B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1770/2013
S e n t e n z a d e l 1 ° l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nata il (...),
Eritrea,
patrocinata dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione
d'entrata; decisione dell'UFM del 4 marzo 2013 / N [...].
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Visto
lo scritto del 25 maggio 2012, tramite il quale il rappresentante dell'inte-
ressata ha richiesto l'autorizzazione di ingresso in Svizzera per la sua
mandante allo scopo di proseguire la procedura di asilo;
l'annessa procura firmata a "Lugano, il 7 febbraio 2012";
le risposte al questionario sui motivi d'asilo, fornite in data
18 ottobre 2012 dal rappresentante dell'interessata;
l'istruzione della domanda d'asilo, durante la quale l'interessata non si è
mai manifestata personalmente presso l'UFM o presso altre autorità sviz-
zere;
la decisione dell'UFM, del 4 marzo 2013 – indirizzata al rappresentante
della ricorrente –, tramite la quale detto Ufficio non ha autorizzato l'entrata
in Svizzera dell'interessata ed ha respinto la sua domanda di asilo
dall'estero;
il ricorso del 3 aprile 2013, presentato dal rappresentante della ricorrente,
tramite il quale si chiede l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della
decisione impugnata, segnatamente l'autorizzazione ad entrare in Svizze-
ra, l'accoglimento della domanda di asilo e l'esenzione dal versamento
anticipato delle presumibili spese processuali;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della Legge sull’asilo del
26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia di
asilo emanata dall'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in primo luogo va esaminato se l'UFM ha a giusto titolo ammesso la
domanda d'asilo, presentata il 25 maggio 2012 dal mandatario della ricor-
rente;
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che con le modifiche urgenti della LAsi del 28 settembre 2012 (cfr.
RU 2012 5359; FF 2010 3889), entrate in vigore il 29 settembre 2012 con
effetto sino al 28 settembre 2015, è stata eliminata la possibilità di depor-
re una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero;
che giusta la disposizione transitoria, le domande dall'estero inoltrate pri-
ma dell'entrata in vigore di suddette modifiche sono rette dagli art. 12, 19,
20, 41 capoverso 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente;
che il presente ricorso è quindi trattato secondo le disposizioni applicabili
del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema;
che la domanda d'asilo di un richiedente all'estero presentata direttamen-
te presso l'UFM non costituisce di per sé un motivo di irricevibilità (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1997 n. 15, consid. 2b);
che la domanda d'asilo, diritto di carattere strettamente personale relati-
vo, può essere validamente introdotta per il tramite di un rappresentante
legale o convenzionale (cfr. GICRA 1996 n. 5 consid. 4c-4g p. 41-46);
che, tuttavia, l'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una
persona capace di discernimento (maggiorenne o minorenne) ha
carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39,
consid. 4.3.2);
che è necessario che la domanda di protezione personale emerga chia-
ramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personal-
mente di fronte all'autorità svizzera;
che vi è la possibilità di sanare il vizio nel corso della procedura di prima
istanza, per esempio tramite una presa di posizione scritta di proprio pu-
gno o perlomeno firmata relativa ai propri motivi d'asilo o tramite risposte
ai quesiti posti dell'UFM redatte personalmente (cfr. ibidem);
che nella fattispecie, l'unica traccia della ricorrente, agli atti della procedu-
ra di prima istanza, è la firma apposta sulla procura rilasciata al qui rap-
presentante in Lugano;
che a parte in questo atto, la ricorrente non si è in altro modo manifestata
nel corso della procedura di prima istanza;
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che va inoltre rilevato che le risposte ai quesiti posti dall'UFM in data
20 settembre 2012, oltre a poter presumere che esse non siano state
personalmente redatte dalla richiedente, non conoscendo la medesima la
lingua italiana, risultano non essere state firmate pur essendo stato espli-
citamente richiesto dall'UFM (cfr. Atto B5/4, p. 4);
che agli atti non è nemmeno stato depositato alcun documento d'identità
o di identificazione della ricorrente, nonostante l'esplicita richiesta in que-
sto senso (cfr. Atto B5/4, p. 3);
che, alla luce di quanto appena menzionato, non è possibile stabilire se la
ricorrente abbia realmente voluto deporre la domanda d'asilo in questio-
ne;
che, di conseguenza, l'UFM non avrebbe potuto a questo stadio e sulla
base degli atti di causa determinarsi in merito alla domanda d'asilo;
che, in virtù di quanto esposto, la decisione dell'UFM del 4 marzo 2013 è
nulla e la causa è ad esso rinviata;
che detto Ufficio deciderà circa il prosieguo della procedura, per esempio
facendo in modo di sanare i vizi menzionati o comunicando al mandatario
che la domanda d'asilo in questione non può essere presa in considera-
zione (cfr. DTAF 2011/39, consid. 4.3.2 in fine);
il ricorso è quindi senza oggetto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito, la domanda di esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali
è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1-3 PA);
che non viene attribuita alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (cfr.
sentenza del Tribunale E-3162/2011 del 6 dicembre 2011, consid. 6.2);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF,
RS 173.110]).
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La decisione del 4 marzo 2013 è nulla. La causa è rinviata all'UFM ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non viene attribuita alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'UFM.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
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