B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1695/2018
Sen t en z a d e l 5 no vemb r e 2 01 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Mia Fuchs;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia, alias
B._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Bulgaria,
rappresentato dal lic. iur. Serif Altunakar,
Rechtsberatung,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 15 febbraio 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 19 otto-
bre 2017,
i verbali d'audizione del 26 ottobre 2017 (di seguito: verbale 1) e del 2 feb-
braio 2018 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 15 febbraio 2018, notificata all'interessato il 20 febbraio 2018 (cfr. atto
A21/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pro-
nunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecu-
zione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 20 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 21 marzo 2018), con cui il ricorrente ha postulato l'annullamento della
decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con-
cessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la concessione dell'ammis-
sione provvisoria per inammissibilità, eventualmente per inesigibilità, dell'e-
secuzione dell'allontanamento; e di essere esentato dal versamento di un
anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tutto con protesta
di spese e ripetibili,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 23 marzo 2018 al ri-
corrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
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secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente, cittadino turco di etnia curda e religione alevita, è cre-
sciuto a Elbistan, nella provincia di Kahramanmaraş ed è giunto illegal-
mente in Svizzera depositandovi domanda d'asilo il 19 ottobre 2017 (cfr.
verbale 1, pag. 2 e seg.),
che nel corso dell'audizione sulle generalità l'interessato ha allegato di es-
sere partito alla volta di Istanbul dopo il fermo dell'8 novembre 2016 du-
rante il quale due poliziotti in borghese l'avrebbero messo sotto pressione
affinché accettasse di diventare una spia e di comunicare informazioni ri-
guardo al Partito Democratico dei Popoli (in curdo: Partiya Demokratik a
Gelan; sigla HDP) di cui egli era simpatizzante (cfr. verbale 1, pag. 6 seg.),
che sentito approfonditamente sui motivi d'asilo, il richiedente ha ribadito
quale motivo principale l'episodio del fermo da parte dei poliziotti e la loro
richiesta di diventare una spia; che inoltre, egli ha allegato che nel corso di
una manifestazione per la pace ad Ankara il 10 ottobre 2015 lo zio sarebbe
rimasto ferito a causa di un'esplosione (cfr. verbale 2, D38); che a seguito
di ciò la sezione antiterrorismo di Elbistan avrebbe interrogato lo zio e chie-
sto informazioni in merito all'interessato (cfr. ibidem); che infine, dopo la
sua partenza sarebbe stato ricercato a due riprese dalla polizia in borghese
presso il suo domicilio mentre una volta i militari avrebbero chiesto infor-
mazioni allo zio, capo del villaggio (cfr. verbale 2, D38),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
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che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in
questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre-
tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere con-
siderate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal-
sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o,
senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte-
resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che in-
fine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano
sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri-
dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola
allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi
essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi-
nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti
nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha messo in dubbio la ve-
rosimiglianza delle allegazioni dell'interessato; che le dichiarazioni inerenti
al fermo da parte dei poliziotti in borghese, alle informazioni richieste allo
zio dal reparto antiterrorismo dopo l'esplosione di Ankara ed alle ricerche
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da parte delle autorità dopo la sua partenza non sarebbero sufficiente-
mente motivate; che altresì, le allegazioni sarebbero pure contraddittorie;
che nel corso della seconda audizione l'interessato avrebbe infatti inspie-
gabilmente omesso di evocare il controllo dei documenti prima di essere
invitato a salire a bordo dell'auto dei poliziotti,
che nel proprio gravame l'insorgente contesta la valutazione della SEM;
che a suo dire, le allegazioni adempirebbero le condizioni di verosimi-
glianza ai sensi dell'art. 7 LAsi; che segnatamente, le sue dichiarazioni in
merito all'interrogatorio dello zio da parte della sezione antiterrorista dimo-
strerebbero l'intenzione delle autorità di arrestarlo poiché conosciuto per le
sue attività politiche per l'HDP; che inoltre, tali attività politiche non sareb-
bero state prese in conto dall'autorità inferiore; che sarebbe tuttavia di do-
minio pubblico che le autorità considererebbero i simpatizzanti dell'HDP
quali sostenitori del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén
Kurdîstan, sigla PKK) e – a seguito del tentativo di golpe militare del 15 lu-
glio 2016 – arresterebbero tutti coloro che sarebbero anche solo sospettati
di fornire sostegno al terrorismo; che diverse fonti parlerebbero di maltrat-
tamenti e atti di tortura perpetrati nei confronti dei (presunti) sostenitori del
PKK; che in qualità di simpatizzante dell'HDP l'insorgente rischierebbe di
venire arrestato in ogni momento; che oltracciò, il fatto che gli sia stato
chiesto di diventare una spia corrisponderebbe alla maniera di agire della
polizia; che il semplice fatto di aver omesso il controllo dei documenti nel
racconto del fermo in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo non po-
trebbe essere considerata una contraddizione; che le allegazioni dell'insor-
gente dimostrerebbero che egli sarebbe nel mirino delle autorità turche ed
in caso di ritorno in Patria rischierebbe di subire delle persecuzioni; che
pertanto gli andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato,
che nonostante le giustificazioni di cui si avvale il ricorrente, il Tribunale
non può che condividere le conclusioni dell'autorità di prima istanza,
che da una parte, le allegazioni risultano inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi
e paiono lasciar trasparire un tentativo di avvalersi di circostanze non real-
mente svoltesi,
che in particolare, nel racconto dell'episodio di fermo da parte dei due po-
liziotti in borghese effettuato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo l'in-
sorgente ha effettivamente omesso in maniera inspiegabile di indicare il
controllo dei documenti (cfr. verbale 2, D85 e D126; verbale 1, pag. 7),
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che altresì incongruenti risultano le allegazioni in merito alla partenza da
Elbistan; che in un primo momento l'insorgente ha dichiarato di essere
stato fermato l'8 novembre 2016 e di aver lasciato il suo domicilio il giorno
seguente per andare a Istanbul senza dire nulla a nessuno (cfr. verbale 1,
pag. 7); che in un secondo tempo egli ha invece allegato di essere partito
il medesimo giorno del fermo e di aver detto alla madre che si sarebbe
recato ad Istanbul (cfr. verbale 2, D54),
che oltracciò, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella deci-
sione querelata, le allegazioni non sono sufficientemente sostanziate; che
in particolare la descrizione dei poliziotti risulta alquanto generica e scarna;
che l'insorgente, malgrado sia stato invitato più volte a fornire dei dettagli,
ha semplicemente dichiarato che i poliziotti in borghese sono come gente
del popolo, sono alti e hanno la barba (cfr. verbale 2, D102-D106),
che egli ha pure faticato a riportare la conversazione avuta (cfr. verbale 2,
D84, D88, D90 e D92-D95) ed il tragitto effettuato in auto (cfr. verbale 2,
D54, D84, D96-D97),
che il semplice fatto che quanto allegato corrisponde al modo di agire della
polizia non risulta sufficiente per ritenere verosimili le allegazioni; che al
contrario, proprio per questo motivo ci si può attendere un racconto mag-
giormente dettagliato e sostanziato,
che su tali presupposti, non si può che ritenere parimenti dubbiose anche
le sue allegazioni a proposito delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto
dopo l'espatrio, fermo considerata inoltre l'insussistenza delle dichiara-
zioni; che egli non è stato in grado di indicare come abbiano reagito le au-
torità alla sua assenza, malgrado sia in quotidiano contatto con i famigliari
ed avrebbe potuto chiedere informazioni (cfr. verbale 2, D37 segg., D111),
che sia come sia, i motivi d'asilo del ricorrente non sono comunque rilevanti
in materia d'asilo; che non vi sono infatti elementi che permettano di rite-
nere che egli abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future,
che invero, la sola appartenenza (nella fattispecie peraltro soltanto quale
simpatizzante) ad un partito legale (in casu l'HDP) così come la stessa par-
tecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un
timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo
(cfr. tra le tante, situazione simile nella sentenza D-5460/2016 del
10 aprile 2018 consid. 6.3),
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che inoltre, qualora si dovesse ritenere veritiera la richiesta di informazioni
sul suo conto da parte della sezione antiterrorismo a seguito dell'esplo-
sione avvenuta il 10 ottobre 2015, contrariamente a quanto allegato dall'in-
sorgente in sede ricorsuale, essa non dimostrerebbe minimamente l'inten-
zione delle autorità di arrestare l'interessato; che se così fosse stato, esse
avrebbero avuto sicuramente l'occasione per fermarlo avendo egli lasciato
Elbistan un anno dopo questo episodio; che al contrario, il fatto che siano
state richieste informazioni sul suo conto un'unica volta – senza reagire
ulteriormente (cfr. verbale 2, D78) – e per di più allo zio, dimostrerebbe, se
del caso, che il ruolo da lui ricoperto (quale semplice partecipante alle atti-
vità organizzate dal partito) non sarebbe sufficiente per sospettarlo di
azioni terroristiche,
che infine, si rammenti quantomeno come nonostante le recente nefasta
evoluzione della situazione in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la
sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a perse-
cuzioni con una rilevanza per l'asilo; che invero, pur non potendosi esclu-
dere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte
acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per am-
mettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria
ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale
D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che va infatti rammentato
che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conse-
guenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in am-
bito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 con-
sid. 3.4),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che tale conclusione debba
essere disattesa; che invero, un suo allontanamento in Turchia sarebbe
inammissibile,
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che inoltre, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le pro-
vince di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6), non vige una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che nono-
stante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza turche in
luglio 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini a seguito
del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è tuttora at-
tuale anche per le persone di etnia curda (sentenza del Tribunale
D-6066/2017 del 20 luglio 2018 consid. 7.3.2),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene
da Elbistan, ovvero da un luogo non facente parte delle province summen-
zionate, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr.
decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigi-
bile (cfr. sentenza D-1428/2018 del 18 aprile 2018 consid. 8.4.2, che ri-
guarda un caso di allontanamento verso Elbistan),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell'esecuzione del provvedimento,
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che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento
la decisione dell'autorità inferiore va confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: