B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1689/2019
Sen t en z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), con la figlia
B._______, nata il (…),
Senegal,
entrambe rappresentate dalla signora Cecilia Sanna,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 3 aprile 2019 / N (…)
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Visto:
le domande d’asilo che A._______ con la figlia B._______, asserite citta-
dine senegalesi, hanno presentato in Svizzera il (…) marzo 2019 (cfr. atti
n. 1/2 e 2/2 della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]),
la segnalazione quale caso vulnerabile del (…) marzo 2019, ove si evince
che la richiedente avrebbe subito delle violenze sessuali ripetute mentre si
trovava a C._______, poco prima di chiedere l’asilo in Svizzera, e che sa-
rebbe stato richiesto un accompagnamento ed un sostegno psicologico;
che inoltre la medesima interessata sarebbe molto provata e stanca, in
quanto madre sola con una figlia, dato che il marito l’avrebbe lasciata (cfr.
atto n. 21/1 della SEM),
la segnalazione quale caso medico al (…) SEM del (…) marzo 2019 da
parte dell’(…), ove si evince in particolare che la richiedente è in gravidanza
al terzo mese di gestazione, con termine previsto per il parto il (…) (cfr. atto
n. 18/1 della SEM),
il verbale di rilevamento dei dati personali del (…) marzo 2019 di
A._______, nel corso del quale l’interessata ha segnatamente dichiarato di
essersi sposata religiosamente il (…) in Senegal con D._______, il quale
ultimo soggiorno a lei conosciuto sarebbe C._______ (cfr. atto n. 19/7 della
SEM, p.to 1.14, pag. 3),
il verbale del colloquio personale di A._______ del (…) aprile 2019 ai sensi
dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regola-
mento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentita in merito
all’eventuale competenza dell’Italia o della E._______ per la trattazione
della loro domanda d’asilo (cfr. atto n. 24/2 della SEM),
la domanda di ripresa in carico delle interessate del 1° aprile 2019, da parte
della Svizzera alle autorità italiane preposte, in applicazione dell’art. 18
par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 25/7 della SEM),
la risposta delle autorità italiane del 2 aprile 2019 di ripresa in carico delle
richiedenti ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr.
atto n. 25/7 della SEM),
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la decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 3 aprile 2019,
notificata il 4 aprile 2019 (cfr. atto n. 31/1 della SEM), mediante la quale la
predetta autorità non è entrata nel merito delle domande d’asilo delle inte-
ressate ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo (LAsi,
RS 142.31), ha pronunciato l’allontanamento [recte: trasferimento] delle
medesime verso l’Italia, intimando loro di lasciare la Svizzera al più tardi il
giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, come pure incaricando
il F._______ di eseguire la decisione di allontanamento e togliendo l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione,
il ricorso del 9 aprile 2019 (cfr. risultanze processuali) ed i documenti alle-
gati allo stesso, inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione della SEM, con il quale
le ricorrenti hanno concluso in via supercautelare che l’esecuzione della
decisione [recte: del trasferimento] venga sospesa ed in via principale che
al ricorso venga restituito l’effetto sospensivo, all’annullamento della deci-
sione impugnata ed al rinvio degli atti di causa all’autorità di prime cure per
un nuovo esame delle allegazioni e per l’esame in Svizzera della loro do-
manda d’asilo; altresì, esse hanno presentato un’istanza di assistenza giu-
diziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e
del relativo anticipo, con protesta di spese,
la ricezione degli atti della SEM da parte del Tribunale in data
10 aprile 2019,
il rapporto medico del (…) aprile 2019 dell’G._______ di H._______, (…)
relativo a A._______ (cfr. atti SEM),
l’ordinanza dell’11 aprile 2019, con la quale il Tribunale ha sospeso provvi-
soriamente, a titolo di misure supercautelari, l’esecuzione del trasferi-
mento,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111
lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a
cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti,
che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata
nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di
una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3.;
2007/8 consid. 5),
che nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare
applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che
di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente
può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato
internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III,
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in ca-
rico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017
VI/5 consid. 6.2),
che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15 Regolamento
Dublino III),
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che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un
nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo
il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati),
che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno
rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo
«EURODAC», che la ricorrente A._______, ha presentato una domanda
d’asilo dapprima in Italia il (…) maggio 2017 e poi in E._______ il (…) di-
cembre 2018 (cfr. atti n. 6/1 e n. 7/1 della SEM),
che nel corso dell’audizione tenutasi il (…) aprile 2019, la ricorrente ha se-
gnatamente dichiarato di aver lasciato illegalmente, e senza documenti, il
suo Paese d’origine, nel febbraio 2014 ed in seguito alla sua entrata in
Italia nell’aprile 2017, di aver depositato una domanda d’asilo,
che in seguito avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno per motivi uma-
nitari delle autorità italiane, con validità sino al (…) 2019; che lo stesso per-
messo l’avrebbe perso, smarrimento che avrebbe denunciato, chiedendo
altresì un nuovo permesso di soggiorno; che quest’ultima richiesta sarebbe
però stata bloccata,
che ella avrebbe interposto ricorso contro la decisione che le negava la
protezione internazionale in Italia, gravame che sarebbe ancora pendente,
che nel dicembre 2018 le ricorrenti si sarebbero dapprima spostate per una
(…) di giorni in I._______ e poi in E._______, ove hanno depositato una
domanda d’asilo; che quest’ultima sarebbe stata rifiutata dalle autorità (…),
in quanto l’Italia sarebbe stata competente per la trattazione della stessa,
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che a fine dicembre 2018 sarebbe rientrata con la figlia in Italia, ove
avrebbe vissuto presso amici a C._______ fino nel marzo 2019, quando
ha depositato la domanda d’asilo in Svizzera,
che inoltre ha dichiarato di essere al terzo mese di gravidanza e chiede un
sostegno psicologico, in quanto non si sentirebbe bene psicologicamente,
che sulla base di tali elementi, in data 1° aprile 2019, la SEM ha presentato
alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regola-
mento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico delle ricorrenti fondata
sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 25/7 della
SEM),
che il 2 aprile 2019 – ovvero entro i termini previsti all’art. 25 par. 1 Rego-
lamento Dublino III –, le predette autorità italiane, hanno accettato di ri-
prendere in carico le richiedenti, sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. d Rego-
lamento Dublino III (cfr. atto n. 27/1),
che di conseguenza – senza ulteriori disamine in merito alla disposizione
topica applicabile in specie per la ripresa in carico delle richiedenti da parte
dell’Italia e meglio sulla base dell’art. 12, dell’art. 18 par. 1 lett. b o
dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III – la competenza dell’Italia,
peraltro non contestata dalle ricorrenti, è di principio data,
che nella fattispecie, le insorgenti allegano anzitutto che la ricorrente, tro-
vandosi al terzo mese di gravidanza con una figlia in tenera età, sarebbe
da trattare quale caso vulnerabile, applicando i principi della sentenza della
CorteEDU Tarakhel c. Svizzera del 4 novembre 2014,
che però, nella risposta d’accettazione del trasferimento delle insorgenti da
parte delle autorità italiane, che si fonderebbe sul nuovo assetto normativo
del diritto d’asilo previsto in Italia, si sarebbe fatto riferimento per l’alloggio
del nucleo familiare alla lettera circolare dell’8 gennaio 2019; che tale let-
tera circolare, si baserebbe segnatamente sul decreto Salvini, entrato in
vigore il 5 ottobre 2018, che come diversi studi, rapporti internazionali e
giurisprudenza di diverse Corti europee confermano, non assicurerebbe
una presa in carico dei casi vulnerabili conforme alle disposizioni ed alla
giurisprudenza internazionale,
che invero le richiedenti, secondo il nuovo impianto normativo del diritto
d’asilo, verranno alloggiate in un Centro di accoglienza straordinaria (CAS)
o in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), e non avranno
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invece diritto ad essere alloggiate – come era invece il caso prima del de-
creto Salvini per i casi di persone vulnerabili – in un Centro SPRAR (Si-
stema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati); che presso i primi, non
sarebbero più disponibili alcuni servizi quali il sostegno psicologico e quelli
relativi all’orientamento sul territorio ed i costi per l’accoglienza di ogni sin-
golo richiedente sarebbero stati ridotti,
che inoltre per la ricorrente, in attesa dell’esito del ricorso presentato in
Italia il (…) (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), dato che il suo permesso di sog-
giorno per motivi umanitari scadrebbe il (…) 2019, è incerto lo statuto giu-
ridico che potrà ottenere in futuro in Italia,
che tale situazione d’incertezza risulterebbe maggiormente grave tenuto
conto della vulnerabilità e delle fragilità che avrebbero comportato il rilascio
del permesso di soggiorno per motivi umanitari in Italia, e segnatamente il
fatto che la ricorrente avrebbe subito maltrattamenti e violenze sia in
J._______, come pure in K._______; avrebbe perso una figlia, gravemente
malata e gettata in mare dai passatori durante l’attraversata verso l’Italia
dalla K._______, necessitando quindi di un sostegno medico – psichiatrico
specifico per tale situazione post-traumatica,
che ritenuti tali elementi, in sunto le insorgenti ritengono che la SEM, nella
decisione impugnata, non abbia esaminato in modo sufficiente il nuovo
quadro normativo del diritto d’asilo in Italia e come in concreto si presente-
ranno le strutture d’accoglienza nello stesso Paese,
che pertanto, le garanzie circa un’adeguata presa in carico delle interes-
sate difetterebbero in specie, e si prospetterebbe una violazione dell’art. 3
CEDU da parte della Svizzera in caso di trasferimento delle stesse in Italia,
che, giusta l’art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III, qualora
sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente
designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere
che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trat-
tamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo
III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come
competente,
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che qualora non sia possibile eseguire il trasferimento del richiedente verso
lo Stato membro designato in base a tali criteri o verso il primo Stato mem-
bro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato
la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente,
che è certo notorio che le autorità italiane conoscono, specialmente a par-
tire dal 2011, dei seri problemi quanto alla capacità d’accoglienza dei ri-
chiedenti l’asilo; che possono in particolare essere confrontate con impor-
tanti difficoltà sul piano dell’alloggio, delle condizioni di vita, o dell’accesso
alle cure mediche in alcune circostanze (cfr. in particolare: Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Conditions d’accueil en Italie: À propos
de la situation actuelle des requérants d’asile ed des bénéficiaires, agosto
2016; sentenza del Tribunale F-805/2019 del 21 febbraio 2019),
che all’ora attuale non vi sono tuttavia fondati motivi di ritenere, anche pren-
dendo in considerazione la documentazione presentata dalle ricorrenti
(doc. 8 -10), che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e
nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr.
art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e, in tal senso, ne applica le disposizioni,
che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Gre-
cia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d’asilo in Italia non
venga applicata, né che la procedura d’asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ri-
corso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d’origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Gre-
cia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi
Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e
altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),
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che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una pro-
cedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 secondo comma
Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, e pertanto il
trasferimento delle interessate nello Stato membro competente è presunto
essere ammissibile,
che tale presunzione di sicurezza può essere ribaltata in presenza di indizi
seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il
diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),
che, come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2 [e
consid. 9.1 non pubblicato], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1,
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 e 10.2), la SEM può entrare nel merito della
domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato
sarebbe competente per il trattamento della domanda per dei “motivi uma-
nitari” ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente
dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in
diritto interno svizzero la clausola di sovranità; che qualora, invece, il tra-
sferimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga all’art. 4
della CartaUE, all’art. 3 della CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, l’autorità infe-
riore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel me-
rito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in
Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio
DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopracci-
tata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non
può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie
individuali dall’Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all’età dei
fanciulli ed alla preservazione dell’unità della famiglia; che in assenza di
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tali garanzie individuali da parte dell’Italia vi sarebbe il rischio di violazione
dell’art. 3 CEDU,
che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie
fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l’asilo vengono indicati
con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto
riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall’Italia ri-
guardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia, sono da
considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete e ciò malgrado
sia indicato unicamente l’aeroporto di destinazione e non l’alloggio (cfr.
DTAF 2016/2 consid. 5),
che tale giurisprudenza è stata pure confermata dalla CorteEDU con deci-
sione Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016,
30474/14, §34-35,
che malgrado quanto sopra rilevato, vi è luogo di constatare in specie, che
la SEM, nella decisione impugnata, non ha tenuto conto della situazione
come si presenta all’ora attuale in Italia (cfr. in particolare il parere
dell’OSAR citato nel ricorso ed allegato allo stesso sub doc. 10; cfr. anche
numerosi articoli di stampa consultabili su internet e concernenti gli effetti
del decreto Salvini),
che invero, secondo il decreto Salvini, entrato in vigore il 5 ottobre 2018,
solo i richiedenti d’asilo minorenni e coloro che sono riconosciuti quali rifu-
giati sono alloggiati nei Centri SPRAR, categorie alle quali le ricorrenti non
appartengono,
che, negli altri Centri collettivi governativi d’alloggio di richiedenti l’asilo
(CARA e CAS), come sarebbe il caso delle interessate – visto anche in
particolare la chiara menzione nella garanzia del 2 aprile 2019 delle auto-
rità italiane alla lettera circolare dell’8 gennaio 2019 – soltanto l’accesso ad
una medicina d’urgenza sembra essere assicurata (cfr. in tal senso anche:
sentenza del Tribunale D-835/2019 del 6 marzo 2019), mentre che l’assi-
stenza psicologica o altre cure mediche adeguate non sarebbero invece
assicurate,
che, nella sua decisione, la SEM rileva in modo generico che l’Italia dispor-
rebbe di un’infrastruttura medica sufficiente, e che si può presumere,
nell’ambito del sistema Dublino, che lo Stato membro competente fornisca
le cure mediche adeguate e garantisca l’accesso al trattamento medico
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necessitato, nonché che soltanto la capacità al trasferimento sarebbe de-
cisiva per il seguito della procedura Dublino; che inoltre, riferendosi alla
circolare dell’8 gennaio 2019, le strutture ove sarebbero alloggiate le fami-
glie trasferite nell’ambito della procedura Dublino (CAS o CARA), sareb-
bero adeguate e atte a garantire la protezione dei diritti fondamentali, in
particolare l’unità familiare e la protezione dei minori, come comunicato
dall’Unità Dublino italiana,
che tuttavia, vista la particolarità del caso di specie, trattandosi effettiva-
mente di un caso vulnerabile, ovvero di una madre sola, in stato di gravi-
danza, con una bambina in tenera età, nonché con allegate problematiche
psicologiche, potenzialmente necessitanti di un supporto psicologico se
non psichiatrico, risulta opportuno e necessario effettuare, prima dell’even-
tuale trasferimento verso l’Italia, degli accertamenti supplementari atti a de-
terminare che il nucleo familiare venga adeguatamente preso in carico
dalle autorità italiane secondo la loro vulnerabilità e le loro esigenze, nel
rispetto delle disposizioni internazionali e della giurisprudenza succitate,
che la presunzione derivante dall’applicazione della direttiva accoglienza
che garantisce segnatamente ai richiedenti l’asilo la fornitura di cure medi-
che adeguate e garantisce l’accesso al trattamento medico necessario (cfr.
la decisione impugnata, p.to II, pag. 6) non sarebbe, ad essa sola, giustifi-
cante la liceità di un trasferimento nel presente caso,
che la SEM dovrà determinare in maniera concreta se le interessate, in
caso di un loro trasferimento in Italia, avranno accesso ad un alloggio con-
forme alla loro vulnerabilità ed alle cure mediche e psicologiche per
A._______, visto in particolare la scadenza del suo permesso di soggiorno
per motivi umanitari e delle condizioni di accoglimento presenti in Italia a
seguito dell’entrata in vigore del decreto Salvini,
che in caso di risposta negativa, l’autorità inferiore dovrà dimostrare che
l’esecuzione del trasferimento delle ricorrenti permane ammissibile e che,
malgrado un certo numero di elementi sfavorevoli per le ricorrenti (cfr. il
memoriale ricorsuale), non esistono dei motivi umanitari ai sensi
dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
che, in caso contrario, la SEM sarà invece tenuta ad applicare la clausola
di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III concretizzata
all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
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che, di conseguenza, vi è luogo di annullare la decisione impugnata per
accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106
cpv. 1 lett. b LAsi), e di rinviare gli atti di causa alla SEM per completamento
dell’istruzione e nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA),
che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 3 aprile 2019
è annullata,
che con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate
l’11 aprile 2019 sono revocate,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda ten-
dente alla restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, risulta priva d’og-
getto,
che, visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese proces-
suali,
che pertanto, l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione
dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, è divenuta
pure senza oggetto,
che non sono attribuite delle indennità alle ricorrenti ai sensi dell’art. 111ater
LAsi, in quanto le stesse sono state assistite dal rappresentante legale de-
signato dalla SEM ai sensi dell’art. 102h LAsi,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
,
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione della SEM del 3 aprile 2019 è annullata e gli atti di causa le
sono ritrasmessi per un complemento d’istruzione e la pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Le misure supercautelari pronunciate l’11 aprile 2019 sono revocate.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Non sono accordate spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: