Corte IV
D-1742/2007
vav/pom/
{T 0/2}
Sentenza del 22 marzo 2007
Composizione: Giudici Valenti, Lang e Bovier
Cancelliere Poretti
A._______, _______, Armenia, alias B._______, _______, _______, _______,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 6 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. [...]
B. Il 28 dicembre 2006, il richiedente ha presentato personalmente domanda d’asilo
in Svizzera. Nell'audizione del 24 gennaio 2007, ha affermato di chiamarsi
B._______, nato il _______, _______. Ha allegato d'essere giunto in Svizzera
unitamente al fratello (N _______) a causa dei problemi occorsi a quest'ultimo a
[...]. Durante l'audizione del 26 febbraio 2007 ha mutato versione, sostenendo che
la sua identità è quella di cui alla prima procedura d'asilo (v. sopra), che l'evocato
fratello sarebbe in realtà un amico e che – nella sostanza – vorrebbe vivere in
Europa e non in Armenia, ritenuto fra l'altro che in quest'ultimo Paese non avrebbe
nulla e nessuno. Inoltre, si rifiuterebbe di espletare il servizio militare in Armenia
(se le condizioni fossero state del tipo europeo lo avrebbe però svolto). Visto che
non avrebbe ottemperato agli obblighi militari rischierebbe anche d'essere
condannato a tre anni di reclusione.
C. Il 6 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
D. Il 7 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre
2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della
citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato
alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile
di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre
ritenuto che in base alle audizioni non è accertata la qualità di rifugiato
3dell'interessato. Quest'ultimo si sarebbe presentato con due diverse identità e
avrebbe reso due versioni dissimili, altresì vaghe e confuse, dei suoi motivi d'asilo.
Infine, non sarebbero necessari degli ulteriori chiarimenti per appurare la qualità di
rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non possedere documenti d'identità perché
non ne avrebbe mai avuto bisogno. Non sarebbe dunque ragionevole pretendere
che ne chieda ora, ritenuto che è in fuga dal proprio Paese e che ha chiesto asilo.
Fa valere d'aver raccontato la sacrosanta verità, anche se dopo qualche reticenza,
e che le sue dichiarazioni sono dettagliate e prive di contraddizioni, dimodoché è
necessario effettuare ulteriori accertamenti. Infine, la situazione vigente in Armenia
sarebbe tale da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento in quanto in
patria sarebbe esposto a pericoli concreti e a trattamenti inumani e degradanti.
6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento (lett. c).
6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di
viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 28 dicembre 2006. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che egli
non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti.
Non v’è, infatti, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e
concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi
non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che le allegazioni
giusta le quali non avrebbe mai posseduto documenti d'identità o di viaggio sono
generiche. L'insorgente ha altresì ammesso di non avere fatto alcunché per
procurarsi simili documenti, benché avrebbe potuto rivolgersi alla madre in
C._______. Infine, se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la
mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima
istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito
quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Giova in particolare
rilevare che egli ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità
armene, d'aver chiesto asilo in Svizzera per poter lavorare, studiare e vivere in
modo normale e di non potere tornare in Armenia perché non vi avrebbe nulla e
nessuno. Certo, il ricorrente ha poi evocato anche la questione dell'inottemperanza
agli obblighi militari. Sennonché, egli stesso ha affermato di non essere mai stato
4convocato, fermo restando che l'obbligatorietà del servizio militare e la
comminazione di una sanzione per renitenza sono di per sé circostanze irrilevanti
ai fini della procedura d'asilo. Peraltro, non vi sono motivi per ritenere che
l'insorgente possa essere esposto durante l'espletamento del servizio a seri
pregiudizi per un motivo di cui all'art. 3 LAsi o costretto a partecipare ad atti proibiti
dal diritto internazionale né che un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione
possa essere pronunciata od aggravata per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (v.
sulla questione GICRA 2004 n. 2 e relativi riferimenti). Visto quanto premesso, non
soccorre l'insorgente la generica affermazione secondo cui avrebbe fornito un
racconto dettagliato e privo di contraddizioni. Allo stato attuale degli atti di causa,
l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le allegazioni del
ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
6.3
6.3.1 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle allegazioni decisive presentate dal
ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non v'è una necessità
d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi).
6.3.2 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente potrebbe violare l'art. 25 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a
cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale
ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
6.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
6.3.4 Premesso ciò, quanto ad ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che – contrariamente a quanto genericamente
sostenuto dall'insorgente – in Armenia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane,
celibe ed ha dell’esperienza professionale. Peraltro, non risulta dalle carte
processuali che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla
pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
5adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in
Armenia.
6.3.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della necessaria
diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6.3.6 Infine, il ricorrente non ha indicato in cosa dovrebbero consistere gli accertamenti
richiesti a pagina due del gravame e perché non avrebbe potuto fornire di moto
proprio gli ulteriori elementi che sarebbero utili ai fini del giudizio.
7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata, benché sia stato versato agli atti un rapporto su di
un'analisi lingua basata su una conversazione del 30 gennaio 2007 con il
ricorrente. In effetti, e di per sé, il rapporto non legittima una conclusione sulla
cittadinanza dell'insorgente in contrasto con le indicazioni che quest'ultimo ha
fornito nel corso della seconda audizione del 26 febbraio 2007.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2,
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 6.3.
10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
13. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità d’esito
favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- al _______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
Data di spedizione: