Corte IV
D-1692/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1692/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 30 gennaio
2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
loro domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 13 febbraio 2009 e del 5 marzo 2009,
la decisione dell'UFM dell'11 marzo 2009, che tuttavia il ricorrente ha
rifiutato di ritirare e di firmarne l'avviso di notifica e di ricevuta (cfr. agli
atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 marzo 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia (...),
nato a B._______ (C._______), e vissuto a B._______, D._______
(C._______) fino al suo espatrio,
che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel novembre
2008, in quanto sarebbe stato oggetto di maltrattamenti dal secondo
marito di sua madre, il quale - dopo la morte di quest'ultima - si
sarebbe risposato con un'altra donna, che avrebbe altresì maltrattato
l'interessato. Quest'ultimo sarebbe stato minacciato di morte, dopo
che egli avrebbe picchiato il figlio del secondo marito di sua madre,
nonché suo fratellastro,
che l'interessato avrebbe raggiunto il E._______ in auto, dove sarebbe
stato per più o rispettivamente per meno di un mese presso un amico.
Da F._______ si sarebbe imbarcato su una nave che l'avrebbe portato
in G._______, da dove avrebbe raggiunto successivamente la
Svizzera, senza subire controlli e senza documenti,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
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che, nella decisione dell'11 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che gli è oggettivamente
impossibile di consegnare o far arrivare dalla Nigeria un documento
d'identità, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché non
avrebbe mai posseduto un passaporto od una carta d'identità, ritenuto
che nel suo Paese sarebbero utilizzati solo da pochissime persone.
L'insorgente sottolinea che in passato avrebbe fatto richiesta per il
rilascio della carta d'identità, tuttavia senza successo,
che, inoltre, il ricorrente ha ribadito che sarebbe fuggito dalla Nigeria
per i problemi avuti con il suo patrigno il quale, l'avrebbe minacciato di
morte e sarebbe riuscito a rintracciarlo anche in E._______. Egli non
potrebbe quindi rientrare in Nigeria dove la sua vita sarebbe in grave
pericolo e dove non avrebbe nessuno a cui appoggiarsi, così come in
considerazione del fatto che avrebbe dei problemi di salute che
necessiterebbero di monitoraggio,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
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applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato dal E._______ sino in
G._______ su una nave, stipato nella stiva (cfr. verbale d'audizione del
13 febbraio 2009 pag. 6-7), senza tuttavia essere in grado di indicare
né la data esatta della partenza e la durata del viaggio, né il Paese in
G._______ dove sarebbe sbarcato e la data dello sbarco (cfr. verbali
d'audizione del 13 gennaio 2009 pag. 6-7 e del 5 marzo 2009 pag. 9) e
tantomeno il nome o la bandiera della nave (cfr. verbale d'audizione
del 5 marzo 2009 pag. 13),
che non soccorrono l'insorgente nemmeno le dichiarazioni rese circa
la continuazione del viaggio di espatrio dalla G._______ fino in
Svizzera senza documenti e senza controlli. Egli infatti si è più volte
contraddetto sul mezzo che avrebbe utilizzato per arrivare sul nostro
territorio, affermando dapprima che avrebbe trovato un passaggio in
auto per H._______ (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag.
7) successivamente che, avrebbe viaggiato in treno senza subire alcun
controllo fino a H._______ (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio
2009 pag. 7) e infine che, avrebbe preso il bus fino a I._______
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rispettivamente fino a H._______ da dove poi avrebbe raggiunto
J._______ in treno (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo 2009 pag. 13),
che non è credibile che, una volta sbarcato in G._______, il ricorrente
sarebbe stato aiutato da uomo, che gli avrebbe trovato un passaggio in
auto (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 7),
rispettivamente gli avrebbe dato dei soldi nonché fatto un biglietto del
treno (cfr. ibidem), rispettivamente che degli sconosciuti gli avrebbero
regalato dei soldi e pagato per lui il bus (cfr. verbale d'audizione del 5
marzo 2009 pag. 13-14), senza peraltro chiedere a nessuno dove si
trovava (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 7),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti
(cfr. ricorso pag. 2). Il ricorrente si è peraltro contraddetto
sull'allegazione secondo cui avrebbe richiesto la carta d'identità (cfr.
ricorso pag. 2 e verbale d'audizione del 5 marzo 2009 pag. 12). Tali
asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la
mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, tenuto conto che,
da un lato, è inverosimile che il ricorrente si identificherebbe nel suo
Paese solo con il proprio nome e dall'altro, non è possibile ammettere
che il ricorrente potesse pensare in buona fede di identificarsi in
Svizzera in base alle sue dichiarazioni (cfr. verbale d'audizione del 13
febbraio 2009 pag. 4),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
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in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dal secondo marito di sua
madre, il quale - dopo che il ricorrente avrebbe picchiato suo figlio -
avrebbe pensato che egli avesse cercato di ucciderlo (cfr. verbali
d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 5-6 e del 5 marzo 2009 pag.
6-7),
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, oltre a quanto già rettamente evidenziato dall'autorità inferiore,
codesto Tribunale tiene a sottolineare che il ricorrente non è stato in
grado di fornire indicazioni precise sulle date dei fatti addotti a
sostegno della sua domanda d'asilo, limitandosi a riportare nel suo
racconto spontaneo indicazioni di tempo quali ad esempio "un giorno",
"una volta", "quella notte" (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo pag.
6-7) ed affermando a più riprese, a domande precise per situare gli
avvenimenti raccontati, di non ricordare (cfr. verbale d'audizione del 5
marzo pag. 4-9, 11 e 13). In particolare, il ricorrente non è stato in
grado di indicare la data in cui avrebbe pregato il suo fratellastro di
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fare qualcosa per lui e in cui l'avrebbe picchiato, allorquando tali fatti
costituirebbero il motivo, nonché corrisponderebbero al momento della
sua fuga dalla Nigeria (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo 2009 pag.
9). Di conseguenza, in ragione dell'incapacità dell'insorgente di
collocare nel tempo i fatti addotti a sostegno della sua domanda
d'asilo, v'è motivo di concludere all'inverosimiglianza degli stessi,
che inoltre non soccorre l'insorgente la mera e non corroborata
allegazione secondo cui egli sarebbe stato rintracciato dal secondo
marito di sua madre addirittura in E._______ (cfr. ricorso pag. 2 e
verbali d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 6 e del 5 marzo 2009
pag. 7 e 11), allorquando egli non ha sostanzialmente saputo indicare
la data di quando questo sarebbe avvenuto (cfr. ibidem pag. 11),
che l'allegazione secondo cui il secondo marito di sua madre sarebbe
uno stregone è irrilevante in materia d'asilo e costituisce una mera
affermazione di parte che il ricorrente ha addotto soltanto in
occasionde della seconda audizione (cfr. verbale d'audizione del 5
marzo 2009 pag. 11 e 14) che non ha nemmeno ripreso in sede di
ricorso,
che, vista l'inattendibilità e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese
dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di
ritenere che insorgente non possa ottenere in Nigeria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
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che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane, ha una formazione scolastica di base, nonché
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un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale d'audizione del 13
febbraio 2009 pag. 2). Inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente
dispone in Patria di un importante rete sociale, ritenuto che uno zio
paterno vive ancora in loco (cfr. ibidem pag. 3) ed il ricorrente ha
affermato di essere conosciuto bene dalla gente della sua zona (cfr.
verbale d'audizione del 5 marzo 2009 pag. 12),
che i problemi medici che il ricorrente ha fatto valere in sede di ricorso
- tramite il rapporto medico del 12 marzo 2009 - non sono suscettibili
d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla
problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che
ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici. Codesto
Tribunale osserva, infatti, che si tratta di semplici disturbi allo (...) che -
mai lamentati precedentemente dal ricorrente - necessitano soltanto
l'assunzione di un semplice medicinale e di un monitoraggio limitato
tutt'al più al (...) (cfr. rapporto medico del 12 marzo 2009 pag. 2),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- K._______ (in copia)
La giudice unica: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna
Data di spedizione:
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