B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1693/2014
Sen t en z a d e l l ' 8 a p r i l e 2 0 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 febbraio 2014 / N […].
D-1693/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 18 settembre 2013, A._______, cittadino iracheno di etnia curda, ha de-
positato in Svizzera una domanda d'asilo.
Sentito sui motivi d'asilo il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per
quanto qui di rilievo (cfr. verbale di audizione dell'8 ottobre 2008 [di seguito:
verbale 1] e del 9 febbraio 2009 [di seguito: verbale 2]), di essere nato e
cresciuto a B._______ (provincia di Mosul, Iraq) e di essere espatriato a
seguito dell'uccisione del fratello, soldato dell'esercito del Partito Democra-
tico del Kurdistan (PDK), da parte dei terroristi. L'interessato avrebbe infatti
temuto di subire la stessa sorte se fosse rimasto nel paese d'origine.
A sostegno della propria domanda d'asilo il richiedente ha allegato la pro-
pria carta d'identità rilasciata a Mosul il 20 settembre 2007.
B.
B.a In data 14 luglio 2009, il richiedente ha ritirato la propria domanda
d'asilo sostenendo che sarebbe dovuto rientrare in patria a visitare la ma-
dre malata (cfr. atti A10/1 e A13/1).
B.b Con scritto del 24 agosto 2009, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha notificato lo
stralcio dai ruoli della procedura d'asilo in oggetto.
C.
C.a Il 9 settembre 2009, il richiedente ha chiesto la riapertura della pro-
pria procedura d'asilo, specificando che la madre sarebbe nel frattempo
deceduta e che, pertanto, non avrebbe più avuto ragione di rientrare in
Iraq (cfr. atto A13/1).
C.b Con scritto del 14 ottobre 2009, l'UFM ha accolto la domanda di ria-
pertura della procedura d'asilo in oggetto.
D.
Il 25 ottobre 2012, al fine di determinare la regione di provenienza dell'in-
teressato, questi è stato sottoposto ad un'analisi condotta da esperti com-
missionati dall'UFM (di seguito: esame LINGUA; atto A19/7).
D-1693/2014
Pagina 3
E.
Con decisione del 21 febbraio 2014, notificata al richiedente il 26 feb-
braio 2014 (cfr. Atto 23/1), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'inte-
ressato ed ha pronunciato l'allontanamento del medesimo dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile.
F.
Con ricorso del 28 marzo 2014 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data
d'entrata: 31 marzo 2014), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata deci-
sione dell'UFM. Egli ha chiesto, in via principale, l'annullamento della deci-
sione impugnata, nonché la concessione dell'asilo ed il riconoscimento
della qualità di rifugiato. Sussidiariamente ha postulato la trasmissione de-
gli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Il ricorrente
ha altresì chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria. Infine ha
presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
G.
Con decisione incidentale del 10 aprile 2014, il Tribunale ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente e chiesto al medesimo il
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese giudiziarie en-
tro il 28 aprile 2014.
H.
In data 23 aprile 2014, l'insorgente ha tempestivamente versato il succitato
anticipo spese al Tribunale.
I.
Il 20 novembre 2014, il Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore, per
conoscenza, una copia del ricorso. Nel contempo ha invitato la medesima
ha volere trasmettere le sue osservazioni.
J.
In data 2 dicembre 2014, l'UFM ha trasmesso al Tribunale le proprie osser-
vazioni al ricorso.
K.
In data 10 dicembre 2014, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza al
ricorrente le osservazioni dell'UFM invitandolo nel contempo ad una presa
di posizione.
D-1693/2014
Pagina 4
L.
Il 30 dicembre 2014, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale la propria re-
plica, allegando alla medesima la copia dei propri documenti nonché
estratti di articoli di internet relativi alla situazione nel paese d'origine.
M.
Con scritto del 7 gennaio 2015, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza
alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della
migrazione, UFM) la summenzionata replica ed i relativi allegati, invitando
nel contempo la medesima ad una presa di posizione in merito.
N.
Il 20 gennaio 2015, la SEM ha trasmesso al Tribunale la propria duplica.
O.
Con scritto del 21 gennaio 2015, il Tribunale ha inviato per conoscenza la
succitata duplica al ricorrente, concedendo nel contempo al medesimo la
facoltà di esprimersi in merito.
P.
Con scritto del 3 febbraio 2015, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale le
proprie osservazioni relative alla summenzionata duplica. Egli ha altresì
allegato fotografie di presunti conoscenti dell'insorgente che sarebbero
morti nel paese d'origine.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro una
decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 cpv. 1 PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente il Tribunale ricorda che il 1° febbraio 2014 è entrata in vi-
gore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale
D-1693/2014
Pagina 5
della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del
26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica
del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento
dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono
rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni
transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento
dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il
nuovo diritto.
3.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti. Rilevante è in primo luogo la
situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e
giurisprudenza ivi citata).
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
D-1693/2014
Pagina 6
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2011/51 consid. 6.2). Sul
piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti
dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori,
nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale
o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future
persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei
motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più
fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50
consid. 3.1.1 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore
dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in
un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi
ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano
minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più
o meno lontano (cfr. ibidem).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
6.
6.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha innanzitutto rilevato una contrad-
dizione circa l'origine declinata dal ricorrente. In particolare questi avrebbe
dapprima affermato di essere nato e cresciuto a B.______ (provincia di
Mosul) allorché, nell'ambito del ritiro della propria domanda d'asilo, egli
avrebbe invece dichiarato di essere nato e cresciuto a C._______ (provin-
cia di Dohuk). In virtù di queste ultime allegazioni, l'UFM ha pertanto rite-
nuto Dohuk quale luogo di origine dell'insorgente, anche perché egli
avrebbe presentato la copia di nuovi documenti i quali attesterebbero que-
sta nuova versione. Per ciò che concerne il merito dei motivi d'asilo, l'auto-
rità ritiene che questi non sarebbero verosimili in ragione delle dichiarazioni
contradditorie che il ricorrente avrebbe reso circa la morte del fratello e
della madre. In particolare, egli avrebbe sostenuto di essere fuggito a se-
guito dell'uccisione del fratello D._______ per mano dei terroristi. Tuttavia,
D-1693/2014
Pagina 7
in occasione del programma di aiuto al ritorno in Iraq a seguito del prece-
dente ritiro della propria domanda d'asilo, l'insorgente avrebbe smentito la
morte del fratello D._______ indicando di volere tornare nel paese d'origine
proprio presso quest'ultimo. Allo stesso modo, malgrado il ricorrente
avesse precedentemente dichiarato il decesso della madre nel 2006, il me-
desimo avrebbe per contro giustificato il ritiro della procedura d'asilo inol-
trata nel settembre del 2009, con la necessità di visitare la madre malata.
L'UFM ha inoltre considerato ragionevolmente esigibile l'allontanamento
dell'interessato verso il paese d'origine, ritenuto che questi proverrebbe da
una delle tre regioni del Kurdistan iracheno e che, grazie all'attività di sol-
dato nell'esercito del PDK del fratello, avrebbe contatti con le autorità
curde.
6.2 Nel ricorso l'insorgente ribadisce di essere espatriato a causa dell'uc-
cisione del fratello ad opera dei terroristi, aggiungendo tuttavia di avere
anch'egli lavorato per il PDK come il fratello, in particolare per i servizi se-
greti di tale partito. Egli non avrebbe rivelato tale aspetto in quanto avrebbe
temuto per la propria vita. Per ciò che riguarda la pretesa contraddizione
rilevata dall'UFM in merito alla morte del fratello, il ricorrente precisa che
egli avrebbe unicamente fornito alle autorità svizzere il numero di telefono
del fratello D._______, ma che ciò non significherebbe che questo sarebbe
in vita. Egli sostiene infatti che il contatto telefonico del fratello sarebbe ora
utilizzato dalla sorella. Per ciò che concerne la morte della madre, egli ri-
badisce che sarebbe avvenuta nel 2006, senza tuttavia essere in grado di
spiegare perché avrebbe indicato di volere tornare in iraq per visitare la
madre malata. A suo dire, il motivo per cui sarebbe voluto rientrare nel
paese d'origine, sarebbe riconducibile ad un grave incidente automobili-
stico che sarebbe occorso alla sorella, la quale in seguito si sarebbe rista-
bilita privando di interesse la sua domanda di ritiro della procedura d'asilo.
In merito alla sua origine, l'insorgente ammette di avere inizialmente men-
tito e conferma di provenire da C._______, nella provincia di Dohuk. In
merito alla situazione generale nel Nord del Iraq, il ricorrente osserva che,
sebben sarebbe migliore rispetto al resto del paese, la sua situazione per-
sonale metterebbe comunque a repentaglio la sua vita in caso di rimpatrio.
Infine, l'insorgente chiede che venga presa in considerazione la sua buona
integrazione in Svizzera, la quale sarebbe provata dalla documentazione
allegata al ricorso.
6.3 Nella sua risposta del 2 dicembre 2014, l'UFM si è limitato a rilevare
che il ricorso non conterrebbe alcun elemento o mezzo di prova in grado di
giustificare una modificazione della propria presa di posizione.
D-1693/2014
Pagina 8
6.4 Nella replica del 30 dicembre 2014, l'insorgente fa valere che negli ul-
timi mesi la situazione generale del Nord dell'Iraq sarebbe drasticamente
peggiorata a causa della presenza dell'autoproclamato Stato Islamico (IS),
tant'è che anche il sito internet della Confederazione sconsiglierebbe qual-
siasi viaggio nel suo paese d'origine.
6.5 Con duplica del 20 gennaio 2015, la SEM osserva che la zona mag-
giormente toccata dal conflitto sarebbe quella del centro e del sud del
paese, allorché la Regione Autonoma del Kurdistan (ARK) non sarebbe
praticamente toccata. Infatti, gli scontri tra l'IS ed i Peshmerga curdi si con-
centrerebbero nella provincia di Ninawa attorno a Mosul, Zumar, Sindschar
e a sud di Kirkuk. Le autorità curde avrebbero raddoppiato la vigilanza,
accentuato le misure di sicurezza e sarebbero riuscite a conquistare nuove
zone all'esterno dell'ARK. Visto quanto precede, la SEM ritiene che nelle
quattro provincie del Kurdistan iracheno non vigerebbe una situazione di
violenza generalizzata e, pertanto, l'allontanamento verso questi territori
rimarrebbe ragionevolmente esigibile. Tale valutazione sarebbe inoltre
conforme alla prassi di vari paesi europei in materia di allontanamento. Nel
caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, non vi
sarebbero nemmeno motivi personali contrari all'allontanamento di que-
st'ultimo. Egli è infatti giovane, scolarizzato e vanterebbe esperienze lavo-
rative in patria e in Svizzera. Nel paese d'origine, inoltre, potrebbe contare
sull'aiuto del fratello residente nella provincia di Dohuk.
6.6 Con ulteriori osservazioni del 3 febbraio 2015, l'insorgente osserva che
l'arrivo di oltre mezzo milione di profughi nel Nord dell'Iraq avrebbe creato
grossi problemi per quanto riguarda la sicurezza e la possibilità di condurre
una vita dignitosa. Egli allega inoltre delle fotografie di presunti conoscenti
che sarebbero stati uccisi nel paese d'origine a seguito degli scontri con
l'IS e che dimostrerebbero che la sua stessa vita sarebbe in pericolo in
caso di rientro in Iraq.
7.
Il Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese
dall'insorgente si esauriscono in affermazioni contraddittorie, stereotipate
e non corroborate da elementi consistenti, motivo per cui i motivi d'asilo a
sostegno della presente procedura risultano essere inverosimili ai sensi
dell'art. 7 LAsi.
In particolare, il ricorrente non ha saputo rendere credibile l'elemento prin-
cipale del proprio racconto, l'assassinio del fratello ad opera dei terroristi.
D-1693/2014
Pagina 9
Egli si è infatti limitato a fornire una descrizione generica e stereotipata di
tale circostanza, affermando, in maniera del tutto generica, che il fratello
sarebbe stato trovato morto con segni di strangolamento e coltellate sul
suo corpo e, aggiungendo, che sul cadavere sarebbero stati trovati dei fogli
con messaggi minatori scritti da parte di un non meglio specificato gruppo
terroristico. Malgrado la pochezza di dettagli forniti, l'insorgente non ha sa-
puto evitare numerose e palesi contraddizioni circa la morte stessa del fra-
tello e le circostanze in cui ne sarebbe venuto a conoscenza. In questo
senso si fa notare che, in occasione della prima audizione, l'interessato ha
dichiarato che sul corpo del fratello sarebbero stati trovati dei fogli, la-
sciando intendere che si sarebbe trattato di più fogli (cfr. verbale 1, pag. 5),
allorché, nella seconda audizione, egli ha citato la presenza di un solo fo-
glio (cfr. verbale 2, Q38, pag. 5). Sempre in merito a tale aspetto, egli ha
dapprima sostenuto che i fogli ritrovati non sarebbero stati firmati (cfr. ver-
bale 1, pag. 5), per contro, nella seconda audizione, ha riferito che sul foglio
vi sarebbe stata la firma di "Ansar Al-Sunna" oppure "Jund Al-Islam" (cfr.
verbale 2, Q59, pag. 6). Reso attento su tale contraddizione, egli si giusti-
ficato sostenendo che vi sarebbe stata la firma del gruppo terroristico ma
non di persone specifiche (cfr. verbale 2, Q60-61, pagg. 6 e 7). Questa
giustificazione tuttavia non risulta essere credibile dal momento che, alla
domanda postagli nel corso della prima audizione su chi avesse scritto tali
fogli, egli ha completamente omesso di citare la firma dei due gruppi terro-
ristici summenzionati (cfr. verbale 1, pag. 5). Il ricorrente ha inoltre reso due
versioni differenti circa il modo in cui sarebbe stato informato del ritrova-
mento del corpo. Infatti, se in occasione della prima audizione ha dichiarato
che sarebbe stato convocato dal comando militare (cfr. verbale 1, pag. 4),
nella seconda audizione ha affermato che il tenente colonnello sarebbe
venuto personalmente a casa sua per informarlo del ritrovamento del corpo
(cfr. verbale 2, Q38, pag. 5). Reso attento su tale aspetto, l'insorgente ha
riferito, in maniera poco credibile, che il tenente colonnello si sarebbe pre-
sentato personalmente a casa sua dicendogli che avrebbe dovuto andare
con lui (cfr. verbale 2, Q73, pag. 7). Oltre a tali contraddizioni l'insorgente,
nel corso della procedura di aiuto al ritorno da lui stesso avviata, ha scritto
sul relativo modulo di iscrizione, di volere tornare a E._______ presso il
fratello, smentendo di fatto la morte di quest'ultimo (cfr. atto V1/10, pag. 7).
Anche in questo caso la giustificazione resa dal ricorrente, ovvero che egli
avrebbe indicato unicamente il numero di telefono del fratello ma che tale
contatto sarebbe ora utilizzato dalla sorella, risulta essere una mera affer-
mazione di parte resa a posteriori per cercare di giustificare l'evidente con-
traddizione resa in corso di procedura. Se tale numero fosse realmente
utilizzato dalla sorella, infatti, non si capisce per quale motivo egli avrebbe
dovuto indicare il nome del fratello deceduto. In realtà dagli atti si evince
D-1693/2014
Pagina 10
chiaramente come il ricorrente abbia più volte mentito alle autorità svizzere
per i bisogni di causa. Un ulteriore esempio risulta dalle versioni contraddi-
torie rese circa le motivazioni che lo avrebbero spinto a ritirare la sua do-
manda d'asilo. Egli nel 2009 ha infatti dichiarato di avere ritirato la propria
domanda d'asilo in quanto avrebbe voluto tornare in Iraq per visitare la ma-
dre gravemente malata (cfr. Atto A13/1), tuttavia, secondo le sue dichiara-
zioni rese nel corso della prima audizione, la madre sarebbe deceduta già
nel 2006 (cfr. verbale 1, pag. 3). Confrontato su tale incongruenza l'insor-
gente non ha saputo fornire alcuna valida spiegazione (cfr. ricorso, pag. 4).
Nondimeno, l'interessato ha fornito una nuova versione dei propri motivi
d'asilo in sede di ricorso, affermando per la prima volta che anch'egli sa-
rebbe stato al servizio del PDK quale membro dei servizi segreti e che non
avrebbe mai svelato tale circostanza per timore.
Quanto all'integrazione di successo dell'interessato, il Tribunale osserva
che questo elemento, seppur meritevole, non è decisivo nel merito della
presente procedura d'asilo. A maggior ragione, le conoscenze professionali
acquisite in Svizzera, potranno essergli di vantaggio per il suo reinseri-
mento professionale nel paese d'origine.
Anche la documentazione allegata in corso di procedura non è tale da per-
mettere una diversa valutazione della fattispecie. In particolare gli articoli
di stampa attestano unicamente la difficile situazione generale in Iraq, pe-
raltro conosciuta dal Tribunale, ma non forniscono un'analisi completa circa
le reali possibilità di allontanamento del ricorrente. Le fotografie di presunti
conoscenti dell'insorgente deceduti in guerra, contrariamente a quanto so-
stenuto dal ricorrente, non permettono di certificare l'esistenza di un peri-
colo serio e concreto per quest'ultimo in caso di ritorno in patria. A maggior
ragione ritenuto che tali fotografie si riferiscono a soldati impiegati al fronte.
In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non sod-
disfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della
qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la deci-
sione impugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di
D-1693/2014
Pagina 11
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento.
9.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.1 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM re-
lativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi
del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente
riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressa-
mente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, per gli stessi motivi citati al considerando 7, pagg. 8-10 della pre-
sente sentenza, non emergono dalle carte processuali neppure elementi
da cui desumere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il
ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento in Iraq ad un tratta-
mento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri
termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure pre-
sunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti
quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti contrari alle di-
sposizioni sopraccitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecu-
zione dell'allontanamento è ammissibile.
9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
D-1693/2014
Pagina 12
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragio-
nevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attual-
mente in Iraq da un lato, e della sua situazione personale dall'altro.
Il ricorrente proviene da una delle quattro provincie del Nord dell'Iraq con-
trollate dal governo regionale curdo, segnatamente dalla provincia di
Dohuk. Come giustamente rilevato dalla SEM nella sua presa di posizione
del 20 gennaio 2015, non si può attualmente considerare che la situazione
generale in tale zona, seppur critica, rappresenti un rischio alla vita del ri-
corrente ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della LStr. Infatti, malgrado vi siano stati,
e vi siano tutt'ora, violenti scontri tra le forze curde ed i guerriglieri dell'IS,
la situazione al confine della regione autonoma del Kurdistan (ARK), e
all'interno delle città dell'ARK, risulta essere relativamente tranquilla. Va
infatti precisato che tali scontri non avvengono all'interno dell'ARK, bensì
prevalentemente nelle provincie di Ninewa e Salah-il-Din (cfr. ALEXANDRA
GEISER, SFH, Irak: Sicherheitssituation in der KRG-Region; Berna, 28 ot-
tobre 2014, pagg. 4 e 5; Amnesty International, Annual Report 2014/15 –
Iraq). Dal giugno del 2014, circa 400'000 rifugiati interni hanno cercato ri-
paro nella provincia di Dohuk e, dal settembre 2014, sono circa 820'000 i
rifugiati che sono fuggiti nell'ARK (cfr. ALEXANDRA GEISER; op. cit.; pagg. 1-
2). Sebbene le autorità dell'ARK non siano sempre in grado di fornire un'a-
deguata sistemazione agli sfollati, non vi è motivo di temere per la sorte
del ricorrente. D'altronde egli potrà senz'altro beneficiare del supporto della
sorella, con cui mantiene regolari contatti e, ritenuta l'inverosimiglianza dei
motivi d'asilo, anche quella del fratello, da cui, tra l'altro, era intenzionato a
fare ritorno in occasione del ritiro della sua domanda d'asilo. Il ricorrente
oltretutto ha legami con le autorità del PDK e, pertanto, sarà sicuramente
privilegiato nell'ambito del suo reinserimento sociale. Come giustamente
osservato dalla SEM, egli è giovane e ha avuto modo di conseguire nel
nostro paese una formazione quale parrucchiere che potrà senza dubbio
facilitarlo in vista del suo reinserimento professionale in Iraq.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi).
9.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza,
D-1693/2014
Pagina 13
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12);
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità infe-
riore va confermata.
10.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il
23 aprile 2014.
12.
La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1693/2014
Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il
23 aprile 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: