Corte IV
D-1682/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione della giudice
Jenny de Coulon Scuntaro;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Guinea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 marzo 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1682/2009
Fatti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
2 febbraio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione dell'11 febbraio 2009 e del 9 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 16 marzo 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 marzo 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
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che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art.
52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere minorenne al
momento dell'inoltro della domanda d'asilo, cittadino guineano, nato a
B._______ (C._______), vissuto dal 1996 a D._______ (E._______)
ed di essere espatriato il (...),
che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine, per il timore
della vendetta da parte del padre – Imam del quartiere – della sua
fidanzata, la quale sarebbe rimasta incinta, avrebbe abortito e sarebbe
deceduta il giorno stesso rispettivamente nel novembre 2008 a causa
di una forte emorragia,
che, il 18 dicembre 2008 l'interessato si sarebbe imbarcato su una
nave nel porto di E._______, senza documenti ed illegalmente e
sarebbe arrivato in un luogo a lui sconosciuto. Lo stesso giorno
avrebbe proseguito il suo viaggio in autobus fino a Ginevra, dove
avrebbe trascorso del tempo per strada e sarebbe arrivando a Vallorbe
il 1° gennaio rispettivamente febbraio 2009,
che l'interessato ha affermato di non avere subito controlli né pagato
per l'intero viaggio d'espatrio,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
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che, nella decisione del 16 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di essere stato minorenne
al momento del deposito della domanda d'asilo e sostenuto di non
aver potuto consegnare alcun documento, ritenuto che alla sua
partenza dalla Guinea sarebbe stato ancora minorenne e non avrebbe
avuto alcun documento da portare con sé,
che, inoltre, il ricorrente ha addotto - come già riferito in corso di
procedura - che non potrebbe rientrare in Guinea dove la sua vita
sarebbe in grave pericolo in quanto il padre della sua fidanzata, la
quale aspettava un bambino da lui e sarebbe deceduta a causa di un
emorragia successiva all'aborto, vorrebbe vendicarsi contro
l'interessato. Quest'ultimo non avrebbe inoltre nessuna possibilità di
farsi proteggere dalla Polizia, visto che il padre della sua fidanzata
sarebbe l'Imam del quartiere,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne,
che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la
durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al
raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di
fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente
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l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante,
dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22
e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì
possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, il TAF osserva che il ricorrente ha presentato la
sua domanda d'asilo in data 2 febbraio 2009 ed ha asserito di
compiere i diciotto anni il 1° marzo 2009. Vale sottolineare che, da un
lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di
rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, nel
corso dell'audizione dell'11 febbraio 2009, egli ha dichiarato in modo
assulutamente inverosimile di avere lavorato come apprendista
conducente e facchino dal 1997 al 2000 (cfr. pag. 2 e 3), quindi alla
tenera età di sei a nove anni. Dall'altro lato, dall'esame radiologico,
effettuato il (...), risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni
e comunque nettamente maggiore all'allegata età di 17 anni e 11 mesi.
Per di più, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata
produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale d'audizione
dell'11 febbraio 2009 pag. 4 e 5). Di conseguenza e conto tenuto
dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della
genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è
ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una
persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto
l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
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permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha allegato di essersi imbarcato clandestinamente su
una nave nel porto di E._______, arrivando di notte in Europa, in un
luogo a lui ignoto, dove avrebbe trascorso la notte a casa di uno
sconosciuto. Una persona che avrebbe incontrato per caso gli avrebbe
comprato un biglietto per l'autobus, il quale lo avrebbe portato a
Ginevra. L'insorgente ha dichiarato di non sapere né da quali luoghi
sarebbe transitato, né la durata del viaggio e di non essere mai stato
controllato. Arrivato a Ginevra, avrebbe trascorso del tempo per strada,
dove avrebbe incontrato delle persone che lo avrebbero aiutato. In
data 1° gennaio 2009 (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag.
4) sarebbe arrivato a Vallorbe, dove ha depositato la sua domanda
d'asilo (domanda depositata in verità il 1° febbraio 2009, cfr. formulario
agli atti A 2/2),
che l'insorgente ha asserito di avere viaggiato senza documenti né
subire dei controlli (cfr. verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009
pag. 10) e di non avere pagato nulla per l'intero viaggio d'espatrio
(cfr. ibidem),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, per di più, l'insorgente ha affermato di non avere intrapreso
alcuno sforzo per contattare i propri familiari in patria e farsi mandare
per posta un documento ai sensi della legge (cfr. verbale d'audizione
del 9 marzo 2009 pag. 3),
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché al momento dell'espatrio sarebbe stato minorenne e
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il suo Paese d'origine non sarebbe ben organizzato (cfr. ricorso
pag. 2). Inoltre, il ricorrente ha affermato di non potere fare arrivare
alcun documento dal suo Paese d'origine, poiché non ne avrebbe mai
posseduti. Tali asserzioni non costituiscono ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato, sostanzialmente, di essere espatriato
dalla Guinea per il timore di essere arrestato nonché rispettivamente
ucciso da parte del padre – Imam del quartiere - della sua fidanzata, la
quale sarebbe rimasta incinta di lui e sarebbe deceduta in seguito ad
un'aborto (cfr. verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 6-7 e del
9 marzo 2009 pag. 8, 11 e 13-17),
che il ricorrente ha asserito di essere in serio pericolo di vita tornando
in Guinea,
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che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate
dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda
raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
inverosimile. Basti rilevare - tra gli altri - che l'incapacità del ricorrente
di indicare esattamente la data della morte della sua fidanzata (fine
novembre 2008 come asserito durante l'audizione dell'11
febbraio 2009 pag. 7 o nel mese d'agosto come riportato durante
l'audizione del 9 marzo 2009 pag. 12) - porta a concludere senza
dubbio all'inverosimiglianza di tale avvenimento, così come - di
conseguenza - all'inconsistenza delle persecuzioni in caso di rientro in
Patria ad esso correlate, ed in particolare da parte del padre della
stessa, le quali il ricorrente pretenderebbe far valere a sostegno della
sua domanda,
che peraltro, le minacce nonché le ricerche di cui il ricorrente pretende
essere vittima da parte del padre della sua fidanzata gli sarebbero
state soltanto riferite dal fratello della fidanzata (cfr.
verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 14),
che, inoltre, l'asserita allegazione secondo cui il padre della vittima
sarebbe l'Imam del quartiere (cfr. verbale d'audizione
dell'11 febbraio 2009 pag. 6 e del 9 marzo 2009 pag. 11) - e che di
conseguenza il ricorrente non potrebbe beneficiare della protezione
della Polizia (cfr. ricorso pag. 2) - costituisce una mera affermazione di
parte non corroborata in alcun elemento verosimile,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
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che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Guinea possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
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che, inoltre, la situazione vigente in Guinea non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane, ha una certa esperianza professionale (come
appresndista conducente e facchino) e può beneficiare in Patria di una
rete sociale (cfr. verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 2 e 4),
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
degll'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
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spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
La giudice unica: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Chiara Piras
Data di spedizione:
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