B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1725/2013
S e n t e n z a d e l 7 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (...),
Sri Lanka,
patrocinata dall'avv. Marco Frigerio, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° marzo 2013 / N (...).
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Fatti:
A.
Con scritto del (...) 2009, la richiedente ha inoltrato domanda d'asilo pres-
so l'Ambasciata svizzera a Colombo, dove è stata ascoltata sui suoi moti-
vi in data (...) 2009. Con decisione del 25 febbraio 2010, l'UFM ha respin-
to detta domanda d'asilo, negando all'interessata l'autorizzazione ad en-
trare in Svizzera. Il 30 agosto 2010, il Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale; cfr. Sentenza E-1968/2010) ha accolto il ricorso
della richiedente del 22 marzo 2010 contro la menzionata decisione, inti-
mando all'UFM di autorizzare l'entrata in Svizzera dell'interessata per lo
svolgimento della procedura d'asilo.
B.
La richiedente è espatriata il (...) 2010 da Colombo e, transitando da
B._______ (Qatar), è giunta il giorno stesso in Svizzera, dove ha deposi-
tato la sua domanda d'asilo. In occasione dell'audizione sulle generalità
del 14 dicembre 2010 e dell'audizione del 13 febbraio 2013, l'interessata
si è nuovamente espressa sui suoi motivi di asilo, per i quali si rimanda
agli atti.
C.
Con decisione del 1° marzo 2013, notificata alla richiedente il
4 marzo 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata
domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla
Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome le-
cita, esigibile e possibile.
D.
Con scritto del 12 marzo 2013, la ricorrente ha presentato all'UFM do-
manda di visione degli atti.
E.
Con scritto del 27 marzo 2013, la ricorrente ha sollecitato l'UFM circa la
menzionata domanda di visione degli atti.
F.
Con invio del 28 marzo 2013, l'UFM ha trasmesso gli atti alla ricorrente,
precisando tuttavia che gli atti B 5, B 6, B 7, B 8 e B 10 non possono es-
sere visionati.
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G.
Con invio all'UFM del 2 aprile 2013, la ricorrente ha reso noto che tra gli
atti nel frattempo ricevuti non vi sarebbe il verbale di audizione del
13 febbraio 2013 (atto B 12) e ha chiesto la trasmissione immediata dello
stesso.
H.
Tramite invio via fax del 2 aprile 2013, l'UFM ha trasmesso alla ricorrente
l'atto B 12.
I.
Con ricorso del 2 aprile 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 3 aprile 2013), la richiedente è insorta contro la decisione
dell'UFM dinnanzi al Tribunale chiedendo, preliminarmente, l'annullamen-
to della stessa per violazione del diritto di essere sentito e, nel merito,
l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità
di rifugiato nonché, in subordine, la concessione dell'ammissione provvi-
soria, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
A sostegno del gravemente, l'insorgente ha prodotto i seguenti mezzi di
prova:
copia di un articolo del giornale C._______, datato del
16 settembre 2008, con libera traduzione in italiano;
copia della conferma di una segnalazione dell'interessata presso
la Commissione dei diritti umani dello Sri Lanka a Jaffna, datata
del (...) 2009;
copia di un attestato di detenzione del Comitato internazionale
della Croce Rossa (CICR) datato del (...) 2009;
copia di una dichiarazione dell'avv. D._______ del distretto di
Jaffna, concernente l'interessata, datata del (...) 2013;
copia dello scritto del Dr med. E._______ di Mendrisio (Svizzera)
del (...) 2011;
un comunicato di Amnesty International del 15 marzo 2013 con-
cernente lo Sri Lanka;
il rapporto annuale 2012 di Amnesty International dal titolo "Asia
e Pacifico, Sri Lanka";
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il documento di Amnesty International "Urgent action, Sri Lankan
Human Rights Lawyer threatened" datato del 27 febbraio 2013.
J.
Con decisione incidentale del 4 aprile 2013 il Tribunale ha invitato la ricor-
rente a versare, entro il 19 aprile 2013, un anticipo di CHF 600.– a coper-
tura delle presunte spese processuali, indicando che in caso d'inosser-
vanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
K.
In data 10 aprile 2013 l'insorgente ha effettuato il pagamento dell'anticipo
delle presunte spese processuali.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudi-
ce unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4.
4.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera
sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concer-
nenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati.
In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti,
compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemen-
te dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adot-
tata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di et-
nia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i
quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo es-
sere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del
4 settembre 2013 "L’Ufficio federale della migrazione ha temporaneamen-
te sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di
fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cam-
biamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto
riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a
un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo
stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l’asilo srilankesi ogget-
to di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbe-
ro dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013
"Lo Sri Lanka rivela i motivi dell’arresto di due ex richiedenti l’asilo" e
Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft
Asyldossiers – zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È
dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisio-
ne del 1° marzo 2013, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo
completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situa-
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zione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso
in esame e, quindi, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o circa la
presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
4.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Una cassa-
zione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare
quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti
mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'auto-
rità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricor-
suale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati ac-
certati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un di-
spendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conse-
guenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio
grado di giurisdizione.
4.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto
e la decisione del 1°marzo 2013 è annullata. La causa è pertanto rinviata
all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'emanazio-
ne di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Visto l'esito della
procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ulteriori alle-
gazioni dell'interessata.
5.
5.1 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e il Tri-
bunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente, versato da
quest'ultima in data 10 aprile 2013 quale anticipo a copertura delle pre-
sunte spese processuali.
5.2 La parte vincente ha diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili per
le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in
combinato disposto con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Nella fattispecie, il patrocinatore della ricorrente non ha inoltrato una nota
dettagliata delle spese. Tale indennità viene dunque determinata dal Tri-
bunale sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In consi-
derazione dei fattori di calcolo determinanti (cfr. art. 9 – 13 TS-TAF), della
prassi adottata dal Tribunale in casi comparabili e del tempo necessario
alla rappresentanza, le spese ripetibili sono fissate a CHF 1 600.– (impo-
sta sul valore aggiunto [IVA] e altre spese incluse).
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 1° marzo 2013 è annullata. Gli atti di causa so-
no trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali e il Tribunale rifonderà l'importo di
CHF 600.– alla ricorrente, versato in data 10 aprile 2013 quale anticipo
spese.
4.
L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 1 600.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: