B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1723/2014
S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), ed i figli,
C._______, nato il (...), alias
D._______, nato il (...),
E._______, nata il (...), alias
F._______, nata il (...),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Allontanamento Dublino (diritto degli stranieri);
decisione dell'UFM del 19 marzo 2014 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che A._______ ed i figli hanno presentato in Svizzera
in data 23 luglio 2013 e quella della di lui moglie e rispettivamente madre
dei figli, G._______, che ha presentato in data 5 agosto 2013;
la decisione unica per coniugi e figli dell'Ufficio federale della migrazione
(di seguito: UFM) del 15 ottobre 2013 di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della vecchia legge sull'asi-
lo del 26 giugno 1998 (vLAsi, RU 2006 4745) con contestuale pronuncia
del trasferimento degli interessati verso l'Italia;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
del 13 novembre 2013 (D-6223/2013) con la quale il Tribunale ha respinto
il ricorso contro suddetta decisione;
la segnalazione della polizia cantonale ticinese del 2 dicembre 2013 nella
quale è indicato che G._______ è scomparsa dal 26 novembre 2013;
il trasferimento verso l'Italia del marito ed dei figli avvenuto il
10 dicembre 2013 nonché il loro rientro in Svizzera il giorno seguente;
il verbale di polizia cantonale del 21 gennaio 2014 durante il quale, con-
cedendogli il diritto di essere sentito, è stato chiesto a A._______ quali
sarebbero i motivi che gli impedirebbero di fare ritorno in Italia (cfr. at-
to K1/24, verbale del 27 gennaio 2014);
la richiesta del 5 marzo 2014 presentata dall'UFM alle autorità italiane
competenti fondata sull'art. 18 cpv. 1 lett. b del Regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato com-
petente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presen-
tata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide (rifusione) (GU L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regola-
mento Dublino III) volta a riprendere in carico i richiedenti;
la risposta positiva di ripresa in carico degli interessati da parte delle au-
torità italiane del 18 marzo 2014;
la decisione del 19 marzo 2014 dell'UFM, notificata ai richiedenti il
27 marzo 2014 (cfr. risultanze processuali) in applicazione
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dell'art. 64°cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20) con la quale detto Ufficio ha ordinato l'allontanamento
degli interessati dalla Svizzera verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più
tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indicando
che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo;
lo scritto in lingua straniera pervenuto al Tribunale via telefax il
31 marzo 2014 trasmesso dagli interessati;
parte degli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale in data
1° aprile 2014;
le misure supercautelari del 1° aprile 2014 ordinate dal Tribunale con cui
viene sospesa l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti con effetto
immediato;
il ricorso del 1° aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 2 aprile 2014) con il quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio e la concessione dell'effetto sospensivo; l'ulteriore
conclusione ricorsuale tendente all'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo
con protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale il 3 aprile 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che il Tribunale, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF
(art. 112 cpv. 1 LStr);
che il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e
52 PA;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 64a cpv. 2 LStr) sono soddi-
sfatti;
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che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che il ricorso può essere evaso senza scambio di scritti (art. 57 cpv. 1
PA);
che l'autorità inferiore, in applicazione dell'art. 64a cpv. 1 LStr, ha disposto
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera;
che giusta l'art. 64a cpv. 1 LStr, se un altro Stato vincolato da un accordo
di associazione alla normativa di Dublino è competente per lo svolgimen-
to di una procedura d'asilo, l'UFM emana una decisione di allontanamen-
to nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera;
che in casu il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è
definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione
dell'UFM del 15 ottobre 2013 a seguito della sentenza del Tribunale
D-6223/2013 del 13 novembre 2013 con la quale è stato respinto il ricor-
so contro la decisione di non entrata nel merito giusta l'art. 34 cpv. 2
lett. d vLAsi nella quale l'UFM disponeva l'allontanamento degli stessi dal-
la Svizzera ed il trasferimento verso l'Italia;
che, pertanto, con l'entrata dell'11 dicembre 2013, gli insorgenti soggior-
nano illegalmente in Svizzera;
che dagli atti non risulta che i ricorrenti dispongano di un permesso di
soggiorno o di un diritto all'ottenimento dello stesso (cfr. PETER UEBER-
SAX, Einreise und Anwesenheit, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009, n. 7.85,
7.122 segg. e riferimenti ivi citati);
che altresì, la competenza dell'Italia per il trattamento della loro domanda
d'asilo è nella fattispecie data, vista l'ulteriore risposta positiva di ripresa
in carico degli interessati da parte delle autorità italiane del
18 marzo 2014;
che pertanto il Tribunale constata che le condizioni necessarie per l'appli-
cazione dell'art. 64a cpv. 1 sono soddisfatte, posto che i ricorrenti sog-
giornano illegalmente in Svizzera e la competenza dell'Italia è data;
che non sussistono ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dalla Sviz-
zera degli insorgenti (art. 83 LStr);
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che, segnatamente, il trasferimento dei ricorrenti verso l'Italia non è con-
trario ad un obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la
Svizzera è vincolata;
che i ricorrenti, quando interrogati sul trasferimento verso l'Italia ed a livel-
lo ricorsuale, hanno indicato che in tale Stato membro non sarebbero ga-
rantite le condizioni d'esistenza degne per un essere umano;
che l'Italia è segnataria della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), nonché della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS
0.107);
che, inoltre, agli insorgenti appena giunti in Italia, in occasione del primo
trasferimento, è stato notificato l'invito a presentarsi presso l'Ufficio immi-
grazione per l'espletamento della loro procedura d'asilo; che gli stessi, in-
vece di procedere nel senso, sono direttamente tornati in Svizzera;
che, pertanto, tale argomentazione è senza fondamento;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il
1° aprile 2014 sono revocate;
che la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva di
oggetto con la presente sentenza;
che, essendo le conclusioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa-
vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che visto l'esito della procedura, le spese processuali seguono la soc-
combenza (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: