Corte IV
D-1734/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1734/2009
Fatti:
A.
Il 13 dicembre 2005, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Con decisione dell'11 gennaio 2006, l'Ufficio
federale della migrazione (UFM) ha respinto la menzionata domanda
ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. In data
3 luglio 2006, l'allora Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato contro la
suddetta decisione.
B.
L'interessato si è sottratto successivamente all'esecuzione
dell'allontanamento da parte delle autorità svizzere, rendendosi
irreperibile.
C.
Il 14 gennaio 2009, l'interessato, di etnia curda e originario di
B._______, ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 23 gennaio 2009 e del 24 febbraio 2009) di essere
tornato illegalmente in Turchia nell'ottobre 2006, dopo la conclusione
infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera, rilevando che
i motivi d'asilo fatti valere nella suddetta procedura sarebbero ancora
d'attualità. L'interessato ha affermato che avrebbe ripreso contatto con
il suo partito - il C._______ (...) - il quale gli avrebbe dato una nuova
identità e gli avrebbe assegnato un posto dove alloggiare, in quanto in
Turchia l'interessato sarebbe ricercato. I suoi famigliari sarebbero
infatti stati chiamati più volte dalle autorità tra il 2007 e il 2008.
L'interessato avrebbe vissuto a D._______ / E._______ sin dal suo
rientro fino al mese di maggio/giugno 2008, e successivamente
sarebbe invece stato ospitato presso degli amici a F._______ fino al
suo espatrio. Egli avrebbe fatto domanda di adesione al suddetto
partito, rispettivamente gli avrebbero proposto di diventarne membro.
Della suddetta domanda non avrebbe ottenuto risposta, di modo che
l'interessato sarebbe rimasto semplice candidato, anziché diventare
membro del partito. All'interno di quest'ultimo, egli avrebbe nondimento
svolto diverse attività, rifiutandosi tuttavia - per motivi fisici e
psicologici - di andare a combattere al fronte come gli sarebbe stato
chiesto dal suo partito nel 2007 e nel 2008. A seguito di tali rifiuti,
nell'aprile/ maggio 2008, avrebbe diminuito le sue attività all'interno del
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partito e nel giugno 2008 sarebbe stato espulso. Dopo tali
avvenimenti, la falsa identità dell'interessato sarebbe venuta a galla, le
autorità avrebbero cominciato a fare irruzione a casa dei suoi fratelli e
il di lui padre sarebbe stato più volte chiamato dalla Polizia. Non
avendo più l'appoggio del partito, l'interessato non avrebbe più potuto
vivere in Turchia, da dove sarebbe quindi espatriato il 10 gennaio
2009.
D.
Il 18 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita,
esigibile e possibile.
E.
Il medesimo giorno, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato
una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima
procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i diversi argomenti
addotti dal ricorrente nella presente procedura e legati al fatto di
essere membro del partito C._______ non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria.
5.
Nel gravame, l'insorgente fa valere che esistono ora fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la protezione
provvisoria, rispetto alla prima procedura d'asilo, per i quali l'autorità
inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo.
Il ricorrente sostiene di aver risposto correttamente e in maniera
precisa nonché dettagliata alle domande che gli sono state poste,
come dimostrerebbero i verbali d'audizione. In particolare, egli
contesta che il nome del partito da lui fornito non sarebbe più attuale,
e sostiene che non sia corretto rimproverargli di non aver collaborato
con le autorità elvetiche, in quanto non avrebbe fornito i nomi di altre
persone implicate solo per motivi di sicurezza. L'insorgente adduce
inoltre che - contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore -
avrebbe indicato il nome del braccio armato del partito, ovvero
G._______ (...), nel corso dell'audizione del 24 febbraio 2009.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
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intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM dell'11 gennaio 2006, a seguito della sentenza del
3 luglio 2006 della CRA contro il ricorso presentato dall'insorgente.
6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni
decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione
all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Segnatamente, basti rilevare che il motivo
alla base della presente domanda d'asilo - ovvero il fatto di essere
membro del partito C._______ - è inverosimile, così come lo sono di
conseguenza i fatti e gli argomenti addotti e ad esso correlati. Infatti,
se da un lato l'insorgente ha dichiarato di aver avuto tante attività
all'interno del partito (cfr. verbale del 24 febbraio 2009 pag. 4) e
addirittura di esservi entrato sin dai tempi del liceo (cfr. ibidem),
dall'altro egli ha affermato di non essere mai diventato un membro,
bensì di essere rimasto un candidato (cfr. verbale d'audizione del
23 gennaio 2009 pag. 5). Inoltre, l'insorgente si è contraddetto sulla
sua adesione al partito, affermando inizialmente di aver fatto la
domanda per entrare come membro del medesimo e di attendere
ancora risposta (cfr. verbale del 24 febbraio 2009 pag. 5), mentre che,
subito dopo, ha dichiarato di aver ricevuto proposta di entrare a farne
parte da degli amici del partito (cfr. ibidem). Sebbene il ricorrente
abbia saputo fornire delle informazioni corrette sul citato partito - così
come ha ribadito in sede di ricorso - non soccorre tuttavia la semplice
giustificazione del ricorrente secondo cui egli non avrebbe potuto
fornire maggiori dettagli sul partito e sulle persone implicate per motivi
di sicurezza (cfr. ricorso pag. 2). Alla luce dell'inverosimile
appartenenza del ricorrente al partito C._______, v'è di conseguenza
ragione di concludere all'inconsistenza delle sue allegazioni - rimaste
allo stadio di mero parlato - riguardo al fatto che egli sarebbe ricercato
a causa della sua appartenenza al suddetto partito (cfr. verbali
d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 2 e 5 e del 24 febbraio 2009
pag. 3) e la sua famiglia avrebbe ricevuto delle pressioni da parte delle
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autorità turche (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 6 e
del 24 febbraio 2009 pag. 9-10), così come riguardo al fatto che il
partito gli avrebbe chiesto di combattere, ma lui si sarebbe rifiutato
(cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 5 e del 24 febbraio
2009 pag. 6). D'altronde, il TAF sottolinea che il ricorrente non ha
addotto alcun mezzo di prova a sostegno dei motivi d'asilo della
presente procedura, i quali - sebbene pretendano riferirsi ad asseriti
avvenimenti accaduti tra il 2006 (dopo il rientro in Patria) e l'espatrio
del ricorrente - sono correlati a quelli della prima domanda d'asilo, ciò
che conduce a ritenere che il gravame del ricorrente rasenta l'abuso
processuale. In tale contesto, v'è, dunque, ragione di concludere che i
motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame
sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta
evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante
per la concessione della protezione provvisoria, come rettamente
considerato dall'UFM.
7.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr).
9.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
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Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3
LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
9.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
10.
10.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Turchia non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale. Inoltre, il TAF osserva che la giurisprudenza
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo ha già avuto
modo di precisare che nelle province del sud-est della Turchia - tra cui
Bingöl - un rimpatrio non è più considerato come generalmente
inesigibile. In particolare, l'esecuzione dell'allontana-mento è esigibile,
di principio, per le persone che non fanno parte dei cosidetti gruppi
vulnerabili quali i minorenni, le persone anziane, i malati e le persone
sole (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 8).
10.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF rileva che
egli è ancora giovane, gode di una formazione scolastica superiore
avendo frequentato il liceo (cfr. verbale d'audizione del 24 febbraio
2009 pag. 4) ed ha inoltre un'esperienza professionale quale (...) (cfr.
verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag. 2). D'altronde, in Patria
l'autore del gravame può beneficiare di un'importante rete sociale,
ritenuto che la sua famiglia - tra cui alcuni dei suoi fratelli e i genitori
(sebbene il padre è deceduto nel frattempo, cfr. agli atti B10/1) - si
trova ancora in loco (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2009 pag.
3). L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
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causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici.
10.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
11.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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