impu-
gnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il comple-
tamento dell'istruttoria. In subordine egli ha concluso alla concessione
dell’ammissione provvisoria per causa d’inammissibilità ed inesigibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento. Ha altresì presentato, con protestate
spese e ripetibili, istanza di esenzione dal pagamento anticipato delle
spese di giustizia.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 16 agosto 2016, ha accolto l'i-
stanza volta all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presunte spese processuali, trasmettendo quindi alla SEM una copia del
gravame e dei relativi allegati.
D-1669/2015
Pagina 4
F.
L'autorità inferiore, con scritto del 30 agosto 2016, ha inoltrato al Tribunale
la propria risposta al ricorso postulando la reiezione e rinviando alla
decisione impugnata.
G.
Esprimendosi in replica il 28 settembre 2016, il ricorrente ha ribadito la
propria posizione e fornito la propria opinione circa le considerazioni
contenute nella risposta della SEM.
H.
Con duplica del 19 ottobre 2016, trasmessa per conoscenza all’insorgente,
la SEM ha nuovamente proposto di respingere il ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra
tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
D-1669/2015
Pagina 5
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente
la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene
allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori
circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle
prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53
consid. 7.3; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.).
4.
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le
allegazioni dell’interessato circa le persecuzioni subite in patria.
In particolare, la SEM ha rilevato che la versione fornita dall’insorgente
conterrebbe un’importante incongruenza di fondo. Mal si capirebbe infatti
come il ricorrente, che avrebbe lavorato presso l’E.T.A. come ispettore
capo dal 2005 fino all‘espatrio e sarebbe stato scelto a più riprese per svol-
gere mansioni speciali e per rappresentare il suo ente all‘estero potesse
nel contempo aver subito le persecuzioni da lui allegate. In tal senso, sor-
prenderebbe già fortemente che egli abbia potuto ottenere una tale posi-
zione presso un’agenzia statale, posto ch’egli sarebbe stato espulso
dall’esercito nel 1998 a seguito di un primo arresto poiché ritenuto un “pe-
ricolo per la nazione”. Pure incomprensibile risulterebbe anche il fatto che
l’insorgente avrebbe conservato tali mansioni anche a seguito del rifiuto di
aderire al partito al governo e delle successive presunte detenzioni avve-
nute tra il 2005 ed il 2009.
Per il resto, l’autorità di prime cure rileva come dall’inchiesta dell’amba-
sciata svizzera non emergerebbe alcuna notifica degli asseriti arresti nei
registri della Commissione della polizia federale né tanto meno in quelli
della polizia di Addis Abeba. Il mandato d’arresto adotto agli atti dal ricor-
rente testimonierebbe inoltre l’esistenza di una procedura legale che mal
si sposerebbe con la versione da lui fornita circa il fatto che i fermi sareb-
bero stati opera di gruppi militari non ufficiali (Agazi e Woreda). In egual
modo, mal si comprenderebbe perché, nel contesto di una presunta proce-
dura illegale e segreta, egli avrebbe dovuto firmare una dichiarazione con
D-1669/2015
Pagina 6
la quale garantiva di rimanere a disposizione dei servizi segreti. Quanto al
mandato d’arresto servirebbe inoltre osservare che si tratterebbe di una
copia e facilmente falsificabile e che il responsabile dell‘indagine dell‘am-
basciata si sarebbe limitato ad esprimere un giudizio sulla forma e sulla
conformità del documento al codice penale etiope e non sulla sua autenti-
cità.
Di più, per quel che attiene al sequestro del suo negozio avvenuto dopo il
suo espatrio, gioverebbe rilevare che il documento prodotto attesterebbe
unicamente l’ordinanza di espropriazione ma non permetterebbe in alcun
modo di dedurre una qualsiasi misura di ritorsione delle autorità per via
delle sue presunte attività politiche contro il governo (atto A23, p. 3). Inoltre,
trattandosi di una semplice fotopia, iI suo valore probatorio andrebbe rela-
tivizzato. Le stesse considerazioni varrebbero anche per la lettera d‘offerta
della ditta Ascom. Da ultimo, le allegazioni del ricorrente in merito al fatto
che la moglie ed i figli avrebbero lasciato il domicilio di Addis Abeba in se-
guito a delle intimidazioni e minacce da parte dei servizi segreti si esauri-
rebbero in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento
concreto.
4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l’insorgente
contesta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. In particolare, egli ritiene
che le conclusioni della SEM circa l’incongruenza entro le mansioni da lui
svolte e le persecuzioni subite non sarebbero condivisibili in quanto non
terrebbero conto dell’evoluzione della situazione politica etiope. In primo
luogo il ricorrente disporrebbe di un profilo formativo e professionale fuori
dal comune, che avrebbe richiamato l’interesse dell’ETA e ciò a prescin-
dere delle sue pregresse problematiche con le autorità. L’arresto del 1998
sarebbe peraltro riconducibile al clima di sfiducia e discriminazione etnica
nei confronti delle persone di origini miste che avrebbe toccato l’Etiopia in
quel periodo ma che sarebbe poi mutato negli anni susseguenti, permet-
tendo quindi al ricorrente di tornare a svolgere un ruolo attivo nella società,
in particolare presso l’ETA e ciò in risposta ad un’impellente necessità di
fare nuovamente capo alle sue conoscenze tecniche. Sempre a mente del
ricorrente, la sua successiva evoluzione in seno a tale agenzia – formal-
mente indipendente dal governo etiope e sottoposta alla sorveglianza
dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni – nonché l’ottenimento
delle cosiddette “mansioni speciali” sarebbe una conseguenza automatica
del rispetto delle regole di competenza e professionalità. In particolare,
quanto alla conservazione della sua posizione anche a seguito degli arre-
sti, il ricorrente rileva che quest’ultimi si sarebbero a loro volta prodotti in
D-1669/2015
Pagina 7
contesti peculiari e sarebbero espressione della frammentarietà delle strut-
ture di potere etiopi, tanto che non gli sarebbero mai state formalizzate
delle vere e proprie accuse. Alle luce di ciò, tali avvenimenti non andreb-
bero dunque considerati incompatibili con il mantenimento del suo incarico
presso l’ente in questione. Da ultimo, occorrerebbe tenere parimenti conto
dell’ambivalenza delle pressioni poste in essere dalle autorità etiopi le quali
offrirebbero, tra le altre cose, posizioni presso enti governativi al fine di in-
coraggiare i dissidenti ad aderire al partito al potere. Infine, anche la mol-
teplicità degli interessi del governo e l’ambiguità stessa dell’azione statale,
influenzata a tratti dall’attenzione degli alleati occidentali relativamente alle
violazioni dei diritti umani nel paese, contribuirebbe a rendere plausibile il
racconto dell’insorgente.
Quo all’inchiesta consolare, il ricorrente rileva dapprima come non siano
note le modalità di tale indagine né in che modo sia stato possibile ottenere
informazioni sul ricorrente direttamente presso le autorità etiopi, le quali
tenderebbero peraltro ad occultare le violazioni dei diritti umani loro impu-
tabili. Quanto al mancato riscontro in merito alla detenzione del ricorrente
presso la polizia federale o la polizia di Addis Abeba, occorrerebbe invece
prendere atto del fatto che quest’ultimo non avrebbe mai affermato di es-
sere stato detenuto da tali autorità, di modo che tale inchiesta – la quale
avrebbe inoltre confermato la conformità del mandato d’arresto alle norme
procedurali in vigore – non sarebbe in contraddizione con le sue dichiara-
zioni. Sempre a tal proposito, andrebbe denotato che il mandato in que-
stione non sarebbe stato indirizzato alla sede centrale della polizia di Addis
Abeba ma all’ufficio distrettuale di Arada e non vi sarebbero inoltre evi-
denze in merito alle azioni delle autorità a livello di notifiche e comunica-
zioni interne. L’impegno a rimanere a disposizione non implicherebbe inol-
tre alcun riconoscimento di comportamenti abusivi o illegali da parte delle
autorità.
Il ricorrente conclude quindi osservando che pur essendo copie, i docu-
menti adotti andrebbero presi in considerazione nella valutazione comples-
siva quali elementi accessori. Da ultimo la stessa domanda d’ambasciata
avrebbe peraltro accertato che la moglie ed i figli non si troverebbero più
presso la loro abitazione, corroborando quindi la tesi della fuga.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
D-1669/2015
Pagina 8
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF
2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
D-1669/2015
Pagina 9
6.
6.1 Anzitutto, nel caso che ci occupa il fatto che il ricorrente sia stato im-
piegato presso l’ETA non può, a mente del Tribunale, essere messo in di-
scussione. Agli atti sono infatti presenti diversi documenti a supporto di tale
allegazione, tra i quali figurano in particolare la richiesta di rilascio di un
visto depositata alla rappresentanza svizzera ad Addis Abeba dall’Unione
internazionale delle telecomunicazioni e una lettera a lui indirizzata dalla
ditta Ascom (cfr. atti in A9).
6.2 In secondo luogo, quo al contesto storico-politico, di indubbia portata
nell’ottica di un esame della plausibilità del racconto del ricorrente, appare
opportuno rammentare quanto segue. Dopo la dissoluzione dell'impero co-
loniale italiano e la reintegrazione del precedente monarca Haile Selassie,
l’Etiopia a partire dal 1975 fu governata dalla dittatura militare di stampo
comunista del Derg ed in seguito dal regime monopartitico del Partito dei
Lavoratori d'Etiopia, entrambi capeggiati dal dittatore Menghistu Hailè Ma-
riàm, che si impose sugli altri esponenti della giunta militare sin dal 1977.
Nonostante l’iniziale massiccio aiuto da parte di sovietici e cubani, il regime
finì per sfinirsi a causa delle spinte indipendentiste e delle carestie che col-
pirono il paese e venne succeduto nei primi anni 90 dal Fronte Democratico
Rivoluzionario del Popolo Etiope, coalizione integrante partiti di ispirazione
etnica diretto dal tigrigno Meles Zenawi. Nonostante un apparente miglio-
ramento della situazione, le tensioni riemersero pochi anni dopo. Scontenti
della concentrazione del potere in mano tigrigna, gli Oromo, etnia maggio-
ritaria e sottorappresentata nelle posizioni di potere, iniziarono a schierarsi
contro le politiche di governo. Nel frattempo, le relazioni con l’Eritrea, che
aveva dichiarato la propria indipendenza dall’Etiopia nel 1993 e che in un
primo momento aveva sostenuto il partito di Zenawi, si deteriorano a tal
punto da sfociare in un conflitto territoriale che durò dal 1998 al 2000 e che
portò, sul piano interno, all’emarginazione delle persone di origine mista ed
all’espulsione dei cittadini eritrei. Nel 2005 vi furono importanti manifesta-
zioni di piazza a seguito dei risultati delle elezioni legislative, le quali die-
dero luogo ad una sanguinosa repressione da parte delle forze di sicurezza
ed a arresti di migliaia di manifestanti. A ciò seguì un periodo movimentato
in cui risultarono frequenti gli arresti arbitrari e gli attacchi alla società civile.
Nel frattempo si assisté anche ad un riacutizzarsi della questione oromo;
le evidenze di violazioni sistematiche dei diritti umani a discapito di tale
etnia sarebbero innumerevoli. Nel 2009 infine diverse persone, tra cui figu-
ravano dei dipendenti civili del governo, sarebbero state arrestate con l’ac-
cusa di appartenere al gruppo di opposizione Ginbot-7 e di voler organiz-
zare un colpo di stato (cfr. Le petit Robert, Dictionnaire des noms propres,
D-1669/2015
Pagina 10
ed. 2011, Éthiopie; Duch Council for Refugees, Country of Origin Informa-
tion Report Ethiopia, 18 maggio 2016, pag. 9)
6.3 Tornando alla fattispecie ed in particolare al primo asserito arresto, av-
venuto nel 1998, occorre ammettere, alla luce di quanto esposto, che lo
stesso possa risultare compatibile con il clima di tensione dell’epoca. In
questa sede la questione non appare tuttavia centrale in quanto avvenuto
oltre 10 anni prima dell’espatrio. A prescindere da ciò e considerata la tesi
della SEM, va quantomeno ritenuto che tale avvenimento non sarebbe ad
ogni buon conto incompatibile con la successiva assunzione, che, come
già enucleato, non è messa in discussione in questa sede. Come è facile
comprendere, il peculiare contesto etiope è infatti stato caratterizzato da
una notevole volatilità e da frequenti capovolgimenti di fronte. Non è quindi
inconcepibile che una persona che sia stata nel mirino delle autorità solo
pochi anni prima, venga poi “riabilitata” avendo anche accesso ad un im-
piego pubblico (circa il quadro politico nel paese a partire dal 1992 si veda
in particolare Human Rights Watch, “One Hundred Ways of Putting Pres-
sure”, violations of Freedom of Expression and Association in Ethiopia,
marzo 2010). Il fatto stesso che il ricorrente risulti poi uno tra i pochi ad
aver conseguito formazioni specialistiche la dice lunga sull’interesse che
possa aver avuto l’ETA nei suoi confronti e non essendo inoltre egli stato
registrato in precedenza non vi è modo di concludere che quest’ultima
fosse al corrente dell’accaduto. Quanto successivamente accaduto, e me-
glio, i fermi del 2005, 2007 e 2009, paiono parimenti potersi inserire a loro
volta in un contesto di generale plausibilità. Il racconto fornito dall’interes-
sato non si discosta infatti dalle evidenze disponibili circa il modus operandi
delle autorità etiopi e dall’evoluzione della situazione nel paese nell’ultima
decade. Il consolidamento della dittatura “de facto” nonostante il fallimento
del progetto etno-federalista, il riacutizzarsi delle questioni Oromo e Ama-
hara e le tensioni religiose tra musulmani e cristiani sono infatti sfociate, a
partire dal 2005, in un malcontento generalizzato della popolazione che ha
dato luogo a diffuse proteste di piazza conclusesi con una dura repressione
da parte del regime. Ciò è sfociato, tra le altre cose, in frequenti episodi di
arresti arbitrari e repressione spesso intervallate da periodi di calma appa-
rente. In tal senso la recente dichiarazione dello stato di emergenza con
contestuale soppressione delle libertà fondamentali a seguito del solleva-
mento di parte della popolazione non è che l’ultima espressione in ordine
di tempo (per maggiori sviluppi su tali tematiche cfr. Duch Council for Re-
fugees, op. cit.; UK Border Agency, COI Ethiopia, 10 agosto 2009; United
States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Prac-
tices – Ethiopia, 11 marzo 2008). Il fatto stesso che il ricorrente sarebbe
rimasto in forze all’ETA nonostante i sospetti pendenti su di lui va a sua
D-1669/2015
Pagina 11
volta in tale direzione e non inficia ad esso solo la plausibilità del racconto.
Non si può infatti escludere che a questo stadio il potere statale frammen-
tato e falcidiato da una diffusa corruzione abbia ritenuto opportuno, in de-
terminate circostanze, intervenire nei confronti di quelle persone che pur
svolgendo incarichi di una certa importanza non risultavano allineate alle
posizioni ufficiali o che, per questioni etniche o politiche, ponevano pro-
blemi per il fatto stesso della loro permanenza in sede. Dedurne tuttavia
che delle tali evenienze debbano poi coincidere, gioco forza, con la rimo-
zione delle persone toccate dalla propria posizione si tradurrebbe in una
banalizzazione della questione, che, come detto, appare ineluttabilmente
intricata. Tali arresti potrebbero ad esempio venir intesi come mezzi di pres-
sione ad opera del regime o di alcune sue frangie più autoritarie ed atti ad
inquadrare i dissidenti, pur non avendo quale finalità ultima quella di epu-
rare delle preziose risorse, soprattutto se con delle competenze tecniche
di difficile rimpiazzo. A ciò si aggiunge il fatto che, come la storia ci ha in-
segnato, il mantenimento di persone con un tale profilo nelle proprie fila
per mezzo di incentivi e privilegi, può anche essere considerato quale
mezzo di controllo diretto e non può quindi costituire un’incompatibilità di
fondo con le persecuzioni a cui le stesse restano comunque esposte (per
ulteriori approfondimenti si veda nuovamente Human Rights Watch,
op. cit.).
6.4 Ne consegue pertanto che il racconto del ricorrente vada considerato
plausibile alla luce della situazione del paese e che conseguentemente l’in-
compatibilità rilevata dall’autorità di prime cure entro la posizione del ricor-
rente e gli arresti subiti vada scartata.
7.
Giunti a tale conclusione, va quindi considerato a giusto titolo che la moti-
vazione principale ritenuta dall’autorità di prima istanza non possa più es-
sere sussunta a presupposto della decisione di diniego della qualità di rifu-
giato (cfr. decisione impugnata che sottolineava la presenza di “un’incon-
gruenza di fondo” tra il ruolo professionale del ricorrente e le persecuzioni
allegate). Ora, occorre in questa sede denotare che l’autorità di prima
istanza, una volta confrontata con le censure ricorsuali, ha a sua volta
preso succintamente posizione anche in merito alla rilevanza delle motiva-
zioni addotte. In sede di risposta la SEM ha infatti sottolineato che quan-
danche vi fosse stato luogo d’ammettere la verosimiglianza degli arresti
subiti, i pregiudizi che ne sarebbero derivati, così come le botte, le minacce
e le pressioni alle quali il ricorrente sarebbe stato esposto, non raggiunge-
rebbero l’intensità necessaria per giustificare il riconoscimento della qualità
di rifugiato. Ciò nondimeno, alla luce del particolare profilo dell’insorgente
D-1669/2015
Pagina 12
e del contesto precedentemente descritto, vi è luogo di concludere che la
questione dell’eventuale rilevanza dei motivi d’asilo adotti necessiti di un
esame più approfondito in sede di prima istanza. Il Tribunale ritiene per-
tanto giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest’ultima
abbia a verificare dettagliatamente in specie l’eventuale presenza di un ri-
schio di esposizione del ricorrente a delle persecuzioni rilevanti ai sensi
dell’art. 3 LAsi in caso di rimpatrio e ciò tenendo in considerazione quanto
concluso in questa sede circa il profilo del ricorrente e le vicissitudini inter-
corse nel suo paese d’origine. Non può in effetti nella fattispecie ed in que-
sta sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rile-
vanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ri-
corso. Considerati inoltre i recenti sviluppi in Etiopia, che hanno visto tra le
altre cose l’emanazione dello stato di emergenza a seguito dei solleva-
menti popolari della popolazione Oromo, particolare attenzione verrà
messa inoltre dalla SEM anche a riguardo dell’origine mista dell’interes-
sato. Infine, quo alla questione delle attività politiche svolte dopo l’espatrio,
sarà parimenti opportuno riesaminarne l’eventuale rilevanza tenendo an-
che in tale ambito in debita considerazione il particolare profilo dell’insor-
gente.
8.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 16 febbraio 2015
è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA)
affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a
pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della pre-
sente sentenza.
9.
Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA).
9.1 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
D-1669/2015
Pagina 13
Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per
spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 650.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagine seguente)
D-1669/2015
Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 16 febbraio 2015 è annul-
lata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.– a titolo di
spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: