Corte IV
D-1716/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 g i u g n o 2 0 0 9
Giudici Fulvio Haefeli (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima e Pietro Angeli-Busi,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, e
B._______,
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 12 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1716/2009
Fatti:
A.
Il 1° febbraio 2009, gli interessati hanno presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo, di essere espatriati il 23 gennaio 2009 per il timore di subire
ulteriori rappresaglie da parte della ditta C._______, oppure
D._______, che avrebbe vinto l'appalto per la costruzione di una
centrale idroelettrica, alla quale si sarebbe opposto l'interessato con il
suo movimento “E._______”. Infatti, il medesimo sarebbe stato
minacciato con una pistola e sollecitato in tal modo a pagare
USD 15 milioni alla sudetta ditta, mentre l'interessata avrebbe subito
uno stupro.
B.
Il 12 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento
verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 17 marzo 2009, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo
equivalente alle spese processuali.
D.
Il 26 marzo 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso.
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E.
Il 9 aprile 2009, l'UFM ha presentato la sua risposta al gravame.
F.
Il 15 aprile 2009, il TAF ha concesso ai ricorrenti un termine fino al
4 maggio 2009 per replicare all'UFM.
G.
Il 27 aprile 2009, i ricorrenti hanno inoltrato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e
dall'altro lato, che non emergerebbero dalle carte processuali degli
indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in
patria. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato vaghe,
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stereotipate e contraddittorie le allegazioni dei richiedenti. Infatti, nella
prima audizione il richiedente avrebbe allegato che la costruzione
della centrale elettrica sarebbe stata assegnata alla ditta D._______,
mentre sua moglie avrebbe dichiarato che sarebbe stato affidato alla
ditta C._______. Sarebbe quindi sorprendente che i richiedenti si
contraddicano su questo punto, visto che il loro racconto risalirebbe ad
una vendetta del direttore dell'azienda. Inoltre, non convincerebbero le
asserzioni fornite dall'interessato in occasione della seconda
audizione dove avrebbe cambiato versione dichiarando che avrebbe
vinto la ditta C._______, partecipando però al concorso con il nome
D._______. Peraltro, lo stesso avrebbe allegato, secondo le versioni,
che il Parlamento avrebbe ordinato la sospensione dei lavori, oppure
che i lavori non sarebbero proseguiti a causa dell'inizio dell'inverno. In
aggiunta, avrebbe affermato che i quattro sconosciuti che gli
avrebbero puntato una pistola alla testa sarebbero le stesse persone
che avrebbero aggredito sua moglie, oppure, di supporre che siano
state le medesime persone. Per di più, la richiedente avrebbe allegato
di essere stata violentata il 25 ottobre 2008 mentre rientrava dal
lavoro, nonostante avesse dichiarato in precedenza di aver smesso di
lavorare all'inizio di ottobre 2008. Infine, la stessa avrebbe dichiarato di
non credere che suo marito sappia della violenza da lei subita e di
supporre che si sia rivolto insieme a sua sorella alla polizia, mentre
egli avrebbe affermato di aver denunciato il fatto insieme a sua moglie.
I ricorrenti non avrebbero dunque fornito indizi che potrebbero
capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
ovvero la presunzione di assenza di persecuzioni.
4.2 Nel ricorso, gli insorgenti hanno contestato l'apprezzamento
dell'UFM allegando che il loro racconto sarebbe molto dettagliato e
ricco di particolari in modo tale che dovrebbe essere considerato
verosimile. Infatti, hanno allegato, in sostanza e per quanto qui di
rilievo, che il ricorrente avrebbe già allegato in occasione della
seconda audizione che sarebbe un fatto risaputo e notorio che la ditta
C._______ si nasconderebbe dietro la ditta D._______ ed avrebbe
spiegato i relativi intrecci economico-politici. Inoltre, egli ha dichiarato
che la sospensione dei lavori sarebbe stata ordinata dal Parlamento
grazie al suo movimento, nonostante egli si possa sbagliare sulla data.
Peraltro, sarebbe stato chiaro il fatto che le persone che l'avrebbero
minacciato e che avrebbero violentato sua moglie sarebbero le stesse,
in quanto avrebbero detto a sua moglie di dover ringraziare lui per le
violenze subite. Per di più, sua moglie si sarebbe corretta
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immediatamente in occasione della prima audizione allegando di aver
smesso di lavorare il 25 ottobre 2008 anziché ai primi di ottobre 2008.
4.3 Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il
ricorso degli insorgenti non contiene alcun nuovo elemento atto a
confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.
L'UFM ha pertanto proposto la reiezione del gravame.
4.4 Nella replica, i ricorrenti confermano quanto già scritto nel loro
ricorso e chiedono che lo stesso venga accolto sulla base delle
conclusioni già presentate. Inoltre, il ricorrente ha segnalato di soffrire
dei disturbi allo stomaco, che si sarebbe fatto visitare da un medico ed
avrebbe in seguito presentato un rapporto medico a codesto Tribunale.
5.
5.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
5.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
5.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi è da intendersi in senso lato: comprende non
soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano. Inoltre, per ammettere l'esistenza d'indizi di
persecuzione, che implicano l'entrata nel merito di una domanda
d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto. S'impone, altresì,
l'entrata nel merito di una domanda l'asilo in presenza
d'allegazioni – non manifestamente infondate – di persecuzioni da
parte di terzi e nel caso d'esame di un'alternativa di rifugio interna
(Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18 e GICRA 2004 n. 5).
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
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dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
6.2 Nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene
alla loro situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza
di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione nel senso della GICRA 2004 n. 5. In
particolare, il TAF rileva che gli insorgenti non hanno presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si
esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato.
Basti ancora rilevare che in merito alla contraddizione sul nome della
ditta, che risulterebbe alla base del loro racconto, i ricorrenti non
hanno finora presentato, all'infuori di censure non corroborate, dei
mezzi probatori veri e propri. Infatti, avrebbero potuto dimostrare
quanto asserito tramite dei siti internet, in quanto risulta molto
improbabile che una ditta di tale importanza non abbia un sito a suo
nome al giorno d'oggi, oppure non sia stata menzionata dai mass
media in loco al momento dell'assegnazione del progetto e degli eventi
successivi, ovvero della sospensione dei lavori. Inoltre, non risulta
idoneo alla logica dell'agire il fatto che le rappresaglie della ditta
C._______, oppure D._______, che sarebbero state proferite in
seguito alle azioni del ricorrente e del suo movimento, si siano
solamente estese verso sua moglie, allorquando i ricorrenti avrebbero
coabitato insieme ai loro familiari (la figlia, il padre, il fratello nonché la
sorella di B._______). Così come è illogico il fatto che la faccenda si
sarebbe aggirata attorno a ben USD 15 milioni ed avrebbe già costato
la vita ad un membro del suo movimento, mentre le gambe ad un'altro
(cfr. audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 3 B._______ e audizione del
4 marzo 2009 pagg. 5 e 9 di A._______). In tal contesto, appare,
altresì, inconcepibile che soltanto gli autori del gravame siano
espatriati e non gli altri membri della famiglia. In aggiunta, appare
insensato che i ricorrenti siano espatriati soltanto il 23 gennaio 2009,
in quanto l'ultimatum per il pagamento dei USD 15 milioni sarebbe
scaduto alla fine del 2008. Infine, non v'è ragione di ritenere che i
ricorrenti non possano ricevere un'appropriata protezione statale
contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di
terzi, nel caso in cui dovessero subire ulteriori rappresaglie della ditta
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D._______, oppure C._______, nella denegata ipotesi in cui fossero
vere. Essendo difatti la Mongolia uno Stato che protegge i suoi cittadini
dagli atti penalmente rilevanti, punendo gli autori, l'abuso sessuale e le
minacce raccontate non possono essere considerate decisive, nel
caso di specie, nell'ambito della protezione internazionale in materia
d'asilo. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i
ricorrenti non sono riusciti a contraddire la presunzione dell'assenza di
persecuzione ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi.
7.
7.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dei ricorrenti in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
7.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
7.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. I
ricorrenti sono giovani. Il marito ha una certa esperienza professionale
come automeccanico e tassista, mentre la moglie come addetta alle
pulizie (cfr. verbali d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 2). Inoltre, gli
insorgenti dispongono di una rete sociale in patria. I ricorrenti non
hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli
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insorgenti in Svizzera per motivi medici. Infatti, tutt'ora il ricorrente non
ha presentato un rapporto medico circa gli evocati disturbi allo
stomaco idoneo a giustificare un'ammissione provvisoria. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per gli autori del gravame di un
adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
7.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I
ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
8.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 7 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Fulvio Haefeli Carlo Monti
Data di spedizione:
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