Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1744/2011
Sentenza del 29 marzo 2011
Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A.________, nato il (…),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 marzo 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda di asilo,
i verbali di audizione del 28 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
10 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 10 marzo 2011, notificata al ricorrente il
14 marzo 2011 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 21 marzo 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) il giorno seguente,
l'originale dell'incarto dell'UFM pervenuto al Tribunale il 24 marzo 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano, di etnia
georgiana, originario di B._______ (Georgia), dove avrebbe vissuto dalla
nascita sino al suo espatrio nel (…) 2008,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato a seguito delle
rappresaglie subite dalla Polizia, la quale lo avrebbe sequestrato in due
occasioni nel 2004, rispettivamente nel 2007/2008 per estorcergli del
denaro, nonché l'avrebbe percosso e minacciato a causa della sua
parentela con un parlamentare dal suo stesso cognome C._______,
rispettivamente con un suo cugino mafioso, il quale sarebbe ricercato in
Georgia per aver rubato dei soldi al Governo e sarebbe fuggito all'estero;
che l'interessato si sarebbe rifugiato presso un vicino e, un mese dopo il
secondo sequestro, avrebbe lasciato il suo Paese di origine,
che, dopo aver raggiunto D._______ (Georgia), egli si sarebbe imbarcato
su una nave per E._______ (Ucraina), da dove avrebbe proseguito il
viaggio per arrivare in Svizzera, transitando attraverso la Polonia, l'Austria
e l'Italia; che, rispettivamente, l'interessato sarebbe partito alla volta della
Turchia per poi raggiungere la Grecia e, dopo aver attraversato numerosi
Paesi europei, sarebbe giunto in Svizzera nel (…) 2010,
che, nella decisione del 10 marzo 2011, l'UFM ha considerato, da un lato,
che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di
asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha
ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia
realizzata nel caso di specie,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, ritenendo
che vi sarebbero dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, in
particolare, egli conferma la versione resa nel corso della seconda
audizione, secondo cui i suoi documenti sarebbero andati bruciati e non
possiederebbe più alcun documento, spiegando che le incongruenze
rilevate dall'UFM sarebbero dovute al suo stato di tossicodipendente, in
ragione del quale avrebbe dichiarato durante la prima audizione cose di
cui non si renderebbe nemmeno conto; che, inoltre, il ricorrente fa valere
che l'UFM avrebbe dovuto altresì entrare nel merito della sua domanda di
asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione
al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che,
infatti, anche in tal merito, occorrerebbe considerare la sua condizione di
tossicodipendente che l'avrebbe condotto a riferire cose apparentemente
contraddittorie, ma che sarebbero il frutto del suo stato mentale
confusionale,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
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che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, preliminarmente, i problemi di salute legati alla tossicodipendenza
del ricorrente o al pestaggio che avrebbe subito a F._______, quali ad
esempio l'incapacità di ricordare date e eventi, nonché uno stato
confusionale o disturbi di natura psichica – che egli ha invocato in
relazione all'incongruenza delle sue allegazioni rese in procedura d'asilo
(cfr. verbale 2 F4, F58 e F61, ricorso pag. 2) – sono palesemente
infondati ed ininfluenti, ritenuto che costituiscono delle semplici
affermazioni di parte, non circostanziate da alcun elemento o mezzo di
prova; che, d'altronde, non soccorre il ricorrente il fatto che, al momento
della prima audizione, egli poteva essere sotto l'effetto di stupefacenti
(cfr. verbale 2 F127); che, di conseguenza, non v'è ragione di ammettere,
da un lato, l'esistenza di qualsivoglia giustificazione a favore del ricorrente
circa le sue dichiarazioni contraddittorie e, dall'altro, l'esistenza di
problemi medici gravi suscettibili di influire sul presente giudizio,
che, quanto al suo viaggio di espatrio, nonché agli eventi che hanno
segnato la sua partenza dalla Georgia, il ricorrente ha reso allegazioni del
tutto contraddittorie (cfr. verbale 1 pag. 2 e 7-8, nonché verbale 2 F21-
F36/ F53-61/F69 e F106-108), a tal punto da non poter determinare,
nemmeno in grandi linee, quando egli avrebbe intrapreso questo viaggio
e quale sarebbe stato il tragitto percorso per arrivare fino in Svizzera;
che, peraltro, laddove possa essere ammessa la versione del ricorrente
resa nel corso della seconda audizione, secondo la quale egli avrebbe
transitato dalla Turchia e dalla Grecia, ad ogni modo tali allegazioni sono
alquanto vaghe e approssimative (cfr. verbale F53-F61 e F106-108), di
modo che non apportano grandi delucidazioni alle circostanze in cui si
sarebbe svolto il suo viaggio di espatrio; che, d'altronde, non è plausibile
che egli sia potuto arrivare in Svizzera dalla Georgia, entrando nello
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spazio Schengen e attraversando mezza Europa, senza subire alcun
controllo e senza documenti (cfr. verbale 2 F12, F14, F20),
che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le vaghe, nonché contraddittorie
allegazioni circa i suoi documenti d'identità, laddove ha inizialmente
dichiarato di aver smarrito il passaporto e di non aver mai richiesto la
carta d'identità (cfr. verbale 1 pag. 4), mentre che, successivamente, ha
affermato che gli stessi sarebbero andati bruciati assieme alla sua casa e
che la carta d'identità, che gli sarebbe stata rifatta, la deterrebbe sua
moglie in Turchia (cfr. verbale 2 F16, ricorso pag. 2); che, in siffatte
condizioni, tali asserzioni, non costituiscono ragioni valide per giustificare
la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, d'altronde,
non vi è alcun indizio che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti
sforzi per procurarsi i suoi documenti, tanto più alla luce del tempo
trascorso dal momento del deposito della sua domanda di asilo (cfr.
verbale 1 pag. 5 e verbale 2 F17-F19),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
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inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr.
DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in particolare, il racconto dell'insorgente si distingue per il suo
carattere estremamente contraddittorio, come pure vago e illogico; che, a
titolo di esempio, il ricorrente non è stato in grado di collocare nel tempo,
in maniera precisa e lineare, i fatti addotti, segnatamente i due sequestri
di cui sarebbe stato oggetto da parte della Polizia e che sarebbero alla
base del suo espatrio dal suo Paese di origine, nonché della sua
domanda di asilo; che inizialmente egli ha affermato di essere stato
sequestrato la prima volta il mese di (…) 2004 e la seconda il mese di
(…) dello stesso anno (cfr. verbale 1 pagg. 5-6); che, successivamente,
egli ha dichiarato di essere stato rapito due o tre volte, quando sarebbe
tornato dalla Russia nel 2005, rispettivamente due volte all'(…) del 2007,
a distanza di due settimane (cfr. verbale 2 F72-77 e F94/F96); che,
inoltre, il ricorrente non ha nemmeno saputo indicare la data esatta in cui
sarebbe effettivamente espatriato, fornendo versioni diverse; che, da un
lato, ha affermato che il suo espatrio risalirebbe all'anno 2008,
rispettivamente al 2007 (cfr. verbale 2 F105-107 a confronto con verbale
1 pag. 7); che, dall'altro lato, il medesimo ha dichiarato addirittura di aver
lasciato la Georgia nel 2003 e di non avervi più fatto ritorno che in una
sola occasione, per due notti unicamente, al fine di vedere suo padre (cfr.
verbale 2 F22-27); che, in seguito, il ricorrente si è contraddetto
nuovamente, allegando che sarebbe tornato in Patria anche nel 2008 per
due o tre mesi per rivedere suo padre (cfr. verbale 2 F45-51); che, alla
luce delle suesposte e grossolane incongruenze proprio sui punti
essenziali, vi è ragione di concludere che i motivi di asilo fatti valere dal
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ricorrente sono manifestamente inverosimili, senza che sia necessario
evocare ulteriori elementi inconsistenti ed inattendibili del racconto reso,
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
vanta una formazione scolastica superiore ([…]), nonché un'esperienza
professionale di diversi anni in questo settore di attività (cfr. verbale 1
pag. 2); che, inoltre, vista l'inverosimiglianza del suo racconto, vi è
ragione di ritenere che egli disponga in patria di un'importante rete sociale
e familiare su cui contare, oltre a sua moglie e suo figlio, di cui non è
stato possibile determinare dove si trovino, in ragione delle allegazioni
inconsistenti del ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 F123-F124),
nonché a suo padre e suo zio (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 F61); che,
infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici; che, infatti, come analizzato in via preliminare nel presente
giudizio, i problemi di salute legati alla tossicodipendenza, così come i
disturbi di natura psichica, nonché (…) di cui pretenderebbe soffrire il
ricorrente (cfr. verbale 2 F4, F109-F114, F129 e ricorso pag. 2), non sono
stati né circostanziati, né corroborati da alcun fondamento oggettivo; che,
del resto, come rettamente rilevato dall'UFM, la tossicodipendenza del
ricorrente non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento
del medesimo, laddove peraltro può essere intrapresa, se necessario,
una terapia in Patria,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è
respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: