B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1757/2016
Sen t en z a d e l 1 6 magg i o 201 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 16 febbraio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 30 settem-
bre 2014,
i verbali di audizione del 17 ottobre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 3 feb-
braio 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione del 4 novembre 2014 dell'Autorità regionale di protezione (…)
sede di B._______ che ha istituito nei confronti del richiedente l'asilo mino-
renne una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 306 CC e nominato
il signor C._______ quale curatore,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 16 febbraio 2016, notificata al curatore
il 17 febbraio 2016, con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda
d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, rite-
nendo però non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontana-
mento verso l'Eritrea, con conseguente ammissione provvisoria dell'inte-
ressato,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 21 marzo 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
22 marzo 2017), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della de-
cisione della SEM del 16 febbraio 2016 ed il riconoscimento della qualità
di rifugiato; contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giu-
diziaria, con protesta di spese e ripetibili,
la decisione incidentale del 23 agosto 2016 con cui il Tribunale ha accolto
l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha nel contempo in-
vitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso,
la risposta al ricorso dell'autorità di prime cure del 30 agosto 2016 tra-
smessa all'insorgente per conoscenza,
la decisione del 6 marzo 2017 dell'Autorità regionale di protezione (…)
sede di B._______ che ha revocato per raggiungimento della maggiore età
la curatela di rappresentanza istituita in favore del richiedente l'asilo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 16 febbraio 2016, e non avendo in
specie l'interessato censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte
dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclu-
sivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di
concessione dell'asilo,
che nel corso dell'audizione sulle generalità A._______ ha dichiarato es-
sere cittadino eritreo di etnia tigrina, nato e cresciuto a D._______ nella
zoba Debub (Nus Zoba E._______) dove avrebbe risieduto fino all'espatrio
avvenuto nel secondo mese del 2012 (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.),
che sentito in merito ai motivi della sua domanda, l'interessato ha dichia-
rato di essere espatriato per non dover effettuare il servizio militare e per
cercare un'esistenza migliore (cfr. verbale 2, D58 seg.),
che nella decisione querelata, la SEM ha anzitutto ritenuto inverosimili poi-
ché inconsistenti e contraddittorie le allegazioni del richiedente concernenti
il viaggio d'espatrio,
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che per il resto, l'autorità inferiore ha considerato non pertinenti le dichia-
razioni dell'interessato,
che in particolare, la povertà della famiglia del richiedente così come la sua
volontà di costruirsi all'estero una vita migliore non sarebbero rilevanti ai
sensi dell'art. 3 LAsi poiché imputabili alle difficili condizioni di vita socio-
economiche vigenti in Eritrea,
che infine, non sarebbe neppure rilevante il timore dell'interessato di dover
svolgere il servizio militare poiché egli non avrebbe mai avuto un contatto
con le autorità militari eritree e non avrebbe mai ricevuto una comunica-
zione per un eventuale arruolamento,
che per di più, l'obbligo di prestare servizio militare non costituirebbe di per
sé una persecuzione rilevante poiché sarebbe un obbligo civile generale
che toccherebbe la maggior parte della popolazione e non sarebbe dettato
dalla volontà di perseguire in maniera mirata una persona in particolare,
che nel ricorso, il ricorrente contesta il parere dell'autorità di prime cure
quanto all'inverosimiglianza delle allegazioni inerenti all'espatrio,
che egli avrebbe fornito le informazioni essenziali che, pur essendo laconi-
che, non potrebbero essere considerate inconsistenti o contraddittorie,
che sarebbe dunque più verosimile la circostanza che il ricorrente sia uscito
illegalmente dall'Eritrea,
che in secondo luogo, per ciò che concerne il timore di essere in futuro
arruolato dall'esercito eritreo, l'insorgente rileva che sarebbe notorio che le
pene previste per renitenti e disertori in Eritrea sarebbero sproporzionata-
mente severe e sarebbero da considerare come motivate politicamente
("malus assoluto"),
che di conseguenza, a dire del ricorrente, la SEM non avrebbe potuto esi-
mersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni fornite dal ricor-
rente dal momento che il suo timore di essere sottoposto in futuro a misure
persecutorie, dovrebbe essere ritenuto fondato,
che in conclusione, la decisione impugnata andrebbe annullata poiché resa
sulla scorta di un esame incompleto del fatti rilevanti ed al ricorrente an-
drebbe riconosciuta la qualità di rifugiato,
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che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi); che non sono invece rifugiati le persone che sono esposte a seri
pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di
prestare servizio militare o per aver disertato (l'art. 3 cpv. 3 LAsi); che è
fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 lu-
glio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che per il resto si rilevi in primo luogo come la giurisprudenza abbia già
avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la
prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'a-
silo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine; che con-
seguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la
qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi
dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; che in altri termini, in virtù dei motivi menzionati in
questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la
qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione,
ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5); che pertanto,
una sanzione per renitenza o diserzione costituisce una persecuzione rile-
vante in materia d'asilo qualora essa risulti, per uno dei motivi ai sensi
dell'art. 3 LAsi, discriminante (malus relativo) oppure in sé sproporzionata-
mente elevata (malus assoluto) (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9),
che il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione è oggettiva-
mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità mili-
tari; che detto contatto è presunto se la diserzione è avvenuta durante il
servizio attivo; che decisivo deve inoltre essere considerato qualsivoglia
contatto con le autorità da cui emerge una volontà di reclutamento della
persona; che ciononostante, il contatto deve essere reale e concreto; che
non è sufficiente invece, il timore di essere – esclusivamente a causa
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dell''tà idonea al servizio di leva – reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3 con-
sid. 4.10 pag. 29),
che nel caso in esame non vi sono evidenze agli atti che permettano di
concludere quanto all'esistenza di un pregresso contatto del ricorrente con
le autorità militari (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D68-D70); che l'insor-
gente si è infatti limitato ad invocare il timore di essere reclutato sulla sola
base della sua età idonea al servizio di leva,
che pertanto si può escludere il caratterizzarsi in specie di un fondato ti-
more per il ricorrente di essere esposto in caso di rientro in patria a tratta-
menti che comportino seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi a causa
di renitenza o diserzione,
che di conseguenza, facendo difetto una delle due condizioni cumulative,
è a giusto titolo che la SEM ha potuto esimersi dall'analizzare la verosimi-
glianza di tale motivo d'asilo,
che lo stesso vale anche per quanto riguarda l'espatrio illegale dal Paese;
che per i motivi che seguono la questione della verosimiglianza di tale
espatrio può nella fattispecie essere lasciata aperta,
che invero, in una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferi-
mento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita
analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-
4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'e-
spatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è suffi-
ciente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire
delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo,
che dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate il-
legalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi
per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può più presumere con
una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria
a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato
equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente
a causa dell'espatrio illegale,
che un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto
unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre
che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 con-
sid. 5.1),
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che nel presente caso, fermo considerato anche che il ricorrente ha la-
sciato il paese ancora giovanissimo, non vi sono elementi che lascino pre-
supporre l'esistenza di un tale rischio accresciuto di subire una sanzione
rilevante ai sensi dell'asilo in caso di rientro in Patria,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc-
combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente,
che ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del
23 agosto 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65
cpv. 1 PA, non vengono prelevate le spese processuali,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: