Corte IV
D-1736/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
provenienza sconosciuta,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 18 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1736/2009
Fatti:
A.
Il 10 settembre 2003, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Il 1° ottobre 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto la succitata
domanda d'asilo. Il 5 gennaio 2004, la commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo (CRA) ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato
dall'interessato il 22 ottobre 2003.
B.
Il 9 febbraio 2009, l'interessato, dichiaratosi cittadino liberiano, ha
presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, di
non essere rientrato in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua
prima procedura d'asilo in Svizzera e di aver soggiornato in Nigeria,
dopo di essere stato espulso dall'Italia verso tale Paese, nel periodo
tra la prima e la seconda procedura d'asilo. Inoltre, sarebbe giunto in
Svizzera per motivi economici, ossia per trovare un lavoro, a causa
della guerra in Liberia, oppure perché non riuscirebbe a rientrare in
patria senza un documento di viaggio ([...]).
C.
Il 18 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile,
esigibile e possibile.
D.
Il 18 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF). Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e
l'accordo dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
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Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il richiedente
non avrebbe addotto nessun fatto nuovo e probatorio idoneo a
contrastare la conclusione dell'UFM della precedente procedura in cui
non avrebbe reso verosimile la sua provenienza liberiana. In tali limiti,
sarebbero quindi tuttora inverosimili i suoi motivi addotti per tale
Paese. Inoltre, non sarebbe stato in grado di precisare l'indirizzo in
Monrovia. Peraltro, avrebbe affermato in un primo tempo che a
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prescindere dal possesso di un documento valido, nulla osterebbe al
suo rinvio in Liberia, per poi allegare i problemi di guerra in Liberia ed
il ruolo che suo padre vestirebbe come ribelle, senza approfondire tale
argomento. Infine, non si sarebbe neanche opposto ad una
riammissione in Nigeria da parte delle autorità italiane, dimostrando in
tal modo un legame con tale destinazione. Per conseguenza, l'autorità
inferiore ha considerato i fatti allegati come impropri a registrare
l'interessato come cittadino liberiano o a motivare la qualità di rifugiato
o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
4.2 Nel gravame, il ricorrente ribadisce di non essere ritornato in
patria dopo la sua prima domanda d'asilo. Inoltre, l'insorgente ha
asserito di non poter tornare in patria, in quanto non avrebbe i
documenti per il rientro. Peraltro, in Liberia non avrebbe più famiglia e
non vi sarebbe alcun sistema di protezione sociale.
5.
5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
5.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 1° ottobre 2003, in seguito alla sentenza
d'inammissibilità del ricorso della CRA del 5 gennaio 2004.
5.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni
decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione
all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA).
5.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di
rientro in patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da
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alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che i
motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame (v. consid. B e 4.2.) sono, come facilmente riconoscibile,
palesemente irrilevanti - salvo i problemi di guerra in Liberia legati
all'appartenenza di suo padre ai ribelli, cui però, può essere rimandato
al giudizio della decisione dell'UFM (peraltro non contestato su questo
punto nel gravame) - e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a
giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno
determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli
art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del
Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto).
Inoltre, anche nel corso della seconda procedura d'asilo, il ricorrente
non ha presentato alcun mezzo probatorio idoneo a comprovare
l'allegata provenienza liberiana. In tal contesto, l'insorgente non si è
espresso in sede di ricorso e non ha neanche contestato il giudizio
dell'UFM nella sua decisione. Per questi motivi non si giustifica da
parte del TAF un diverso apprezzamento della fattispecie rispetto a
quello di cui alle decisioni dell'UFM del 1° ottobre 2003 e del
18 marzo 2009. Visto quanto precede, i motivi d'asilo presentati
dall'autore del gravame relativi alla Liberia sono da considerare come
inverosimili. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i
fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria.
6.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8.
8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del
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carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata
d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato
di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si
tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
8.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla
propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al
punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dalla Liberia
(v. consid. 5.4). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di
collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza,
a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di
determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
la decisione impugnata va confermata.
10.
Per quanto riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, non spetta a
questo Tribunale ricercare eventuali impedimenti all'esecuzione di tale
misura. Per conseguenza, l'autorità di prima istanza ha rettamente
agito ordinandola.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
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nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Fulvio Haefeli Carlo Monti
Data di spedizione:
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