B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1768/2012
S e n t e n z a d e l 4 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…), Algeria, alias
B._______, nato il (…), Siria, alias
C._______, nato il (…), Siria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 marzo 2012 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizze-
ra,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento di identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo,
i verbali di audizione del 31 agosto 2011 (di seguito: verbale 1) e del
13 marzo 2012 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 23 marzo 2012, notificata al ricorrente il
26 marzo 2012 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 30 marzo 2012 (cfr. timbro del plico rac-
comandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amminsitrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 2 aprile 2012,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
(LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che a-
dempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha
dichiarato di essere cittadino algerino, originario di D._______,
E._______ (Algeria),
che ha affermato di essere espatriato per trovare lavoro (cfr. verbale 1,
pag. 5); che nel corso dell'audizione federale ha ribadito che il motivo per
cui ha lasciato l'Algeria sarebbe puramente economico, precisando che la
propria famiglia non avrebbe sufficienti mezzi per sopravvivere
(cfr. verbale 2, pag. 3);
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di avere lasciato il suo Paese nell'estate del (…) stabilendosi in Tunisia
per circa un anno; che, in seguito, si sarebbe trasferito in Libia, dove vi
avrebbe vissuto per circa due anni; che, nell'estate del (…), sarebbe giun-
to a F._______ (Grecia) in automobile passando per il confine a nord; che
in Grecia sarebbe stato controllato e registrato dalle autorità locali; che
avrebbe quindi vissuto a G._______ (Grecia) in case abbandonate sino al
2011; che da questa città avrebbe viaggiato clandestinamente su una na-
ve diretta a H._______ (Italia); che avrebbe poi raggiunto I._______ in
treno; che, infine, da quest'ultimo luogo avrebbe viaggiato su rotaia fino a
J._______, dove ha inoltrato la presente domanda di asilo (cfr. verbale 1,
pag. 6-7),
che, nella decisione del 23 marzo 2012, l'UFM ha considerato, da un lato,
che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di
asilo un documento di identità o di viaggio valido entro le 48 ore succes-
sive all'inoltro dell'istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel
caso di specie,
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che, nel ricorso, il ricorrente ha affermato che vi sarebbero validi motivi a
giustificazione della mancata consegna all'UFM dei documenti di identità;
che, segnatamente, non avrebbe potuto consegnare alcun documento
poiché avrebbe lasciato la propria carta di identità in Algeria e l'attuale si-
tuazione familiare gli impedirebbe di farsela inviare; che sarebbe espatria-
to per fuggire da una situazione di gravissimo disagio personale e familia-
re tale da metterlo in pericolo di vita; che, in sostanza, un gruppo terrori-
stico avrebbe ucciso il fratello del ricorrente e minacciato quest'ultimo ed
il di lui padre di morte qualora non si fosse unito a loro; che, infine, la si-
tuazione generale in Algeria sarebbe tale da giustificare l'ammissione
provvisoria in Svizzera dell'insorgente,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità in-
feriore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione
dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ri-
corrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ul-
teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative; che, per contro, non lo sono quelli emessi per altri sco-
pi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7 consid. 6, pagg. 69-70),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
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che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che all'inizio della prima audizio-
ne, alla domanda circa cosa avesse fatto per procurarsi i suoi documenti,
l'insorgente ha risposto di non avere fatto nulla (cfr. verbale 1, pag. 5);
che, nel corso della seconda audizione, ha ribadito di non avere fatto nul-
la in quanto non avrebbe contatti con l'Algeria (cfr. verbale 2, D5, pag. 2),
che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le vaghe e contraddittorie allega-
zioni circa il possesso dei suoi documenti; che, infatti, in merito agli stessi
egli ha dichiarato dapprima che sia la carta di identità che il passaporto si
troverebbero presso la propria abitazione di K._______ (Algeria) (cfr. ver-
bale 1, pag. 4); che, in seguito, ha invece affermato di avere smarrito il
proprio passaporto al confine tra la Turchia e la Grecia, senza peraltro in-
dicare né il luogo esatto, né le circostanze concrete (cfr. verbale 2, D10,
pag. 2); che, anche in merito alla possibilità di contattare i propri parenti in
patria per la trasmissione dei documenti, il ricorrente ha reso dichiarazioni
contraddittorie e palesemente inverosimili, sostenendo segnatamente che
non avrebbe alcun contatto con l'Algeria (cfr. verbale 2, D5, pag. 2), o che
non avrebbe i soldi per telefonare a casa (cfr. verbale 2, D14-15, pag. 3),
oppure che, a causa del traffico di documenti presente in Algeria, non si
fiderebbe di nessuno eccetto suo padre, il quale sarebbe analfabeta e in-
capace di inviare una lettera (cfr. verbale 2, D21, pag. 3),
che, d'altronde, anche in merito al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha
reso dichiarazioni illogiche e contraddittorie; che, infatti, nel racconto reso
in occasione della prima audizione, si evince che il ricorrente avrebbe la-
sciato l'Algeria nel (…) senza farvi più ritorno (cfr. verbale 1, pag. 1-2), al-
lorquando, in occasione della seconda audizione, ha invece affermato di
essere tornato nel suo Paese nel (…) (cfr. verbale 2, D38, pag. 5); che, in
merito all'entrata in Grecia, ha dapprima dichiarato di esservi giunto in au-
tomobile (cfr. verbale 1, pag. 6) e, in un secondo tempo, ha invece affer-
mato di avere attraversato il confine greco a piedi (cfr. verbale 2,
pag. 40, pag. 5); che, circa il viaggio verso l'Italia, ha affermato, in un pri-
mo momento, di essere giunto a H._______ con una nave (cfr. verbale 1,
pag. 7) e, in una seconda occasione, ha invece dichiarato di essere giun-
to a L._______ con un gommone (cfr. verbale 2, D45, pag. 5); che, infine,
non è verosimile che abbia potuto viaggiare tra la Grecia e l'Italia su una
nave senza essere controllato allo sbarco (cfr. verbale 1, pag. 7),
che il ricorrente ha cercato maldestramente di giustificare tali contraddi-
zioni adducendo che, in occasione della prima audizione, il proprio stato
di forma sarebbe stato alterato a causa della traversata in mare e del lun-
go viaggio; che, tuttavia, la prima audizione ha avuto luogo ben due set-
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timane dopo il suo arrivo al centro di registrazione di J._______
(cfr. verbale 2, D16-17, pag. 3),
che, per di più, il ricorrente ha fornito, al momento dell'entrata in Svizzera,
un'identità diversa da quella indicata in seguito nell'ambito delle audizioni;
che ha giustificato tale comportamento sostenendo che sarebbero stati
dei tunisini a consigliarli di dichiararsi siriano (cfr. verbale 1, pag. 2); che
tale attitudine non può che confermare la scarsa disponibilità dell'insor-
gente a creare trasparenza in merito alla propria identità,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti di identità, vi è ragione di con-
cludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti di identità per i bisogni
della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti di identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stes-
si, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e som-
maria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente in-
consistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'ap-
propriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5, pagg. 89-91),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
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quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in me-
re affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il ricorrente, nella prima audizione ha dichiarato di
avere lasciato l'Algeria per trovare lavoro (cfr. verbale 1, pag. 5); che nella
seconda audizione ha ribadito che il motivo dell'espatrio sarebbe pura-
mente economico (cfr. verbale 2, D20, pag. 3); che, ancora, alla domanda
se vi fossero altri motivi ha affermato di avere espresso tutte le ragioni ri-
badendo che l'unico motivo è la mancanza di lavoro (cfr. verbale 1, pag. 5
e verbale 2, D61, pag. 7); che, inoltre, ha affermato di non avere mai avu-
to problemi con le autorità locali o con terze persone nel suo Paese e di
non temere alcunché in caso di rientro in Algeria (cfr. verbale 1, pag. 5 e
verbale 2, D59, pag. 7); che l'insorgente ha dichiarato che, nel caso a-
vesse avuto un lavoro, non avrebbe mai lasciato il suo Paese
(cfr. verbale 1, pag. 5);
che le motivazioni adotte in sede di audizione dal ricorrente, ovvero di es-
sere espatriato per ragioni economiche, sono irrilevanti in materia di asilo;
che, segnatamente, i problemi di ordine economico e professionali, legati
all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alla difficoltà congiunturali
non costituiscono manifestamente un motivo rilevante ai sensi
dell'art. 3 LAsi; che, d'altronde, i motivi aggiuntivi presentati nel ricorso
circa le minacce che gli sarebbero state rivolte dai terroristi e nemmeno
minimamente accennati in occasione delle due audizioni sono già per tale
ragione palesemente inverosimili; che non giova al ricorrente la giustifica-
zione ricorsuale secondo cui le dichiarazioni rese in corso di audizione
sarebbero state riportate solo parzialmente, infatti l'insorgente ha confer-
mato, con la propria firma in calce ai verbali, che gli stessi sono conformi
a quanto dichiarato,
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con rife-
rimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, pagg. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della conven-
zione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a-
vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1; RS 142.11];
cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr),
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che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratte-
rizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celi-
be; che lo stesso ha frequentato le scuole elementari per sei anni ed in
seguito ha svolto le professioni di (…), (…) e (…)
(cfr. verbale 2, D28 e 30, pag. 4); che, inoltre, l'insorgente dispone in Pa-
tria di una rete sociale, ritenuto che vi risiedono il padre, tre sorelle, due
fratelli e diversi zii e zie (cfr. verbale 1, pag. 3); che, ritenuta l'inverosimi-
glianza del racconto dell'insorgente, non vi è ragione di ritenere che il
medesimo non possa contare sul loro appoggio in vista del reinserimento
nel Paese di origine; che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua am-
missione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi ri-
ferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in ma-
teria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo nella pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
Data di spedizione: