Corte IV
D-1745/2007
{T 0/2}
Sentenza del 26 marzo 2007
Composizione: Giudici Valenti, Schmid e Haefeli
Cancelliere Poretti
A._______, _______, Azerbaigian, _______,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 6 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento
ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 28 dicembre 2006.
Ha affermato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 17 gennaio e
del 27 febbraio 2007), d'essere cittadino dell'Azerbaigian e d'aver lasciato
B._______, località russa (C._______) nella quale si sarebbe stabilito nel 1989,
per evitare un'incarcerazione da 7 a 12 anni per "attentato grave alla salute". Nel
corso di un litigio avrebbe ferito un ufficiale di polizia. Quest'ultimo avrebbe
denunciato l'accaduto ed egli sarebbe stato incarcerato. Sarebbe stato liberato
dopo due mesi, ma per due o tre volte avrebbe dovuto presentarsi "al sesto
reparto" dove avrebbero voluto che firmasse dei documenti in bianco o delle
confessioni, ma egli si sarebbe rifiutato. Avrebbe quindi deciso di lasciare la
Russia, ma non sarebbe rientrato in Azerbaigian perché non vi avrebbe nessuno e
perché sarebbe cristiano. Sarebbe giunto in Svizzera con il fratello (N _______).
B. Il 6 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 7 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre
2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della
citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato
alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile
di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre
ritenuto che in base alle audizioni non è accertata la qualità di rifugiato
dell'interessato. Lo stesso avrebbe, in effetti, reso delle dichiarazioni inconsistenti
3su punti decisivi, segnatamente sul fatto se i suoi problemi siano sorti circa un
mese e mezzo prima di chiedere asilo, nel corso dell'estate 2006 o tra maggio e
aprile 2006 e se l'ufficiale ferito abbia, o meno, ritirato la denuncia. Secondo
l'autorità inferiore non sarebbero inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti per
appurare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento.
5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non possedere documenti d'identità perché
non ne avrebbe mai avuto bisogno. Non sarebbe dunque ragionevole pretendere
che ne chieda ora, ritenuto che è in fuga dal proprio Paese e che ha chiesto asilo.
Allega che le sue dichiarazioni sono dettagliate e prive di contraddizioni,
dimodoché è necessario effettuare ulteriori accertamenti. Infine, la situazione
vigente in Russia, unitamente a quanto accadutogli, renderebbe illecita ed
inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.
b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento (lett. c).
6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di
viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 28 dicembre 2006. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che egli
non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti.
Non v’è, infatti, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e
concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi
non avrebbero potuto avere esito favorevole. Non lo soccorre, pertanto,
l'allegazione giusta la quale non avrebbe mai richiesto, dunque posseduto, alcun
tipo di documento, salvo il titolo di soggiorno che avrebbe poi distrutto, fermo
restando che detta allegazione s'esaurisce in mera affermazione di parte non
corroborata da alcun elemento della benché minima consistenza. Inoltre, se un
richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo
d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a
presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999
n. 16).
6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Preliminarmente, si
constata che le invocate persecuzioni subite in Russia, peraltro fondate su
dichiarazioni inconsistenti per i motivi indicati nella decisione impugnata, sono
irrilevanti, conto tenuto del fatto che il ricorrente s'è dichiarato cittadino azero e
4che la protezione internazionale è sussidiaria a quella nazionale. Non soccorre
pertanto il ricorrente la generica argomentazione secondo la quale avrebbe fornito
un racconto dettagliato e privo di contraddizioni, considerato altresì che non ha
indicato le ragioni per cui l'apprezzamento dei fatti da parte dell'UFM sarebbe
errato. Per quanto attiene all'Azerbaigian, giova osservare che l'insorgente si è
limitato a dichiarare dinanzi all'UFM di non volervi fare ritorno perché non vi ha più
nessuno e perché cristiano (in un Paese a maggioranza musulmana). Questo
Tribunale osserva che l'assenza di una di rete sociale nel Paese d'origine non
costituisce manifestamente un motivo suscettibile di giustificare l'entrata nel merito
di una domanda d'asilo. Il ricorrente non ha peraltro evocato in modo chiaro le
ragioni per cui un cristiano non dovrebbe potere rientrare in Azerbaigian, fermo
restando che è noto che in detto Paese le varie comunità religiose convivono di
principio pacificamente (v. U.S. Department of State, International religious
freedom Report 2006). Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa,
l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le allegazioni
dell'insorgente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
6.3
6.3.1 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle allegazioni decisive presentate dal
ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non v'è necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
6.3.2 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente possa violare gli art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché 14a cpv. 3
della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
6.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
6.3.4 Premesso ciò, con riferimento agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che – contrariamente a quanto
genericamente sostenuto dall'insorgente – in Azerbaigian non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente
5è giovane, celibe, ha dell’esperienza professionale e delle sufficienti conoscenze
linguistiche (russo bene, nonché azero ed armeno). Peraltro, non emerge dagli atti
di causa che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla
pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in
Azerbaigian.
6.3.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della necessaria
diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6.3.6 Infine, il ricorrente non ha indicato in cosa dovrebbero consistere gli accertamenti
richiesti a pagina due del gravame e perché non avrebbe potuto fornire di moto
proprio gli ulteriori elementi utili ai fini del giudizio. Basti ancora rilevare che alcun
accertamento complementare è necessario in relazione all'evocato "fratello" del
ricorrente (pure richiedente l'asilo), già per il fatto che il vantato legame di
parentela non è stato dimostrato.
7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata, benché sia stata effettuata un'analisi lingua, basata su
una conversazione del 30 gennaio 2007 con il ricorrente. In effetti, e di per sé, il
rapporto relativo a tale analisi non legittima una conclusione sulla cittadinanza
dell'insorgente in contrasto con le indicazioni che quest'ultimo ha fornito.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art.
44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al consid. 6.3.
10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
13. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure sprovvisto di probabilità d’esito
favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______ )
- al D._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
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