B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1678/2015
Sen t en z a d e l 3 1 ma r z o 20 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 13 febbraio 2015 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 10 ot-
tobre 2014;
i verbali d'audizione del 15 ottobre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 13 feb-
braio 2015 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM,
già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 13 febbraio 2015, notificata
al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A18/1);
il ricorso del 16 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 17 marzo 2015);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei consi-
derandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano e di aver vissuto dall'infanzia fino al 2011 a
C._______ e poi a D._______ in Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 4);
che sarebbe espatriato poiché più volte aggredito, insultato e discriminato
a causa del suo orientamento sessuale (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e ver-
bale 2, pag. 3);
che, nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le
dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, il
richiedente si sarebbe contraddetto sull'evento decisivo che l'avrebbe
indotto all'espatrio, ossia l'invito da parte del di lui zio a lasciare la casa,
dopo aver appreso della sua relazione con tale E._______; che avrebbe
dapprima situato suddetta relazione nel 2012 per poi situarla nel 2014; che
altresì avrebbe indicato che la relazione con E._______ sarebbe durata
una settimana oppure sei mesi o pure ancora un giorno; che le aggressioni
che avrebbe subito risalirebbero a molti anni addietro la data dell'espatrio
e ugualmente circa tali eventi la SEM ha riscontrato numerose
incongruenze;
che, pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa
l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che infatti, le contraddi-
zioni rilevate dalla SEM sarebbero di poco conto ed interrogato a proposito
avrebbe saputo fornire una spiegazione atta a giustificare le incongruenze;
che inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente
esigibile poiché la Nigeria avrebbe introdotto una legge anti omosessualità
che prevedrebbe delle pene durissime; che pertanto qualora facesse rien-
tro in Nigeria rischierebbe di essere esposto a trattamenti inumai e degra-
danti a causa della sua omosessualità;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento
della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato non-
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ché la concessione dell'asilo; che in via sussidiaria ha chiesto la conces-
sione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì chiesto la concessione
dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
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che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura
sono inverosimili, giacché contraddittorie e non corroborate da elementi
consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture
non fondate su un indizio oggettivo;
che avantutto, le dichiarazioni dell'insorgente circa la data d'espatrio sono
palesemente contraddittorie: in un primo tempo ha indicato d'essere espa-
triato nel marzo del 2012 per poi indicare di essere espatriato nel 2014 (cfr.
verbale 1, pagg. 5 e 7 e verbale 2, pagg. 6 e 8); che quo i problemi incon-
trati a causa del suo orientamento sessuale egli ha indicato che sarebbe
stato costretto a cambiare diverse volte casa; che infatti non appena la
gente del posto veniva a conoscenza della sua omosessualità egli temeva
di essere aggredito e pertanto già allorquando risiedeva a C._______ sa-
rebbe stato costretto a cambiare più volte casa (cfr. verbale 1, pag. 6 e
verbale 2, pag. 3); che a C._______ sarebbe stato aggredito due volte (cfr.
verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 4 seg.); che nel 1994 sarebbe stato
aggredito da più di venti persone a mani nude e con i bastoni (cfr. verbale 1,
pag. 6 e verbale 2, pag. 5); che successivamente sarebbe stato aggredito
nel 2005 da cinque parenti di un ragazzo, tale F._______, con il quale
avrebbe avuto una relazione (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 5
seg.); che tale aggressione sarebbe avvenuta a G._______ nel cortile di
fronte a casa (cfr. verbale 2, pag. 6); che ciononostante, secondo le sue
stesse indicazioni, egli nel 2005 avrebbe vissuto in un altro settore della
città C._______ (cfr. verbale 1, pag. 6); che altresì, l'ultima relazione che
avrebbe intrattenuto in Nigeria, più precisamente a D._______, sarebbe
stata con E._______, il quale avrebbe rivelato la loro relazione alla sua
famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale 2, pag. 3); che interrogato
su tale questione l'insorgente ha indicato che la relazione con E._______
sarebbe durata una settimana (cfr. verbale 1, pag. 7); che chiestogli nuo-
vamente quanto tempo fosse durata la suddetta relazione egli ha indicato
sei mesi (cfr. verbale 2, pag. 7); che interrogato su tale contraddizione egli
ha indicato che la relazione con E._______ sarebbe iniziata sei mesi dopo
d'essersi conosciuti (cfr. verbale 2, pag. 8); che quest'ultima spiegazione,
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contrariamente da quanto indicato nell'atto ricorsuale, non soccorre l'insor-
gente giacché in seguito improvvisamente egli ha indicato che la relazione
sarebbe durata un giorno (cfr. verbale 2, pag.9); che essendo le conse-
guenze di questa relazione ad aver obbligato l'insorgente all'espatrio, mal
si comprende che lo stesso si sia contraddetto in maniere lampante su
eventi tanto importanti; che ad ogni modo, egli ha poi indicato che una volta
invitato a lasciare la casa dello zio a D._______, non avrebbe avuto nessun
altro posto dove poter recarsi all'infuori della Svizzera; che sorprende come
non abbia pensato di recarsi dalla madre residente a tuttora in Nigeria a
H._______, Edo State, e con la quale avrebbe un buon rapporto ed abbia
invece pensato alla Svizzera come unica soluzione (cfr. verbale 1, pag. 4
e verbale 2, pagg. 4 e 6 seg.); che, per il resto, onde evitare ulteriori ripeti-
zioni, si rimanda alle considerazioni della decisione della SEM;
che per sovrabbondanza si aggiunga, che a mente di questo Tribunale, in
Nigeria, l'omosessualità era di per sé già penalmente punibile dal codice
penale prima dell'entrata in vigore della legge Same Sex Marriage (Prohibi-
tion) Act in gennaio 2014; che l'introduzione di tale legge ha avuto soprat-
tutto un effetto di maggiore stigmatizzazione degli omosessuali in Nigeria
da parte della società e dei famigliari; che ciononostante lo stesso non ha
subito condanne a causa del suo orientamento sessuale e, come visto più
sopra, lo stesso ha un buon rapporto con la madre;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, malgrado si verifichino occasionalmente degli scontri violenti,
la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che nonostante il suo orientamento sessuale e la possibile stigmatizza-
zione sociale egli ha potuto frequentare (…) anni di scuola ottenendo il di-
ploma di tecnico (…) ed ha un'esperienza professionale decennale in tale
ambito (cfr. verbale 1, pag. 4); che, inoltre la madre, con la quale ha buoni
rapporti, risiede a tuttora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 4 e ver-
bale 2, pag. 4); che, avendo vissuto dall'infanzia fino al 2011 a C._______
e dal 2011 a sicuramente il 2012 a D._______ (cfr. verbale1, pag. 4), si può
partire dal presupposto che abbia una buona rete sociale in Patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo
punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata;
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: