Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Corte IV
D-1709/2012
S e n t e n z a d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…)
Sri Lanka,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda di riesame (non entrata nel merito);
decisione dell'UFM del 24 febbraio 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 19 agosto 2010 in
Svizzera;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM)
dell'11 novembre 2011 (che annulla e sostituisce la decisione del
7 novembre 2011), notificata all'interessato il 29 novembre 2011 (cfr.
act. A 19/2) con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda
d'asilo e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento del richiedente
verso il suo Paese d'origine, nonché l'esecuzione dell'allontanamento
stesso siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 30 dicembre 2011 (cfr. data del plico raccomandato; data
d'entrata: 3 gennaio 2012) contro detta decisione;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-14/2012 del
6 gennaio 2012, con la quale il Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività;
la domanda di riesame dell' interessato del 19 gennaio 2012 inoltrata
all'UFM;
la decisione dell'UFM del 24 febbraio 2012, notificata all'interessato il
27 febbraio 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della domanda di riesame;
il ricorso del 28 marzo 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 29 marzo 2012) contro predetta decisione (di non entrata nel
merito sulla domanda di riesame), con allegato un mandato d'arresto
(Warrant of arrest) nei confronti del ricorrente del (…) e relativa
traduzione e un rapporto informativo della polizia di Prasanna datato del
(…) con relativa traduzione;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 29 marzo 2012;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che avantutto nella sua domanda di riesame, l'interessato adduce che al
momento della notifica della decisione dell'11 novembre 2011 dell'UFM si
sia probabilmente verificato un equivoco circa la data esatta in cui la
stessa notifica abbia avuto luogo; ovvero che, nonostante l'avviso di noti-
fica e di ricevuta da lui sottoscritto porti la data del 29 novembre 2011, il
richiedente è convinto che la notifica sia avvenuta il 30 novembre 2011;
che egli ricorderebbe di essersi recato presso gli Uffici di SOS Ticino per
redigere la lettera di richiesta degli atti in vista di un eventuale ricorso su-
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bito dopo la consegna della decisione e che detta lettera recherebbe pro-
prio la data del 30 novembre 2011; che anche l'operatore sociale che ha
aiutato l' interessato a redigere tale lettera asserirebbe che l'istante si sa-
rebbe recato presso gli Uffici di SOS Ticino il giorno stesso in cui gli è sta-
ta consegnata la decisione; che, contattato in seguito dall'interessato, il
responsabile del Servizio asilo della Sezione della popolazione che ha
notificato la decisione non sarebbe stato in grado di ricordare se si trat-
tasse del 29 oppure del 30 novembre 2011, non potendo escludere che il
timbro impresso sull'attestazione di notifica non fosse stato aggiornato;
che vi sarebbero pertanto una serie d'indizi che lascerebbero presumere
che, in realtà, la decisione sia stata notificata il 30 novembre 2011; che
quindi il ritardo nell' inoltro del ricorso non sarebbe da ricondurre a un er-
rore del richiedente e la domanda di riesame sarebbe perciò giustificata;
che inoltre il richiedente contesta, nella sua domanda di riesame, quanto
asserito dall'UFM nella decisione dell'11 novembre 2011 in merito all'inve-
rosimiglianza del racconto dell'interessato e all'infondatezza del suo timo-
re di essere sottoposto a misure persecutorie da parte delle autorità sri
lankesi, ribadendo così quanto esposto nel suo ricorso, dichiarato inam-
missibile, del 30 dicembre 2011; che in particolare l'UFM avrebbe, a torto,
ritenuto poco plausibile il racconto dell'interessato in merito al suo arresto
da parte dell'esercito sri lankese, al successivo periodo di prigionia e alla
sua liberazione tramite l'aiuto dello zio; che a questo riguardo, il fatto che
egli non abbia saputo specificare esattamente dove sia stato detenuto e
come avrebbe fatto lo zio a liberarlo non comprometterebbe la verosimi-
glianza del racconto; che infatti, dopo un periodo di detenzione di un anno
e mezzo, durante il quale sarebbe stato peraltro maltrattato, non sarebbe
per nulla illogico, contrariamene a quanto sostenuto dal summenzionato
Ufficio, che il richiedente non abbia investito tutte le sue rimanenti energie
nella ricerca dei dettagli concernenti le circostanze della sua liberazione,
tanto più che dal momento della liberazione all'espatrio sarebbe trascorsa
solo una settimana, dedicata logicamente alla preparazione del viaggio
piuttosto che all'esplorazione dei particolari concernenti la sua avvenuta
scarcerazione; che, inoltre, il fatto che il richiedente possa essere consi-
derato dalla autorità sri lankesi come una persona di nessun rilievo all'in-
terno dell'LTTE non intaccherebbe la verosimiglianza del suo racconto;
che infine, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'inte-
ressato ribadisce che il rinvio nella ragione di Vanni non sarebbe al mo-
mento ragionevolmente esigibile e che l'alternativa di dimora interna, indi-
viduata dall'UFM nella città di Vavunya, dove risiederebbe lo zio del ri-
chiedente, non sarebbe una soluzione praticabile in quanto in questa città
il ricorrente non disporrebbe, all'infuori dello zio, di alcuna rete famigliare;
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che, con la sua decisione del 24 febbraio 2012, l'autorità inferiore ha in
primo luogo ritenuto che la domanda di riesame presentata
dall'interessato sarebbe priva di nuovi elementi di cui l'autorità non fosse
già a conoscenza e che sarebbe stata inoltrata al solo scopo di ovviare
alla mancata tempestività del ricorso contro la decisione
dell'11 novembre 2011; che, in merito ai motivi della domanda d'asilo,
detta autorità ribadisce che il richiedente non presenta il profilo di
membro del LTTE che potrebbe interessare alle autorità sri lankesi e che
quest'ultime sarebbero a conoscenza del fatto che persone di etnia tamil
sarebbero state obbligate a collaborare con questo movimento e che
attualmente non sarebbero più ricercate dalle autorità; circa l'esecuzione
dell'allontanamento, l'UFM ribadisce l'inesigibilità del rinvio verso la
regione di Vanni, confermando tuttavia la valida alternativa di dimora
interna, identificata nella città di Vavunya, dove il richiedente potrebbe
contare sulla presenza dello zio; che inoltre il richiedente sarebbe
giovane e sano, avrebbe sempre vissuto in Sri Lanka, avrebbe
un'esperienza lavorativa come contadino e una solida formazione
scolastica; che pertanto il rinvio verso il paese sarebbe da considerarsi
ragionevolmente esigibile;
che, di conseguenza, l'UFM ha disposto la non entrata nel merito della
domanda di riesame, la crescita in giudicato e l'esecutività della decisione
dell'11 novembre 2011; ha condannato il richiedente al pagamento
dell'emolumento di CHF 600.– e disposto che un eventuale ricorso non
ha effetto sospensivo;
che, nel ricorso, il ricorrente ha ribadito che il giorno in cui gli è stata noti-
ficata la decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011 fosse il
30 novembre 2011 e non, come risultato successivamente, il
29 novembre 2011; che, d'altronde, egli non avrebbe ricevuto una copia
dell'avviso di notifica; che non sarebbe in seguito stato possibile appurare
se il giorno in cui gli è stata notificata la decisione fosse effettivamente il
29 novembre 2011; che non sarebbe tuttavia nemmeno possibile esclude-
re che il timbro recante la data del 29 novembre 2011, apposto sull'avviso
di notifica, non fosse stato aggiornato; che inoltre l'insorgente, tramite i
mezzi di prova allegati al ricorso, pretende di dimostrare il fatto di essere
effettivamente sospettato, nel suo Paese, di appartenere all'organizzazio-
ne LTTE; che, in aggiunta, da questi documenti risulterebbe che lo zio sa-
rebbe stato visto corrompere un sergente per ottenere la liberazione del
nipote; che, per giunta, come si evincerebbe dalla busta di spedizione, il
ricorrente avrebbe ricevuto tali documenti successivamente alla decisione
impugnata e sarebbe per questo motivo che li avrebbe inoltrati solamente
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in sede di ricorso; che in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annulla-
mento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità in-
feriore per una nuova decisione; che ha altresì richiesto la restituzione
dell'effetto sospensivo e ha, infine secondo il senso, presentato una do-
manda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese di giustizia e del relativo anticipo;
che, quo al riesame, giurisprudenza e dottrina riconoscono, certo, un
diritto, derivante dalla Costituzione (cfr. art. 29 cpv. 1 e 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a che una decisione venga
riconsiderata, a prescindere dall'esistenza di norme specifiche o di
prassi costanti in tal senso (DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246
consid. 4a e le sentenze del Tribunale amministrativo federale
C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e C-3061/2009 del 17
febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtl iches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi, Berna 2000, pagg.
97 segg. con relativi riferimenti);
che l'autorità amministrativa è tenuta a esaminare una domanda di
riesame unicamente a certe condizioni; che tale è il caso secondo la
giurisprudenza e la dottrina quando il ricorrente invoca uno dei motivi
di revisione previsti all'art. 66 PA (segnatamente un'irregolarità
nell'ambito della procedura che ha condotto all'emissione della prima
decisione o dei fatti rispettivamente dei mezzi di prova importanti dei
quali il ricorrente non era a conoscenza durante la precedente
procedura o dei quali non poteva prevalersi e non aveva motivi per
prevalersene all'epoca) o qualora le circostanze si siano modificate in
maniera considerevole dall'emissione della prima decisione (cfr. DTF
136 II 177 consid. 2.1; 127 I 133 consid. 6, 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib
42 consid. 2b e riferimenti ivi citati; cfr. anche le sentenze del Tribunale
federale 2C_335/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 2.1.1 e
2C_168/2009 del 30 settembre 2009 consid. 2; cfr. infine le sentenze
del Tribunale amministrativo federale C-4447/2008 e C-3061/2009
precitate, ibidem);
che l'autorità deve verificare se le condizioni che impongono l'entrata
nel merito della domanda di riesame sono soddisfatte (DTF 109 Ib 246
consid. 4a);
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che con la decisione del 24 febbraio 2012 l'UFM non è entrato nel merito
della domanda di riesame;
che, in casu, questo Tribunale si limita ad accertare se a giusto titolo
l'UFM non è entrato nel merito della domanda di riesame;
che va avantutto osservato che nell'ambito del procedimento di ricorso
contro una decisione di non entrata nel merito su una domanda di
riesame il ricorrente può dolersi esclusivamente del fatto che sarebbe
stata negata, a torto, la sussistenza delle condizioni per l'entrata nel
merito, quand'anche, nel quadro della motivazione della decis ione,
siano stati analizzati degli argomenti attenenti più al merito della causa
(cfr. sentenza del Tribunale federale 4D.84/2007 dell'11 marzo 2008
consid. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008,
n. 2.164, pag. 78);
che il ricorrente conclude, tra l'altro, che gli atti siano restituiti all'UFM
affinchè si pronunci sulla domanda di riesame;
che, nell'ambito della sua domanda di riesame, l' interessato non allega
una rilevante modifica delle circostanze dopo la prima decisione né
invoca uno dei motivi di revisione previsti all'art. 66 PA;
che egli in sostanza fa piuttosto valere che il suo racconto sarebbe
verosimile, che in caso di ritorno verrebbe arrestato e che
l'allontanamento sarebbe inesigibile;
che questi argomenti avrebbero potuto o dovuto essere sollevati al più
tardi in sede di ricorso, fosse risultato questo tempestivo;
che quo all' intempestività del ricorso, l'asserzione secondo cui ci
potrebbe essere stato un errore da parte dell'autorità che ha apposto il
timbro con la data sull'avviso di notifica, oltre che apparire in caso
molto ipotetica, non porta questo Tribunale a poterla ritenere
attendibile;
che certo, inoltrando un ricorso all'ultimo giorno del termine, il rischio
che, nell' incertezza, questo possa risultare poi intempestivo, deve
essere preso in conto; che non di meno il ricorrente, intenzionato a
proporre il gravame, aveva il termine di trenta giorni per accertarsi sul
momento in cui avrebbe ricevuto la decisione; che agendo, non senza
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una certa imprudenza, senza previe verifiche, in caso di intempestività,
deve sopportare la conseguenza;
che ciò a maggior ragione proprio perché recatosi dal rappresentante
in seguito alla notifica della decisione per redigere la lettera di richiesta
degli atti in vista di un eventuale ricorso, sarebbe stato compito di
questo verificare avantutto la data di ricezione;
che, s ia come sia, non può essere ovviato alla mancata tempestività di
un ricorso tramite una procedura di riesame e i motivi che avrebbero
potuto essere fatti valere durante la procedura ordinaria non possono
essere invocati quali motivi di riesame (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2000 n. 24 consid. 5b), non essendo la domanda di riesame
un rimedio con scopo di rimettere continuamente in questione
decisioni passate in giudicato (cfr. DTF 120 Ib 42 consid. 2b e
giurisprudenza ivi citata e la sentenza del Tribunale federale
2C_335/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 2.1.1);
che, in altre parole, essendo manifestamente stata inoltrata la domanda
di riesame per ovviare a un termine di ricorso andato deserto, non aven-
dovi intravvisto il ricorrente, rispettivamente il rappresentante, con ogni
probabilità nemmeno gli estremi per formulare una domanda di restituzio-
ne dei termini, l'UFM a giusto titolo non è entrato nel merito della doman-
da di riesame (cfr. anche GICRA 2000 nr. 24);
che per le ragioni summenzionate, ovvero che il Tribunale si limita ad ac-
certare se giustamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda di
riesame, i mezzi di prova allegati il ricorso non possono condurre questo
Tribunale a una nuova valutazione di causa;
che per abbondanza e non di meno, dall'esame effettuato dall'autorità in-
feriore nella decisione di riesame, quo alla questione dell'esecuzione
dell'allontanamento, risulta l'inesigibilità del rinvio dell'interessato verso la
regione di Vanni, individuando tuttavia nella città di Vavuniya, dove risiede
lo zio dell'interessato, una valida alternativa di soggiorno interna;
che nell'evenienza concreta questo Tribunale non ha elementi ravvisabili
dalle carte processuali per cui doversi distanziare dall'apprezzamento fat-
to dall'autorità inferiore;
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che difatti l'esecuzione dell'allontanamento verso regione di Vanni è tutto-
ra da ritenersi inesigibile e per una persona proveniente da questo territo-
rio occorre verificare, come l'UFM ha giustamente fatto nel caso in narra-
tiva, se sussiste un'alternativa di soggiorno interna (cfr. sentenza del Tri-
bunale amministrativo federale E-6220/2006 del 27 ottobre 2011 con-
sid. 13.2.2.3 destinata a pubblicazione); che nella regione di Vanni è in-
clusa anche la parte nord del distretto di Vavuniya, non invece la città di
Vavuniya (cfr. ibidem, consid. 13.2.2.1); che quindi ritenendo che lo zio
abita nella città di Vavunya, ovvero all'infuori della regione di Vanni, l'ese-
cuzione dell'allontanamento è stata ritenuta a ragione esigibile dall'autori-
tà inferiore;
che quindi il Tribunale conferma l'esigibilità dell'esecuzione dell'allonta-
namento (cfr. a questo riguardo anche GICRA 1995 n. 9 consid. 7f);
che, nel caso in disamina, avendo il Tribunale statuito nel merito del
ricorso, la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo, come anche
quella d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali sono divenute senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: