B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1689/2014
S e n t e n z a d e l 7 a p r i l e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (...),
Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 marzo 2014 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data
28 febbraio 2014 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 4 marzo 2014 (di seguito: verbale 1) e del
13 marzo 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
24 marzo 2014, notificata alla richiedente il medesimo giorno (cfr. at-
to A14/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della doman-
da d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento
dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita,
esigibile e possibile;
il ricorso del 28 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 31 marzo 2014) con il quale l'insorgente ha chiesto l'annulla-
mento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugia-
to e la concessione dell'asilo, come pure, sussidiariamente, la trasmissio-
ne degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio e, in subordine, la
concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsua-
le tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese
processuali con protestate spese e ripetibili;
gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 31 marzo 2014;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale il 3 aprile 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF, il ri-
corso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA;
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che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel me-
rito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità
inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di
asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessata ha dichiarato
di essere cittadina italiana e albanese, nata a B._______ (Albania) e da
20 anni residente in Italia e da 13 anni nel comune di C.________
(cfr. verbale 1, pagg. 1, 3 e 5);
che avrebbe lasciato l'Italia il 28 febbraio 2014 per motivi medici (cfr. ver-
bale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pagg. 1-6);
che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha ritenuto che
la richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi,
non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una prote-
zione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allon-
tanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontana-
mento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che i suoi problemi in Italia sa-
rebbero cominciati nel 1994 a causa di un errore medico durante un in-
tervento che le avrebbe rovinato la vita; che, nonostante si fosse rivolta a
innumerevoli medici, non avrebbe trovato nessuno in grado di poter o vo-
ler risolvere i suoi problemi medici; che sembrerebbe che l'unica possibili-
tà per risolvere i suoi problemi di salute sarebbe stata quella di farsi cura-
re all'estero; che, inoltre, in Italia avrebbe già presentato delle denuncie
senza tuttavia ottenere giustizia; che, pertanto, tali vicissitudini sarebbero
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delle persecuzioni nei suoi confronti; che, infatti, il calvario medico subito
sarebbe una piena violazione dell'art. 3 CEDU; che, altresì, le autorità ita-
liane non le avrebbero assicurato la giustizia di cui avrebbe avuto diritto;
che la ricorrente riconduce a delle persecuzioni il fatto d'essere stata vit-
tima di un errore medico, giacché l'autore di tal errore non sarebbe mai
stato punito a causa dell'inefficacia della giustizia italiana; che tutto quan-
to allegato sarebbe da ricondurre alla discriminazione razziale che subi-
scono gli albanesi, anche per coloro che avrebbero ottenuto la nazionalità
italiana, in Italia; che altresì l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ille-
cita ed inesigibile in quanto in Italia le sarebbero negate le cure essenziali
e rischierebbe dunque la morte;
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asi-
lo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che segnata-
mente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è presentata
esclusivamente per motivi economici o medici;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza
di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18
LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi
(qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento fissati dall'art. 83 cpv. 3 seg. della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8
consid. 4.2 e riferimenti ivi citati);
che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residen-
za, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, na-
zionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pre-
giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel
senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona
a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le
difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la po-
vertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un
alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza
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d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in
questione, può essere confrontata;
che, nel caso di specie, la ricorrente non ha chiesto alla Svizzera
protezione contro delle persecuzioni, non avendo allegato di essere
esposta personalmente e concretamente o di avere fondato timore di
essere esposta in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel proprio
Paese, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dalla ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine medico, ovvero
al problema fisico scaturito a causa d'un errore medico (cfr. verbale 1,
pag. 7 e verbale 2, pagg. 2-5); che tale motivo, come manifestamente ri-
conoscibile, non rientra, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzio-
ne in senso lato giusta l'art. 18 LAsi;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Italia possa essere confrontata al rischio reale ed immedia-
to di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione con-
tro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione in Italia non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi;
che non soccorrono la ricorrente le allegazioni fatte valere in sede di
ricorso giusta le quali ha indicato d'aver vissuto tali vicissitudini in quanto
appartenente all'etnia albanese; che, in tale contesto, non v'è motivo di
ritenere che l'insorgente in Italia non possa ottenere dalle competenti
autorità, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro
l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del prin-
cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente rico-
nosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto inter-
nazionale assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18
consid. 14b lett. ee e riferimenti ivi citati);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, quanto alla situazione personale della ricorrente, potrà ritornare in
Italia dal marito e la figlia; che avendo vissuto gli ultimi 20 anni in Italia ed
avendo ottenuto pure la cittadinanza italiana, si può partire dal
presupposto che abbia un'ottima rete sociale in patria;
che, come correttamente rilevato dall'UFM, ella potrà rivolgersi nuova-
mente ai servizi medici per ricevere le cure necessarie;
che, infatti, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provviso-
ria; che, in effetti, come si può evincere dalla cronistoria sullo stato di sa-
lute della ricorrente e dai mezzi di prova depositati agli atti, in Italia le so-
no state garantite le cure dai servizi medici italiani (cfr. atto A2, all. 3 e 7);
che peraltro non può essere motivo d'inesigibilità dell'allontanamento il
solo motivo che al Paese d'origine o di provenienza lo standard di cure
non è comparabile a quello svizzero (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso l'Ita-
lia è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44
LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure pos-
sibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: