Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1778/2011
Sentenza del 28 marzo 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 18 marzo 2011 / N […].
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Visti:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 19
settembre 2010 in Svizzera allegando in tale occasione di essere
espatriato il 26 agosto 2008 e di aver raggiunto l'Italia il 26 ottobre 2008
dove sarebbe rimasto fino al 19 settembre 2010;
il confronto dattiloscopico, effettuato dall'UFM con il registro EURODAC in
data 20 settembre 2010, che ha dimostrato che l'interessato ha chiesto
l'asilo in Italia a B._______ in data 1° novembre 2008 (cfr. act. A 4/2);
il diritto di essere sentito concessogli e le allegazioni consegnate
nell'ambito dell'audizione del 30 settembre 2010;
la richiesta di riammissione dell'interessato dell'11 ottobre 2010 inoltrata
alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del
Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del
25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino) nella quale l'autorità
inferiore ha considerato che sarebbe ancora pendente un ricorso contro
una decisione negativa in Italia per il che lo stesso Paese è stato ritenuto
competente dall'UFM per l'esame della procedura d'asilo nella fattispecie;
la decisione dell'UFM del 12 novembre 2010 (notificata all'interessato il
17 novembre 2010; cfr. act. A 20/1) di non entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale
pronuncia dell'allontanamento dell'interessato in Italia, ordinando
l'esecuzione immediata ed indicando che un eventuale ricorso non
avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la comunicazione dell'UFM del 13 dicembre 2010 della crescita in
giudicato della suddetta decisione avvenuta il 25 novembre 2010 (cfr. act.
A 22/3) ed a seguito della quale l'interessato è stato accompagnato
all'aeroporto di C._______ da dove è stato allontanato verso l'Italia a
bordo di un aereo con destinazione D._______ in data 4 gennaio 2011;
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
31 gennaio 2011, dopo aver soggiornato dal 4 al 31 gennaio 2011 a
D._______ (Italia);
il verbale d'audizione del richiedente del 10 febbraio 2011 (di seguito:
verbale 2);
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la riutilizzazione dei dati rilevati durante la prima procedura d'asilo dal
registro EURODAC dopo l'infruttuoso secondo rilevamento in data 31
gennaio 2011 (cfr. act. B4/2);
il diritto di essere sentito concessogli durante l'audizione del 10 febbraio
2011 sui fatti sopraccitati ed in merito ad un'eventuale evasione della sua
domanda d'asilo tramite decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e durante la quale il richiedente ha affermato
di non aver nulla da dire (cfr. verbale 2, pag. 6);
la richiesta di riammissione dell'interessato del 22 febbraio 2011 inoltrata
alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del
Regolamento Dublino nella quale l'autorità inferiore ha considerato che
l'Italia aveva già accettato una richiesta di riammissione tacitamente in
data 26 ottobre 2010 per il che il richiedente era stato trasferito a
D._______ il 4 gennaio 2011;
il complemento al diritto di essere sentito del 14 marzo 2011 nel quale
l'interessato ha affermato di non aver accesso a cure mediche in Italia e
di non aver né un lavoro, né una dimora, né dei documenti (cfr. verbale di
complemento al diritto di essere sentito del 14 marzo 2011 [di seguito:
verbale 3], pag. 1);
la decisione dell'UFM del 18 marzo 2011 (notificata all'interessato il 18
marzo 2011; cfr. act. B 18/1) di non entrata nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi nella quale ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato in Italia, ordinando l'esecuzione
immediata e constatando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto
effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del
rinvio in Italia come lecita, possibile e ragionevolmente esigibile posto che
da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai
sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi
fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre, né la situazione vigente
in Italia, né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente all'esigibilità
dell'esecuzione del rinvio in tale Stato e che l'interessato si potrebbe
senz'altro rivolgere alle autorità italiane competenti per ricevere l'aiuto del
caso;
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il ricorso del 21 marzo 2011 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM
(cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 marzo 2011) con il
quale il ricorrente conclude, in via principale, all'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'UFM per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo congiuntamente ad una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale dapprima in copia via fax in data
23 marzo 2011 ed in seguito in originale in data 24 marzo 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
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che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione
se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una
domanda d'asilo;
che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale
si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda
l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura d'asilo e d'allontanamento;
che nel Regolamento Dublino – al quale la Svizzera ha aderito il 12
dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una
domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) – sono contenute le norme legali applicabili in relazione
all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confusa con la
procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima
dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in
cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta
presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del
Regolamento Dublino);
che conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati
membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo
presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio;
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che una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è
quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al
capo III;
che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una
domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se
tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di
sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola
umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a
cpv. 3 OAsi);
che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato,
sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due
elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del
Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato
illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un
paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in
questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa
responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino
della frontiera;
che, secondo l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato membro
che ha ricevuto una domanda di asilo e ritiene che un altro Stato membro
sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato
membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto prima e, al
più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai
sensi dell'art. 4 cpv. 2;
che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è
formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo
spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata;
che lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo è
tenuto a riprendere in carico, alle condizioni previste all'art. 20 cpv. 1 del
Regolamento Dublino, il richiedente d'asilo la cui domanda è in corso
d'esame, è stata ritirata o respinta e che si trova sul territorio di un altro
Stato membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c-e
del Regolamento Dublino);
che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM
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esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i
criteri previsti dal Regolamento Dublino;
che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo
compete ad un altro Stato, l’UFM emana una decisione di non entrata nel
merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in
carico del richiedente l’asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1);
che, come già detto, se motivi umanitari lo giustificano, l’UFM può
decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall’esame
risulti che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato
(art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare
direttamente la domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 29a cpv.
3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della
citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito – come la Svizzera – al
Regolamento Dublino;
che, inoltre, l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico il
richiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 17 del
Regolamento Dublino;
che, infine, nonostante l'Italia non abbia espressamente accettato la
presa in carico del richiedente, si ritiene che lo stesso sia stato accettato,
conformemente all'art. 20 cpv. 1 lett. c del suddetto Regolamento;
che dinanzi all'autorità inferiore il ricorrente ha invocato di non poter
tornare in Italia, in sostanza, per la sua difficile situazione socio-
economica in tale Paese e poiché non vi avrebbe accesso alle cure
mediche;
che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, che gli atti del suo incarto gli sarebbero solo stati notificati in
parte e, in particolare, gli sembrerebbe carente la documentazione
riguardante la ripresa a carico da parte dell'Italia, in quanto risulterebbe
solo uno stampato di un messaggio e-mail del 9 marzo 2011 e non vi
sarebbe una dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'autorità italiana
a prendersi davvero carico della sua situazione; che, inoltre, sarebbe
carente la decisione dell'UFM poiché farebbe solo riferimento ad alcuni
accordi e regolamenti europei che si riterrebbero applicabili ed in
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particolare alla circostanza che l'Italia non avrebbe risposto alla richiesta
svizzera in merito alla sua eventuale riammissione; che, peraltro, non
risulterebbe con chiarezza in base a quale criterio di competenza
dovrebbe essere trattato il suo caso dalle autorità italiane e che non vi
sarebbero garanzie che l'Italia gli dia la possibilità di un alloggio e del
minimo vitale nell'attesa di una decisione in merito alla sua domanda di
protezione; che, infine, sostiene che non sarebbe altresì ragionevolmente
esigibile il suo allontanamento verso l'Italia, ribadendo, in sostanza,
quanto già asserito in sede d'audizione ed aggiungendovi di aver ricevuto
molti medicinali al Centro di registrazione e di procedura (di seguito:
CRP) di Chiasso ed avrebbe chiesto a più riprese di poter essere visitato
da un medico per capire l'entità e la natura dei suoi problemi di salute;
che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del
regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso in
disamina;
che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall’Accordo
d’associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della
CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato –
responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la
procedura d’asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU
(cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i
considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino);
che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire
dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni,
in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33
Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi
dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al
richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale;
che nel caso in disamina le dichiarazioni del richiedente si limitano a
semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria
consistenza;
che, infatti, il ricorrente ha firmato l'avviso di notifica e di ricevuta in data
18 marzo 2011 (cfr. act. B 18/1) nel quale ha dichiarato di aver ricevuto
gli atti liberi in consultazione con copia dell'indice di paginazione
dell'incarto; che, inoltre, nell'atto ricorsuale non elenca gli atti mancanti
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per il che codesto Tribunale deve partire dal presupposto che l'insorgente
abbia tutti gli atti in suo possesso;
che anche le censure secondo cui sarebbe carente la documentazione
riguardante la ripresa a carico da parte dell'Italia, in quanto risulterebbe
solo uno stampato di un messaggio e-mail del 9 marzo 2011, e che non vi
sarebbe una dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'autorità italiana
a prendersi davvero carico della sua situazione non possono essere
ritenute; che, in questo contesto si rileva che si tratta di un e-mail
standard che comunica alle autorità italiane la scadenza del termine di
riammissione (cfr. act. B 13/1); che, inoltre, le autorità italiane hanno già
ripreso una volta l'insorgente nel loro territorio in data 4 gennaio 2011
dopo la conclusione della prima procedura d'asilo per il che non v'è
ragione di dubitare che esse violino proprio in seguito a questa procedura
il Regolamento Dublino;
che, peraltro, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia,
oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi
sono altresì numerose organizzazioni caritative che si occupano dei
richiedenti l'asilo e dei rifugiati; che, infatti, dal 1° gennaio 2009
l'organizzazione “Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone”
appare prendersi cura dei rifugiati presso l'aeroporto di Roma-Fiumicino
ed offre una consulenza giuridica gratuita ai richiedenti l'asilo (cfr. tra le
altre, la decisione del Tribunale amministrativo federale D-721/2010 del
15 febbraio 2010);
che pure, per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente e un
eventuale trattamento dei suoi problemi di salute, questi possono
senz'altro essere curati in Italia, disponendo, in effetti, detto Paese di
infrastrutture mediche sufficienti per garantire le cure ed i farmaci
necessari (cfr. sulla problematica sentenza del Tribunale amministrativo
federale E-7895/2010 del 15 novembre 2010 consid. 5.3);
che, pertanto e come detto, il ricorrente non ha fornito alcun indizio
concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi
internazionali precitati;
che, inoltre, non si evince neppure dagli atti che vi sarebbero trattamenti
inumani o degradanti per ragioni mediche in caso di ritorno in Italia;
che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia
dell'interessato è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi
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umanitari giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare
al rinvio del ricorrente in detto Paese;
che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita
all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino;
che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della
domanda d'asilo dell'insorgente;
che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che
rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo del
richiedente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non
essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi;
che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai
sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza di eventuali
impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili
dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di
Dublino (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-5644/2009
del 31 agosto 2010 consid. 10);
che, di conseguenza, il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: